Direzione Centrale per la Polizia Stradale,Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Roma, 16 luglio 2019
OGGETTO:Veicoli ad alimentazione alternativa - eccedenza limiti di massa.
È stata posta all'attenzione di questo Servizio la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 167, comma 2-bis) Codice della Strada, nelle ipotesi di eccedenza di peso riscontrata nei confronti dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida dotati di controllo elettronico della stabilità.
L'art. 167 del Codice della Strada disciplina le ipotesi di circolazione dei veicoli con eccedenza di peso, prevedendo una tolleranza generalizzata pari al 5% rispetto alla massa complessiva riportata nella carta di circolazione dei veicoli stessi. Lo stesso articolo è stato oggetto di modifica normativa attraverso l'art. 17, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha introdotto il comma 2-bis), il comma 3-bis), il comma 10 bis) e modificato il comma 5.
Con la novella suindicata, è stato inserito un particolare regime che riguarda la categoria di veicoli indicati in premessa, i quali, in ragione dell'alimentazione alternativa dei quali sono dotati, di norma risultano più pesanti rispetto a quelli con alimentazione tradizionale.
In virtù di tale assunto, nei confronti di questi veicoli particolari, nel computo del peso, si deve concedere una tolleranza del 15% rispetto alla massa complessiva indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il 5% della predetta massa più una tonnellata.
In tale cornice di riferimento va ricordato che il combinato disposto del comma 2-bis) e del comma 5 dell'art. 167 Cds, orientano ragionevolmente a ritenere che, nei confronti dei veicoli complessi che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, considerata la oggettiva difficoltà operativa nel procedere all'accertamento del peso dei singoli veicoli (motrice e rimorchio), la tolleranza da applicare nel calcolo del peso, deve essere quella riportata nel comma 2-bis), e cioè il 5% della massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. A titolo esemplificativo, nei confronti di un veicolo complesso che abbia massa complessiva massima autorizzata pari a 44 tonnellate, la tolleranza sarà pari al 5% di questa massa cioè 2,2 tonnellate ai quali va aggiunta un'altra tonnellata arrivando ad una tolleranza complessiva pari a 3,2 tonnellate (2,2 + 1), e quindi, il veicolo potrà arrivare ad un peso massimo di 47,2 tonnellate (44 + 3,2).
Ciò posto, Codesti Compartimenti, vorranno estendere il contenuto della presente a tutti i Reparti dipendenti, avendo cura di raccogliere ed inviare entro il 15 agosto p.v. a questo Servizio Polizia Stradale, stringenti riflessioni segnalando eventuali criticità interpretative o applicative della norma in argomento.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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