MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 13 febbraio 2017, n. 765
G.U. n. 41 del 18.02.2017
OGGETTO: Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2017.
AiProvveditoratiinterregionali per le opere pubbliche
AlleDirezionigeneraliterritoriali
All'ACI(Federazione automobilistica italiana)
AllaF.M.I(Federazione motociclistica italiana)
1.Premesse.
L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285e successive modificazioni, di seguito denominatonuovocodicedella strada, stabiliscechelecompetizionisportive,conveicolio animali, e le competizioni atletichepossonoesseredisputate,su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni allequalile gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motorel'autorizzazionee'rilasciata, sentitelefederazioninazionalisportivecompetentiedandone tempestiva informazioneall'autorita'dipubblicasicurezza,nel rispetto di quanto disposto dagli articoli162e163deldecreto legislativo 31marzo1998,n.112,edinormesuccessivamente
intervenute:
dalle regioni e dalle Province autonome di TrentoediBolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalle regioni per le strade regionali;
dalle Province e dalle citta'metropolitaneperlestradedi rispettiva competenza;
dai comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ecioe'leregioni,le Province, le citta' metropolitane eiComuni,fermarestando,ai sensi dell'art. 7deldecretodelPresidentedelConsigliodei ministri 12 settembre 2000,l'attivita'disupportosvoltadalle
Prefetture.
Nelcasodicompetizionimotoristichecheinteressanostrade appartenenti ad enti diversi, laproceduraperilrilasciodelle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162e 163deldecretolegislativo31 marzo1998,n.112,epiu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
delle Regioni e Province autonome diTrentoediBolzanoper l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotorisu stradeordinarieappartenentiallaretestradalediinteresse nazionale;
delleregioniperlecompetizionimotoristichesustrade regionali e per competizioni che interessanopiu'province,citta' metropolitane e Comuni;
delle province e delle citta' metropolitane perlecompetizioni motoristiche su strade di rispettiva competenzaepercompetizioni che interessano piu' Comuni;
Per competizioni che interessanopiu'regioniopiu'province, citta' metropolitane e comuni diregionidiverse,l'autorizzazione puo'essererilasciatadallaRegioneincuihainiziola competizione.
In coerenza con quanto espresso dall'art. 9,comma2,delnuovo codice della strada, l'ente che autorizza acquisisceilnullaosta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente amanifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizionetra dueopiu'concorrentiosquadreimpegnateasuperarsi vicendevolmente eincuie'previstaladeterminazionediuna classifica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano invigoreleconsuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:«Approvazionedelregolamentoper l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773delleleggidi pubblica sicurezza».
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, diunprogramma delle competizioni da svolgere nel corso dell'annosuccessivosulla edelleproposteavanzatedagliorganizzatori,tramitele competenti Federazioni sportive nazionali riconosciutedalC.O.N.I.
che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. - Federazione motociclisticaitaliana;eACI-Federazioneautomobilistica italiana, come ribadito dal C.O.N.I. con nota 1299/SR del13luglio 2016 della Direzione affari legali-UfficioAssistenzaLegaleeContenzioso.
Per l'effettuazione di tutte le competizionimotoristichechesi svolgono su strade ed areepubbliche,comedefinitedall'art.1,comma 2, del nuovo codice della strada, di competenza delle regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato nuovo codice dellastrada, devono preliminarmente richiedere il nulla-ostaalMinisterodelle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimentoperitrasporti,la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione dellapresentedisciplina le gare che si svolgono fuoristrada, ancheseperitrasferimenti sianopercorsestradeordinarienelrispettodellenormedi circolazione del nuovo codice della strada e quelle chesisvolgono su brevi circuiti provvisori, legarekarting,legaresupiste
ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotardesimilari purche' con velocita' di percorrenza ridotta.
Nell'ambitodituttelecompetizionisoprarichiamate,per velocita' di percorrenza ridotta si intende una velocita', pertutto il percorso, inferiore a 80 Km/h,poiche'ilsuperamentoditale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione traleordinarie competizioni di velocita'.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastruttureedeitrasporti puo' non essere richiesto per i raduni eperlemanifestazionidi regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorsoinferiore a 80 Km/h, e per le manifestazioni di abilita' diguida(slalom)e per le gare di formulachallengesvoltesuspecialipercorsidi
lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamenteattrezzatiper evidenziare l'abilita' dei concorrenti(successioneditrattiche obbligano a ridurre la velocita' imponendo deviazioni ditraiettoria e tratti di raccordo a velocita' libera dilunghezzanonsuperiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocita'mediasull'intero
percorso non superiore a 80 Km/h, purche' non sicreinolimitazioni al servizio di trasporto pubblico e al trafficoordinario.(Qualora l'ente proprietario dellastradaritengaopportunoavvalersidel nulla-osta Ministeriale per queste tipologiedigaradovra'farne espressa richiesta).
Anche in questo caso ilsuperamentodellerispettivesogliedi velocita'farebbericaderelemanifestazionitraleordinarie competizioni motoristiche.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada, in quantoilnulla-ostadi competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni. Ovviamente, aifinidelrilasciodelleautorizzazioniperlo
svolgimentodellecompetizioni,devonoesserecomunquesempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4e6,delnuovo codice della strada e quelle di seguito richiamate.
Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersisucircuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere diintralcio o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoniealla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.
E' necessario che l'ente competente,qualechesiailtipodi manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo pareredelC.O.N.I. espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Cio' anche la fine di verificareil«caratteresportivo»dellecompetizioni stesse,alcuiambitoapparelogicoricondurretuttele
caratteristiche che garantiscano, sotto ilprofilodellatipologia della gara, ma anche della professionalita'degliorganizzatori,i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato econforme ai canoni di sicurezza.
IlpreventivopareredelC.O.N.I.none'richiestoperle manifestazioni di regolarita' a cuipartecipanoiveicolidicui all'art. 60 del nuovocodicedellastrada,purche'lavelocita' impostasiapertuttoilpercorsoinferiorea40Km/hela manifestazionesiaorganizzatainconformita'allenorme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2.Programma-procedure.
Sulla base delle esperienzematurateneglianniprecedenti,si formulano le considerazioni cheseguonoperoffrireunutileed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gliattidi propria competenza. Si richiamanoinpropositoleresponsabilita' amministrative e penali in capo agli Enticompetentichedovessero rilasciare autorizzazioniallosvolgimentodicompetizionisenza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.
La Direzione generale per la sicurezza stradale, sullabasedelle propostedegliorganizzatori,trasmesseperiltramitedelle competenti Federazioni sportive nazionali,chenegarantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato allapresente circolare, dopo aver verificato il rispettodellecondizioniposte
dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
Nelcasodisvolgimentodiunacompetizionemotoristicanon prevista nel programma annuale, ai sensi deldispostodell'art.9, comma 5, del nuovo codicedellastrada,gliorganizzatoridevono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale perla sicurezza stradale almeno 60 giorni prima dellagara,motivandoil mancato inserimento nel programma.
La richiesta di nulla-osta deveesserecorredatadallaseguente documentazione:
a) una relazione contenente gli elenchi eladescrizionedelle strade interessate dalla gara,lemodalita'disvolgimentodella stessa, i tempi di percorrenza previsti perlesingoletratte,la velocita' media prevista, le eventualilimitazionialserviziodi trasportopubblico,eventualiindicazionisullanecessita'di chiusura al traffico ordinario di trattidistradaelarelativa durata, nonche' ogni ulteriorenotiziaritenutautilepermeglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli Enticompetenti al rilascio dell'autorizzazionecomunicandol'ufficioresponsabile del procedimento autorizzativo e il relativoindirizzomailacui inviare il nulla-osta Ministeriale;
b) una planimetria del percorso di gara in cui,nelcasosiano previste tratte stradali chiusealtraffico,sianoevidenziatii percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) il regolamento di gara;
d) il parere favorevoledelC.O.N.I.,espressoattraversoil vistodiapprovazionedellecompetentiFederazionisportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita'allenormetecnico-sportivedellafederazionedi competenza perlemanifestazionidicuiall'ultimoperiododel
precedente punto 1;
e) la ricevuta delversamentodell'importodovuto,sucodice civilepostalen.66782004,intestatoalMinisterodelle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36, 00157Roma,perle operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, comeprevistodall'art.405(tab.
VII.1, punti C e D)deldecretodelPresidentedellaRepubblica 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con decretodelMinistrodelle infrastrutture e dei trasporti n. 484 del 29 dicembre 2016;
f) la dichiarazione che le gare di velocita' e le provespeciali comprese nelle manifestazioni di regolarita' noninteressanocentri abitati, ovvero l'attestazionedelComunenelqualerientranoi centri abitati interessati da tali manifestazionichelosvolgersi della stessa non crea disagio o risulti diintralciooimpedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.La Direzione generale per la sicurezza stradale nongarantira'il rilascio del nulla-osta ministeriale perleistanzenonpervenute almeno sessanta giorniprimadellacompetizionenelrispettodi quanto previsto dalcomma5dell'art.9delC.d.S.,olacui documentazione risulti incompleta, ancorche' presentata nelrispetto dei tempi previsti.
Ilrilasciodelnulla-osta,ovverol'eventualediniegoallo svolgimento della competizione, e' trasmesso all'entecompetenteal rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.
Ai sensi dell'art. 9, comma5,delnuovocodicedellastrada, l'ente competentepuo'autorizzare,persopravvenuteemotivate necessita', debitamente documentate, lospostamentodelladatadi effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiestadelle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale.
Ai fini della autorizzazione dell'entecompetente,almenotrenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gliorganizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Almomentodellapresentazionedell'istanzagliorganizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per laresponsabilita'civile,aisensidell'art.124deldecreto legislativo7settembre2005,n.209,checopraanchela responsabilita' dell'organizzazione e deglialtriobbligatiperi
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essereesplicitamentedichiaratalavelocita' media prevista per le tratte digaradasvolgersisiasustrade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno chesiaallegatoilnulla-osta dell'enteodegliEntiproprietaridellestrade,sucuideve svolgersi lagara.Talenulla-ostapuo'ancheessereacquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice dellastrada,qualora,perparticolariesigenzeconnesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovveroalnumero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada,lavalidita' della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un provvedimento disospensionetemporaneadellacircolazionein occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6,comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma1,del nuovo codice della strada.
SentitelecompetentiFederazioni,l'entecompetentepuo'rilasciarel'autorizzazioneall'effettuazionedellacompetizione, subordinandolaalrispettodellenormetecnico-sportiveedi sicurezzavigenti(adesempio,quelleemanatedallesuddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche edall'esito
favorevole del collaudo del percorso digaraedelleattrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorsodigarae' obbligatorio nel caso di gare di velocita' enelcasodigaredi regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammessevelocita' medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,apertio
chiusi al traffico.
In tal modo e' chiarita lacorrettainterpretazionedeltermine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' incuiinuna unica sezione di gara siano comprese tratti diregolarita'eprove speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cuie'prescritto,che nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'entecompetente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietariodellastradaselastradainteressatanone'di proprieta' dell'ente competente al rilascio.
Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorsodigaraassistonoirappresentantidei Ministeri delle infrastruttureedeitrasportiedell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varieamministrazioni citate,l'entecompetenteovveroilproprietariodellastrada comunica la data del collaudoerichiedealpiu'vicinoufficio perifericoditaliamministrazionididesignareilproprio rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgeretutteleincombenzeconnesseal conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ognigaral'entecompetentedevetempestivamente comunicare alMinisterodelleinfrastruttureedeitrasporti- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generalied il personale - Direzione generale perlasicurezzastradale-le risultanze della competizione, precisando leeventualiinadempienze
rispetto all'autorizzazionee ilverificarsidiinconvenientio incidenti.
In assenza di comunicazione entro la finedell'anno,siriterra' tacitamente che la competizionesiastataeffettuataregolarmente senzaalcunrilievo,ancheaifinidellapredisposizionedel calendario per l'anno successivo.
3.Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono state prese in esame e definite le propostepresentatedagli organizzatori per il tramitedell'ACI(Federazioneautomobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2017. Le proposte, come riportate nell'allegato
A, sono relative a gare gia' svolte nell'anno precedente,eperle quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concessoil nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazionial servizio di trasporto pubblico, nonche'altrafficoordinarioper effetto dello svolgersi delle gare stesse.
Per le garefuoricalendariosidovra'procedereaspecifica istruttoria per il rilascio delnulla-ostaperognisingolagara (allegato B).
Il programma dettagliato nell'allegato Ae'validoperlegare nellaconfigurazioneriportatanellostesso.None'consentito integrare o svolgere in piu' date unamanifestazionegia'iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti dellestesse.Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione comegarenon previste nel programma annuale.
Roma, 13 febbraio 2017
Il capo Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali
ed il personaleFumero
Allegato A
Nulla-osta per le gare in programma nel 2017 che si sono gia' svolte nel 2016
Con nota n. 6142, in data 5dicembre2016,l'ACI(Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 10658, in data29novembre 2016,laF.M.I.(Federazionemotociclisticaitaliana),hanno trasmessoalMinisterodelleinfrastruttureedeitrasporti- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generaliedil personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, aifini del rilascio del nulla-osta, il programmaperil2017dellegare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente.
Con le medesime note le Federazioni sportivenazionali,perle gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non sisonoverificati inconvenientioincidentidirilievoedinonaverricevuto segnalazioniinmeritoalverificarsidigravilimitazionial trasporto pubblico o al traffico ordinario. Nelle suddette note e' anche dichiaratochenonsonopreviste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedentiedizionie che gliorganizzatorihannoversatogliimportidovutiperle operazioni tecnico-amministrative di competenza delMinisterodelle infrastrutture e dei trasporti.
QuestaDirezione,sullabasedelledichiarazionidelledue Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte dellePrefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono gia' svolte nel 2016 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che e' statoregolarmenteversatol'importo dovuto per le operazionitecnico-amministrativedicompetenzadel Ministero delleinfrastruttureedeitrasporti,comeprevisto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia ilnulla-ostaperlegarecompresenegli elenchiallegatiecostituentiparteintegrantedelpresente provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi:
elenco n. 1: gare auto confermate;
elenco n. 2: gare moto confermate.
Resta intesocheildettonulla-ostanonvincolagliEnti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasimotivo - una determinata gara sia stata oggettodisegnalazionenegativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi incuigliorganizzatoridovranno,permotivate e documentate necessita', cambiare il percorso digararispettoalla precedente edizione, occorrera' comunque il pareredellecompetenti Federazioni e dovra' essere rispettata la procedura previstaperil rilascio delnulla-ostaperlegarefuoriprogramma,anchein considerazione della intervenutamodificadelnuovocodicedella strada operata con l'art. 3 della legge 29 luglio 2010, n.120,che ha introdotto il comma 4-bis all'internodell'art.9delmedesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importodovutoperleoperazionitecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture edeitrasportifino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto dispostodall'art.9delnuovocodice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi' all'accertamentodellasussistenzadellemisureprevisteper l'incolumita' del pubblico e dei piloti,giustaildispostodella circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaleticastradaleedella sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghiovele manifestazioni agonistiche comportano interferenze, siinvitanogli Enticompetentiadimpegnaregliorganizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perche' nonsianorecate
offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestiniecc.)eperche'inognicasovenga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
SirappresentachequestaDirezionepotra'rilasciareil nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai finidella valutazione di ogni elementoutileagaranziadellasicurezzae fluidita' del traffico e della conservazione del patrimoniostradale in tutti i luoghi nei qualilasingola manifestazione motoristica
abbia a dispiegare efficacia.
A tal fine si ribadisce che,perlamiglioreoperativita'e' opportuno chegliattidatrasmetteresianoinviatineitempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2dellacircolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.
Resta inteso cheilnulla-ostadiquestaAmministrazionee' provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso digaraed agli altri nulla-osta dapartedeglientiproprietaridistrade diversi da quello che autorizza la competizione.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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