Dal 15 ottobre 2016 tornerà in vigore, il provvedimento di limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli.
Novità in vigore dal 15 ottobre 2016:
La porzione di territorio regionale interessata alle nuove limitazioni, denominata “Fascia 2”, corrisponde alla zona A, come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605, con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura (Allegato 2). Le nuove limitazioni sono relative ai seguenti veicoli:
autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”)
Le limitazioni alla circolazione si applicano in base a quanto disposto dal d.g.r. 2605 del 30 novembre 2011, aggiornato al DGR n. 2578 del 31.10.2014 con la seguente modalità:
Per laZONA ex-A1, territorio regionale comprendente le aree di Milano, Brescia e Bergamo, con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, ed ai relativi Comuni appartenenti alla zona Asi applica il blocco della circolazione dal 15 ottobre 2016 al 15 aprile 2017, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi infrasettimanali), dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).
veicoli per i trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g), del Codice della Strada omologati (veicoli dettiEuro 0 benzina; Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel).
Inoltre vige ilblocco permanentedella circolazione per i seguenti veicoli:
motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.
autobus M3adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel privi di filtro antiparticolato efficace, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.
L'ordinanza prevede inoltre queste ulteriori disposizioni:
dal 15 ottobre al 15 aprile divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati abiomassa legnosa(camini e stufe con rendimento < 63%), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm;
divieto permanente di utilizzareolio combustibileper gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
divieto dicombustione all’apertoin ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia;
divieto diclimatizzarelocali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.
VEICOLI ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3);
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici o veicoli con più di 20 anni avente requisiti di cui all'art. 215 del regolamento cds ed in possesso di documentazione rilasciata da associazioni FIVA o associazioni equipollenti riconosciute della regione;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
veicoli di pronto soccorso sanitario;
scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
• autovetture targate CD e CC.
DEROGHE AL PROVVEDIMENTO
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli con a bordo almeno tre persone;
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
autostrade;
strade di interesse regionale R1;
tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Obblighi inerenti i motori:
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:
lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Sanzioni:
Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2 circolava in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i. pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg. autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.
Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2 mancato spegnimento motore di autobus al capolinea o veicoli merci durante le fasi di carico/scarico in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i. pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg. autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.