Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Circolare prot 01 giugno 2020, n. 15235
Roma 01 giugno 2020
OGGETTO: Conversione patenti di guida comunitarie.
Il Consolato Generale di Romania con sede a Bologna, ha segnalato disagi dovuti al fatto che, in alcuni casi di conversione di patente di guida rumena, presso taluni Uffici della Motorizzazione, viene richiesto - oltre alla documentazione di prassi - anche un attestato delle autorità consolari.
In merito alla questione e considerati anche alcuni quesiti provenienti dagli UMC, appare opportuno ricordare, in via generale, quanto di seguito.
La normale procedura per la conversione di patenti di guida rilasciate da Paesi appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo, non prevede la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi che hanno rilasciato le patenti di guida di cui è richiesta la conversione.
A tal proposito si richiamano i contenuti della Direttiva 2006/126/CE (in particolare dell’articolo 15) ai sensi della quale è ormai da tempo istituita la rete RESPER ed è prevista una reciproca assistenza, direttamente tra le autorità competenti in materia, dei singoli Paesi.
Conseguentemente, non è di prassi previsto che gli UMC richiedano attestazioni direttamente all’utente interessato, ovvero si rivolgano ad Ambasciate o Consolati dello Stato che ha rilasciato la patente di guida.
Pertanto nel caso vi fosse la necessità di particolari approfondimenti, prima di effettuare una conversione di patente comunitaria (ovvero rilasciata in uno degli Paesi dello Spazio economico europeo) e dove non fosse sufficiente la consueta consultazione della predetta rete RESPER, gli Uffici della Motorizzazione possono contattare direttamente l’autorità competente dello Stato che ha rilasciato il documento; ciò può avvenire attraverso la funzione “Invia Messaggio Sicuro” (presente nell’applicazione) oppure inviando una specifica richiesta direttamente all’autorità centrale dello Stato che emesso il documento, tramite posta elettronica.
Quanto sopra richiama le disposizioni già fornite, in via generale, nella seconda parte della Circolare prot. 28077 del 15.12.2016; alla stessa è anche allegato un elenco con gli indirizzi di posta elettronica delle autorità centrali competenti, dei Paesi UE e SEE. Tale elenco è stato più volte aggiornato, con successive integrazioni a detta Circolare.
Le suddette indicazioni si intendono riferite non solo al caso di conversione ma anche nell’ipotesi di duplicato (per furto o smarrimento) o di rinnovo di validità delle patenti di guida rilasciate dai Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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