* Attività dei servizi di ristorazione (art. 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n 52) *.
Si fa seguito alla circolare pari numero del 24 aprile u.s., con la quale sono state fornite indicazioni illustrative delle disposizioni introdotto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "misure uergenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".
Al riguardo, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che - considerata la portata di carattere generale e innovativo delle previsione introdotte dall'art. 4, comma 1. del citato decreto-legge, relativamente alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio nella zona gialla - per i soggetti che, in tale zona, svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, la vendita per asporto è da ritenersi consentita anche oltre le ore 18,00, ne rspetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti.
Si rammenta, infine, che restano comunque oggetto di divieto, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del d.P.C.M. 2 marzo 2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18,00, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
Si ringrazia per l'attenzione.
IL CAPO DI GABINETTO
FRATTASI
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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