Divieto di circolazione in vigore dal 01 ottobre 2023 al 31 marzo 2024
Nei giorni da Lunedi a Venerdì (esclusi festivi infrasettimanali)
Con orario dalle 07:30 alle 19:30
Veicoli per i quali è vietata la circolazione:
In aggiunta a quelli già previsti in modo permanente, indicati successivamente.
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 4, per i veicoli senza FAP o con FAP avente valore di emissione di massa particolato superiore a 0,0045 g/km. (campo V5 della carta di circolazione del veicolo) [omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio]
Motoveicoli e ciclomotori Euro 1 a due tempi
Divieto di circolazione permanente in vigore dal gennaio a dicembre di ogni anno
Nei giorni da Lunedi al Venerdì (eslusi festivi infrasettimanali)
Con orario dalle 07:30 alle 19:30
Veicoli per i quali è vietata la circolazione:
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) detti "Euro 0 benzina"
autoveicoli ad accensione comandata (diesel) detti "Euro 0 diesel"
autoveicoli ad accensione comandata (benzina) detti"Euro 1 benzina", apartire dal 11.01.2021.
autoveicoli ad accensione comandata (diesel) detti "Euro 1 diesel"
autoveicoli ad accensione comandata (diesel) detti "Euro 2 diesel"
autoveicoli ad accensione comandata (diesel) detti "Euro 3 diesel", ai sensi delle direttive 98/69/CEE; 98/77/CE fase A; 99/96/CE; 99/102/CE fase A; 2001/1/CE fase A; 2001/27/CE; 001/100/CE fase A; 2002/80/CE fase A.
Divieto di circolazione permanentein vigore dal gennaio a dicembre di ogni anno
Nei giornida Lunedi a Domenica
Con orariodalle 00 alle 24
Veicoli per i qualiè vietata la circolazione:
Motoveicoli e ciclomotoriEuro 0 a due tempiomologati prima della direttiva 97/24/CE, capitolo 5.
Veicoli di categoria M3 (autobus) diclasse Euro 0, Euro 1, Euro 2 adibiti a trasporto pubblico locale(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e massa superiore a 5t), di tipo urbano, suburbano o interurbano: non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e direttive successive (classe Euro 0), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE (classe Euro 1) e alimentati a gasolio, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE ovvero 96/1/CE, riga B (classe Euro 2).
L'ordinanza prevede inoltre queste ulteriori disposizioni:
dal 01 ottobre al 31 marzo divieto di utilizzo di apparecchi obsoleti utilizzati per il riscaldamento domestico alimentati abiomassa legnosa(camini e stufe con rendimento < 63%), nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m slm;
divieto permanente di utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
divieto di combustione all’apertoin ambito agricolo e di cantiere in tutta la Regione Lombardia;
divieto di climatizzarelocali a servizio dell’abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.
VEICOLI ESCLUSI DAL PROVVEDIMENTO:
1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di Euro 4 diesel);
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione, omologati ai sensi della normativa vigente, in grado di garantire un valore di emissioni di massa particolato pari o inferiore alla classe emissiva Euro 4 diesel.
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici o veicoli con più di 20 anni avente requisiti di cui all'art. 215 del regolamento cds ed in possesso di documentazione rilasciata da associazioni FIVA o associazioni equipollenti riconosciute della regione;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE cosiddetti Euro 0 o Pre Euro 1.
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
veicoli di pronto soccorso sanitario;
scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
autovetture targate CD e CC.
Veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
DEROGHE AL PROVVEDIMENTO
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
veicoli con a bordo almeno tre persone;
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell’Allegato 2 del DGR 3606-2020;
veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella dGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell’allegato 3 del presente provvedimento
Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
autostrade;
strade di interesse regionale R1;
tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all’intero territorio comunale.
Obblighi inerenti i motori:
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno i seguenti obblighi:
lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.
Sanzioni:
Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2 circolava in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i. pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg. autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.
Legge Regionale 24/06, art. 13, comma 2 mancato spegnimento motore di autobus al capolinea o veicoli merci durante le fasi di carico/scarico in violazione alle disposizioni della d.G.R. 8/7635 del 11/7/2008 e s.m.i. pagamento in misura ridotta 150 euro entro 60 gg. autorità competente per il ricorso: Sindaco entro 30 gg.
AVVISO GIURIDICO IMPORTANTE - Per le informazioni contenute nella pagina ed inserite nel presente sito vige la clausola di esclusione di responsabilità.