OGGETTO: Gestione mezzi di trasporto oggetto di sequestro e confisca per contrabbando.
I. Premessa normativa
Ai sensi dell’articolo 301, comma 1, del T.U.L.D. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
Ai sensi dell’articolo 301-bis, comma 1, del T.U.L.D., i mezzi di trasporto, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Ai sensi dell’articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D., le disposizioni degli articoli 301 e 301- bis del T.U.L.D. si osservano anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente.
Ai sensi dell’articolo 198, paragrafo 2, del Regolamento U.E. n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, le merci non unionali che sono state sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, l’agente contabile competente per la gestione del caso di contrabbando dispone la vendita del bene confiscato ed ha facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre agli eventuali diritti, alle sanzioni ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, 23 novembre 2005, n. 295, è stato adottato il “Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1.600 c.c.
II. Ambito applicativo
Con la presente Circolare, tenuto conto delle interlocuzioni con la Ragioneria Generale dello Stato e del definitivo nulla osta ricevuto, si impartiscono le disposizioni per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati ai sensi dell’articolo 301 del T.U.L.D., nonché per l’eventuale affidamento/assegnazione nelle ipotesi, rispettivamente, di sequestro e di confisca di tali beni ai sensi dell’articolo 301-bis del T.U.L.D., considerato che, nei casi di contrabbando sanzionato amministrativamente, i provvedimenti devono essere adottati dal Dirigente dell’Ufficio nel cui territorio di competenza è stata accertata la violazione.
III. Compiti degli Uffici dell'Agenzia
Nell’ambito della procedura di affidamento temporaneo ed assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale per reati di contrabbando, come delineata dall’articolo 301-bis del T.U.L.D. e disciplinata dal regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando approvato con il citato decreto n. 295/2005, l’Ufficio che ha in custodia giudiziale il mezzo di trasporto deve svolgere alcune valutazioni che andranno poi sottoposte all’Autorità Giudiziaria, affinché questa assuma le proprie determinazioni.
In materia di adempimenti, si evidenzia che l’Ufficio preposto al ricevimento del verbale di sequestro e contestuale consegna del mezzo di trasporto sequestrato deve provvedere alla registrazione dello stesso sul registro A4 ed annotare sempre su tale registro l’iter successivo di trattazione della pratica.
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto n. 295/2005 stabilisce che le richieste di affidamento temporaneo vadano inoltrate a cura dell’Ufficio, previa verifica della
legittimazione del soggetto richiedente, all'Autorità giudiziaria unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta.
Per motivi di legalità e trasparenza, le richieste di assegnazione temporanea devono essere tempestivamente protocollate in ingresso mediante l’applicativo in uso
all’Agenzia, in modo che possa essere comprovato l’ordine cronologico secondo cui sono pervenute.
Prima dell’inoltro della richiesta di affidamento, l’Ufficio è tenuto a verificare essenzialmente 3 elementi:
- se il soggetto richiedente rientra tra quelli indicati al primo comma dell’articolo 301- bis;
- se il soggetto richiedente abbia specificato la destinazione nella richiesta di affidamento e se tale destinazione rientri tra quelle previste;
- nel caso di autovetture, se il mezzo di trasporto di cui si richiede l’affidamento corrisponda, in relazione all’utilizzo dichiarato dal richiedente, alle caratteristiche tecniche fissate dall’articolo 2 del citato decreto legge n. 98/2011 (cilindrata), ovvero non sia considerata auto di servizio ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014.
Di tale verifica l’Ufficio dovrà darne atto nel parere da trasmettere unitamente alla richiesta di affidamento all’Autorità Giudiziaria.
Resta inteso che la determinazione finale di accoglimento o diniego è di esclusiva competenza, per i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale, dell’Autorità Giudiziaria.
IV Soggetti richiedenti
Il comma 1 dell’articolo 301-bis identifica i soggetti che possono richiedere, dopo aver effettuato una valutazione della convenienza economica, in affidamento temporaneo e/o assegnazione definitiva i mezzi di trasporto oggetto di sequestro/confisca.
Il predetto articolo, tuttavia, oltre ad indicare le categorie di soggetti legittimati alla richiesta, pone anche un vincolo sulla destinazione d’uso dei mezzi di trasporto da affidare.
I soggetti legittimati e le destinazioni d’uso previste sono:
- Organi di polizia per l'impiego in attività di polizia;
- Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Per quanto concerne le locuzioni “organi di polizia” ed “attività di polizia”, le stesse devono intendersi riferite non alle sole forze di polizia come individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia penitenziaria), ma a tutti gli enti il cui personale rivesta la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 56 e ss. del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda gli altri soggetti, gli stessi sono da individuarsi nelle amministrazioni pubbliche elencate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i cui compiti istituzionali rientrino la giustizia, la protezione civile e la tutela ambientale.
V Vincolo della cilindrata
In considerazione che la quasi totalità delle richieste di affidamento che pervengono all’Agenzia riguardano autoveicoli, si evidenzia che sussiste per le pubbliche amministrazioni il limite della cilindrata di cilindrata di 1600 c.c. per le auto di servizio, stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
Ai sensi del comma 4 del predetto articolo 2, è stato successivamente emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2014 che ha individuato, al comma 2 dell’articolo 1, talune categorie di vetture per le quali non si applicano le disposizioni riferibili alle auto di servizio.
In base al combinato disposto dell’art. 301-bis del T.U.L.D. e dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, quindi, una vettura sequestrata:
- se di cilindrata uguale o inferiore a 1600 c.c., può essere affidata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 301-bis del T.U.L.D. e per tutte le finalità ivi indicate;
- se di cilindrata superiore a 1600 c.c., può essere assegnata:
agli Organi competenti in materia di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica e sicurezza stradale;
ad altri Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici compresi nell’articolo 1 del D.P.C.M. del 25 settembre 2014 per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
VI Gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale
Per tutti i mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale, è applicabile il disposto dell’articolo 301-bis T.U.L.D.
A tal fine, gli Uffici dovranno attenersi alla procedura disciplinata dal suddetto decreto 23 novembre 2005, n. 295 (Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), che prevede l’invio, a cura dell’Ufficio che ha in gestione il contesto, della scheda informativa del mezzo di trasporto al competente Ufficio centrale dell’Agenzia ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze.
Ai sensi del richiamato decreto 23 novembre 2005, n. 295, la richiesta di affidamento temporaneo da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 301-bis deve essere indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia competente per la custodia.
Quest’ultimo provvede a inoltrare la richiesta all’Autorità Giudiziaria, corredandola di un proprio parere in merito alla legittimazione del soggetto richiedente come in precedenza dettagliato.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell’articolo 301-bis, comma 4, del T.U.L.D., l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale dovrà essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto sia in posizione doganale non unionale ai sensi del citato Regolamento U.E. n. 952/2013, l’affidamento temporaneo è comunque subordinato all’effettuazione delle formalità doganali d’importazione, nonché al pagamento dei relativi dazi all’importazione (costituenti risorse proprie dell’U.E.) da parte del soggetto cui è affidato il mezzo di trasporto: tali adempimenti dovranno essere ben evidenziati nel parere che l’Ufficio deve inviare all’Autorità Giudiziaria competente.
Il soggetto cui viene affidato il mezzo di trasporto dovrà provvedere al suo ritiro e si farà carico di qualsiasi onere connesso alla sua gestione ed utilizzo.
Per quanto concerne le tempistiche della procedura di cui al presente paragrafo, atteso che le determinazioni in merito al mezzo di trasporto sono adottate dall’Autorità Giudiziaria, si richiamano i termini fissati dal decreto 23 novembre 2005, n. 295:
- articolo 2, comma 1: entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, l’Ufficio deve trasmettere la scheda informativa ai fini della pubblicazione sul portale;
- articolo 3, comma 2: inoltro tempestivo dell’istanza di affidamento temporaneo, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, all'Autorità Giudiziaria. A tal riguardo, gli Uffici provvederanno, entro di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, al predetto inoltro.
Nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei beni sequestrati (articolo 301-bis, commi 3, 4 e 6, del T.U.L.D.; articoli 4 e 6 del decreto 23 novembre 2005, n. 295), gli Uffici chiederanno all’Autorità Giudiziaria di voler autorizzare, se economicamente vantaggiosa, la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati, in alternativa alla distruzione che verrà, invece, disposta nel caso in cui i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.
VII Gestione dei mezzi di trasporto oggetti di sequestro amministrativo con confisca definitiva.
La procedura sotto descritta è applicabile quando sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca. In linea generale, si richiama l’articolo 295-bis, comma 3, del T.U.L.D., ai sensi del quale, in particolare, le disposizioni degli articoli 301 e 301-bis del medesimo decreto, si osservano anche con riguardo ai casi di contrabbando sanzionati amministrativamente e con confisca definitiva.
Ai sensi dell’articolo 337 del citato regio decreto n. 65/1896, i mezzi di trasporto confiscati possono formare oggetto di istanza di riscatto da parte del trasgressore. Quindi, per motivi di tutela dell’erario nazionale, l’Ufficio che gestisce il contesto di contrabbando amministrativo deve in primo luogo privilegiare l’accoglimento dell’eventuale istanza di riscatto del bene da parte del trasgressore.
Considerato che le merci non unionali che sono confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale (articolo 198, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 952/2013), ne consegue che il trasgressore può richiedere di riscattare il bene anche pagandone solo il valore proprio e la sanzione amministrativa, vincolandolo contestualmente al regime di transito esterno, al fine di trasferire il bene riscattato al di fuori del territorio doganale dell’U.E.
In mancanza di istanza di riscatto, ovvero qualora il trasgressore non effettui il pagamento dell’importo previsto per il riscatto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’istanza da parte dell’Ufficio, il mezzo di trasporto sarà reso disponibile per l’eventuale assegnazione definitiva ad uno dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 301-bis T.U.L.D. e del decreto n. 295/2005, secondo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale.
Poiché è facoltà dell’Amministrazione dare seguito positivo o negativo all’istanza di riscatto, si evidenzia che, qualora il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando (ad esempio, per il trasporto di tabacchi lavorati esteri), l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.
Anche per tali beni, quindi, si procederà all’invio della scheda informativa del mezzo di trasporto ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 295 bis del T.U.L.D., per i mezzi di trasporto oggetto di confisca definitiva, il provvedimento di assegnazione non potrà che essere definitivo e sarà adottato dal Dirigente dell’Ufficio operativo che ha in gestione il contesto.
Oltre agli elementi indicati al paragrafo III della presente Circolare, l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta.
La valutazione della convenienza economica, con riferimento alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto, deve evidenziare il vantaggio economico dell’acquisizione rispetto all’acquisto sul mercato di uno veicolo nuovo con le medesime caratteristiche, ciò con specifico riferimento al valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato
Per la determinazione del valore commerciale, l’Ufficio si atterrà alle indicazioni contenute nel prospetto allegato alla presente Circolare.
In linea generale, la convenienza economica dell’acquisizione rispetto al ricavo potenzialmente ottenibile dalla vendita all’asta, si verifica alla presenza di una delle seguenti circostanze:
- qualora il valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato risulti inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato dello stesso bene nuovo o di un bene nuovo con analoghe caratteristiche tecniche,
- qualora il mezzo di trasporto abbia caratteristiche tecniche specifiche che ne limitino o impediscano la destinazione ad uso civile (muletti, motrici, rimorchi, escavatori, ecc.).
L’Ufficio, verificata la legittimazione dell’ente richiedente e valutata la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta, procede con l’emissione del relativo motivato provvedimento di assegnazione definitiva.
Anche per tali beni, l’assegnazione definitiva è, comunque, condizionata all’effettuazione delle formalità doganali ed al pagamento dei relativi eventuali diritti da parte del soggetto assegnatario.
Qualora non pervengano richieste di assegnazione definitiva nei termini previsti dal decreto n. 295/2005, l’Ufficio procederà alla vendita all’asta del mezzo di trasporto confiscato tramite gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati, che, nella vendita all’asta, dovranno provvedere ad evidenziare, in caso di importazione successiva all’aggiudicazione, l’obbligo di pagamento anche dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione, dovuti dall’acquirente del bene e calcolati sulla base del prezzo di aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 337 del T.U.L.D. e dell’articolo 61, comma 23, del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008, il prezzo di aggiudicazione del bene deve essere contabilizzato con bolletta Z20 e la relativa quota erario (50%) deve essere versata al Fondo Unico di Giustizia, secondo le modalità disposte dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data 27 febbraio 2014 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Equitalia Giustizia S.p.a.
Qualora l’Istituto di Vendita Giudiziaria interessato non ritenga, sotto il profilo economico, utile la vendita all’asta del mezzo di trasporto, l’Ufficio potrà procedere alla sua distruzione.
Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 301 del T.U.L.D., in base al parere acquisito dall’Avvocatura Generale dello Stato, la stessa deve essere interpretata nel senso che i mezzi di trasporto confiscati dall’Autorità Giudiziaria e da questa messi all’asta (giudiziaria), non aggiudicati al primo incanto e, pertanto, acquisiti al patrimonio dello Stato, possono poi essere venduti all’asta ex novo in sede amministrativa: il divieto di ripetizione di aste successive alla prima disposto dal citato comma 4, infatti, si pone esclusivamente all’interno della fase della procedura di stretta pertinenza giudiziaria, curata dal giudice penale o dal giudice dell’esecuzione penale, sicché una volta conclusosi inutilmente il primo incanto, con conseguente acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, quest’ultimo - nella veste/accezione di autorità precipuamente amministrativa - può disporre liberamente del bene medesimo e deciderne discrezionalmente la destinazione, anche ad una delle soluzioni previste dagli articoli 301 e 301-bis del T.U.L.D. e dall’articolo 337, comma 3, del regio decreto n. 65/1896.
Per quanto concerne le tempistiche della procedura di cui al presente paragrafo, gli Uffici si atterranno alle seguenti indicazioni, fatte salve le interruzioni dovute ad eventuali contenziosi:
- entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di sequestro, l’Ufficio emette il provvedimento di confisca;
- decorsi 60 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di confisca, qualora il mezzo di trasporto non sia stato riscattato ovvero lo stesso non sia in via di definizione, l’Ufficio procede nei successivi 5 giorni all’invio della scheda informativa del mezzo di trasporto al competente Ufficio centrale dell’Agenzia ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze;
- decorsi i 40 giorni di presenza della scheda informativa sul portale, l’Ufficio procede nei successivi 60 giorni:
ad emettere il provvedimento di assegnazione definitiva del mezzo di trasporto, qualora sia pervenuta una richiesta da parte di un soggetto legittimato;
in mancanza di richieste di assegnazione definitiva, a demandare all’I.V.G. la vendita all’asta ovvero a procedere alla demolizione.
VIII Entrata in vigore
Preso atto delle disposizioni contenute nella determinazione direttoriale prot. n. 246292/RU del 10 maggio 2023, le istruzioni contenute nella presente Circolare sono immediatamente applicabili.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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