Blocco regione lombardia 2019-2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Area Milano
Dal 01 ottobre 2019 tornerà in vigore, il provvedimento di limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli.

Novità in vigore dal 01 ottobre 2019 per effetto del D.G.R. 7095 del 18/09/17:

Divieto di circolazione in vigore dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
Nei giorni da Lunedi a Venerdì (esclusi festivi infrasettimanali)
Con orario dalle 07:30 alle 19:30

Veicoli per i quali è vietata la circolazione:

    • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
    • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE righe A e B, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/1/CEE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 diesel”).
    • Veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del Codice della Strada, omologati Euro 0 benzina; Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel.
    • Motoveicoli e ciclomotori Euro 1 a due tempi


    Divieto di circolazione permanente in vigore dal gennaio a dicembre di ogni anno
    Nei giorni da Lunedi al Venerdì (eslusi festivi infrasettimanali)
    Con orario dalle 07:30 alle 19:30

    Veicoli per i quali è vietata la circolazione:

    • Dal 01.10.2019 Euro 3 Diesel ai sensi delle direttive 98/69/CEE; 98/77/CE fase A; 99/96/CE; 99/102/CE fase A; 2001/1/CE fase A; 2001/27/CE; 001/100/CE fase A; 2002/80/CE fase A.


    Divieto di circolazione permanente in vigore dal gennaio a dicembre di ogni anno
    Nei giorni da Lunedi a Domenica
    Con orario dalle 00 alle 24

    Veicoli per i quali è vietata la circolazione:

    • Motoveicoli e ciclomotori Euro 0 a due tempi omologati prima della direttiva 97/24/CE, capitolo 5.
    • Veicoli di categoria M3 (autobus) di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2 adibiti a trasporto pubblico locale (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e massa superiore a 5t), di tipo urbano, suburbano o interurbano: non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e direttive successive (classe Euro 0), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE (classe Euro 1) e alimentati a gasolio, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE ovvero 96/1/CE, riga B (classe Euro 2).

    L'ordinanza prevede inoltre queste ulteriori disposizioni:

    • dal 01 ottobre al 31 marzo divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (camini e stufe con rendimento < 63%), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm;
    • divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
    • divieto di combustione all’aperto in ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia;
    • divieto di climatizzare locali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.


    VEICOLI ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO:

    1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

    2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di Euro 4 diesel);

    3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione, omologati ai sensi della normativa vigente, in grado di garantire un valore di emissioni di massa particolato pari o inferiore alla classe emissiva Euro 4 diesel.

    4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici o veicoli con più di 20 anni avente requisiti di cui all'art. 215 del regolamento cds ed in possesso di documentazione rilasciata da associazioni FIVA o associazioni equipollenti riconosciute della regione;

    5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;

    6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE cosiddetti Euro 0.

    7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
    • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
    • veicoli di pronto soccorso sanitario;
    • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
    • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
    • autovetture targate CD e CC.

    DEROGHE AL PROVVEDIMENTO

    Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
    • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
    • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
    • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
    • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
    • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
    • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
    • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
    • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
    • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
    • veicoli con a bordo almeno tre persone;
    • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
    • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

    MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI TEMPORANEE INERENTI LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI "EURO 3 DIESEL" *

    • i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
    • i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
    • autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto dell'articolo 54 del Codice della Strada;
    • veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;
    • veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato.

    * Le deroghe temporanee si applicano alla stagione invernale 2018/2019, con termine di applicazione al 31 marzo 2019.

    Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.


    Dove si applica il fermo

    Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
    • autostrade;
    • strade di interesse regionale R1;
    • tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.


    Obblighi inerenti i motori:

    • Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno i seguenti obblighi:
    • lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
    • lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

    Sanzioni:

    • Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2
      circolava in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i.  
      pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg.
      autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.
    • Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2
      mancato spegnimento motore di autobus al capolinea o veicoli merci durante le fasi di carico/scarico in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i.
      pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg.
      autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.

    Allegati:

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