Direzione Generale per la Motorizzazione, per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Il Direttore Generale
Circolare del 22 marzo 2023, n. 9750
... omissis ...
OGGETTO: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la nota prot. 49447 del 22.03.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato a Roma il 23 dicembre 2022, entrerà in vigore il 30 marzo 2023.
Si allega il testo del citato Accordo, completo dei relativi allegati, redatto in lingua italiana e inglese.
1 - Applicazione territoriale dell'Accordo.
Preliminarmente si fa rilevare che l'Accordo - come previsto dall'articolo 20 dello stesso- si applica, che alle patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche a quelle rilasciate competenti autorità di Gibilterra, del Baliato di Guernsey, dell'Isola di Man e del Baliato di Jersey. pertanto previsti 4 allegati denominati:
ALLEGATO A: GIBILTERRA - PARTE 1 e PARTE 2
ALLEGATO B: BALIATO DI GUERNSEY
ALLEGATO C: ISOLA DI MAN
ALLEGATO D: BALIATO DI JERSEY
In ognuno di detti allegati sono indicate le modifiche introdotte al testo dell'Accordo, per l'applicazione reciproca dello stesso tra l'Italia e i Territori individuati.
Pertanto dalla predetta data del 30 marzo 2023 gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) - nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo in oggetto- potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Isola di Man - Baliato di Jersey, di seguito complessivamente denominate "patenti britanniche" (al singolare "patente britannica"), qualora non specificatamente distinte.
2 - Allegati tecnici
Oltre ai predetti allegati A, B, C, D sopra richiamati -concernenti l'estensione del testo ad ulteriori Territori- l'Accordo è corredato dell'ALLEGATO K in cui sono presenti le Tabelle di equipollenza e l'elenco Modelli di patenti di guida (come previsto dall'art. 10) nonché il Modello per lo scambio d'informazioni relative a patenti di guida smarrite/rubate (cfr. art. 7.2).
2.1 L'elenco Modelli di patenti di guida individua i modelli su cui sono redatte le patenti di guida italiane e britanniche, da ritenere valide ai fini della conversione. Per le patenti britanniche sono ovviamente previsti sei elenchi diversi, in funzione del Territorio di rilascio: Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Jersey- Baliato di Guernsey - Isola di Man.
Come previsto dall'art. 10.3 dell'Accordo, le Parti provvedono al reciproco invio delle immagini dei modelli di patente individuati nell'elenco, con uno Scambio di Note. Pertanto, sarà cura di questa Direzione trasmettere a codesti UMC e DGT - con separata comunicazione recante ulteriori istruzioni operative - le immagini dei modelli di patente britannica, per la visione da parte dei funzionari di codesti UMC, addetti alle operazioni di conversione. I modelli stessi non dovranno quindi essere diffusi, anche nel rispetto della
Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 che stabilisce il principio per cui i facsimile di patente di guida estere -relativi agli Accordi riguardanti la materia in esame- possono essere visionati solo dagli operatori degli UMC e dalle forze dell'ordine.
2.2 Le Tabelle di equipollenza stabiliscono l'equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate dalle Parti firmatarie dell'Accordo. Per la conversione delle patenti britanniche, codesti Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) applicheranno:
per le patenti rilasciate in Gran Bretagna - le Tabelle di equipollenza 2 oppure 3 in relazione alla data di rilascio della patente da convertire,
per le patenti rilasciate in Irlanda del Nord - la Tabella di equipollenza 2,
per le patenti rilasciate a Gibilterra - la Tabella di equipollenza 2,
per le patenti rilasciate nel Baliato di Jersey - la Tabella di equipollenza 2,
per le patenti rilasciate nel Baliato di Guernsey - la Tabella di equipollenza 2,
per le patenti rilasciate nell'Isola di Man - la Tabella di equipollenza 2,
Si evidenzia che nelle suddette Tabelle sono presenti alcune "note" esplicative. In particolare, appare opportuno segnalare quella dedicata al codice nazionale 110, che verrà apposto sulla patente di guida italiana, ottenuta per conversione di quella britannica, ove previsto.
Come indicato nella "nota" stessa, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice e nel rispetto delle istruzioni tecniche operative fornite, a codesti UMC, con file avvisi n. 22 del 25.09.2017-prot. 19883-, dal Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione.
2.3 Il Modello per lo scambio d'informazioni relative a patenti di guida smarrite/rubate), è previsto dall'articolo 7 dell'Accordo: "Patenti smarrite e rubate". Tale articolo prevede la possibilità di applicare l'Accordo anche se la patente di cui è richiesta la conversione non possa essere consegnata in originale, perché smarrita o rubata. In tal caso codesti UMC dovranno sempre inoltrare, all'autorità britannica, una specifica richiesta d'informazioni riguardante la patente oggetto di furto o smarrimento, utilizzando tale Modello.
Gli indirizzi di posta elettronica delle autorità britanniche, a cui codesti UMC dovranno inviare tale Modello, saranno indicati nella stessa comunicazione recante ulteriori istruzioni operative, con cui saranno trasmessi i modelli di patente britannica, come sopra evidenziato. Detti indirizzi non sono divulgabili ma riservati agli UMC per l'applicazione dell'Accordo.
Il Modello di cui trattasi deve essere utilizzato esclusivamente per la fattispecie individuata dall'articolo 7. Con l'occasione si richiama l'attenzione sul contenuto del paragrafo 3 dell'art. 7, per cui codesti UMC, nella casistica, in esame, dovranno sempre acquisire la denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità di Polizia italiane competenti, oltre alla documentazione di rito. Ovviamente, la procedura non potrà essere conclusa in assenza della risposta dell'autorità britannica alla richiesta d'informazioni.
2.4 Appare opportuno segnalare che l'articolo 13 "Richieste d'informazioni" prevede che durante le procedure di conversione è possibile effettuare le richieste d'informazioni riguardanti le patenti da convertire solo nel caso in cui sorgano dubbi circa la loro validità/autenticità nonché sui dati in esse riportati. Non è necessario l'uso di uno specifico modello per inoltrare la richiesta.
Come già specificato, gli indirizzi di posta elettronica delle autorità britanniche a cui codesti Uffici della Motorizzazione Civile dovranno inviare le eventuali richieste di informazioni (ai sensi dell'articolo 13) saranno resi noti, sempre con la suddetta comunicazione recante ulteriori istruzioni operative, con cui saranno trasmessi i modelli delle patenti britanniche.
3 - Brexit. Precedente status di Paese comunitario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord- Peculiarità del presente Accordo.
A seguito della Brexit e del fatto - peraltro evidenziato nel preambolo dell'Accordo - che il riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra le Parti, è stato disciplinato -fino al 31.12.2020- da una stessa norma comunitaria (Direttiva 2006/126/CE), le modalità di applicazione dell'Accordo stesso presentano alcune peculiarità che di seguito si evidenziano, al fine di agevolare codesti Uffici della Motorizzazione Civile nelle procedure da attuare in sede di conversione delle patenti britanniche.
3.1 Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3.3, i titolari di patenti britanniche possono convertire le proprie patenti di guida unicamente nel caso in cui siano residenti in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Quindi, se il titolare ha acquisito la residenza in Italia da più di sei anni, l'Accordo non si applica e conseguentemente la richiesta di conversione non può essere accolta. L'unica eccezione ammessa a tale principio è chiaramente espressa al paragrafo 4, in cui è specificato che la predetta disposizione non si applica ai titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2020 (articolo 3.4).
Pertanto, solo i titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31.12.2020, potranno presentare richiesta di conversione "anche se residenti nella Repubblica Italiana da un periodo superiore a sei (6) anni."
Ovviamente, in ogni caso, resta fermo il principio generale per cui la patente di guida di cui si chiede la conversione deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia (cfr. art.8).
3.2 Ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo, le patenti di guida da riconoscere ai fini della conversione devono essere in corso di validità; possono però essere accettate richieste di conversione di patenti di guida britanniche scadute da non oltre cinque (5) anni al momento della presentazione della richiesta stessa (articolo 1.2 ).
Tale deroga non è applicabile per le patenti rilasciate dalle autorità dell'Isola di Man, secondo quanto indicato al punto 2 dell'ALLEGATO C: ISOLA DI MAN: "Ai fini della conversione, non si riconoscono reciprocamente patenti di guida scadute di validità".
Pertanto codesti UMC potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Baliato di Jersey, se al momento della presentazione della richiesta sono: o in corso di validità oppure
o scadute da non oltre 5 anni.
Codesti UMC potranno accettare richieste di conversione di patenti di guida rilasciate nell' Isola di Man solo se al momento della presentazione della richiesta sono: o in corso di validità.
4 - Riferimenti agli articoli dell'Accordo di maggiore interesse, per l'ordinario svolgimento delle procedure di conversioni
Applicazione dell'articolo 4
Come avviene di prassi per la conversione delle patenti di guida extracomunitarie, anche per la conversione delle patenti britanniche, codesti Uffici della Motorizzazione Civile, dovranno sempre acquisire la certificazione medica di rito, attestante il possesso dei requisiti psicofisici del titolare che chiede la conversione.
Applicazione dell'articolo 5
Per presentare la domanda di conversione di una patente britannica, il titolare deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta.
Applicazione dell'articolo 6
Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente britannica di cui si chiede la conversione.
Applicazione dell'articolo 8
Si rileva che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti britanniche conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.
Applicazione dell'articolo 9
Si evidenzia che non possono essere ritenute valide, ai fini della conversione, patenti britanniche ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell'Articolo 12
Le patenti britanniche (ossia rilasciate in: Gran Bretagna - Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Baliato di Jersey -Isola di Man) convertite in patenti italiane dovranno essere restituite - in originale - all'Ambasciata britannica al seguente indirizzo:
Ambasciata Britannica,Ufficio Patenti
Via XX Settembre 80 A 00187 Roma
Tale indirizzo è stato ufficialmente comunicato dalla Parte britannica e deve essere sempre riportato completo della frase "Ufficio Patenti" così come richiesto dall'Ambasciata stessa, che curerà la trasmissione delle patenti di guida convertite, alla competente autorità britannica.
Si raccomanda a codesti UMC di indicare nella nota di trasmissione:
-il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare eventuali comunicazioni da parte dell'autorità britannica che riceverà la patente (art. 14.2, lettera a)
-che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 12 dell'Accordo.
Si ricorda che la patente britannica può essere ritarata solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e deve essere restituita entro 40 giorni (art. 12.1).
5 - Informativa sul trattamento dati personali. Patenti di guida rilasciate dall'autorità di Gibilterra.
Per l'applicazione dell'ALLEGATO A: GIBILTERRA ed in osservanza delle indicazioni fornite dalla Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT, con la presente Circolare si trasmettono:
- l' informativa sul trattamento dei dati personali, per l'applicazione dell' Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 23 dicembre 2022, (di seguito informativa ),
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell'informativasuddetta, (di seguito autorizzazione).
Tale autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire (nonché acquisita da codesti UMC) solo nel caso in cui la stessa sia rilasciata dalle autorità di Gibilterra.
L'informativa e l'autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.
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L'Accordo in oggetto - come previsto all'art. 19 - ha validità di cinque anni e sarà prorogato per altri cinque anni con consultazioni tra le Parti -che inizieranno un anno prima della proroga- per verificare la necessità di apportare eventuali modifiche al testo.
Di seguito all'esito di dette consultazioni, codesti UMC e DGT verranno quindi informati circa il rinnovo dell'Accordo tal quale ovvero circa gli eventuali aggiornamenti.
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Come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Rispetto al precedente elenco (inviato con Circolare prot. 605 del 11.01.2022, concernente l'entrata in vigore dell'Accordo Italia-Ucraina) sono stati espunti i seguenti Paesi:
Brasile
Sri Lanka
poiché, come noto, i relativi Accordi non sono più in vigore.
Codesti UMC e DGT aggiorneranno conseguentemente i propri siti istituzionali.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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