Regolamento Comunale sulla Pubblicità e applicazione del diritto e dell'imposta sulla pubblicità
del Comune di Milano
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138/2008 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 272/2009 così modificato, in vigore dal 1 gennaio 2010
Capo I Disposizioni Generali
Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
1. Il Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, nonché l’applicazione e la riscossione dell’imposta.
Articolo 2
1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari, individua la perimetrazione del territorio comunale in esterno ed interno al centro abitato e la suddivisione di quest’ultimo nelle zone A,B,C,D ed E, secondo l’indicazione di massima contenuta nell’allegato al regolamento, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità per determinati impianti. 2. Il Piano evidenzia la superficie massima di pubblicità presente su tutte le macro aree. 3. Il Piano evidenzia le località e le vie in categoria speciale, così come individuate nell’allegato al Regolamento. 4. Il Piano individua altresì l’ambito del centro storico ove si applicano le particolari prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Milano. 5. Nel Piano sono individuate, inoltre, le vie e le località ove sono consentite le strutture poggiate al suolo pubblico. 6. Modifiche o integrazioni al Piano potranno essere deliberate dal Consiglio comunale. 7. Nel Comune di Milano è consentita una superficie complessiva di mq. 220.000 di pubblicità su impianti pubblicitari che abbiano durata triennale di cui il 10% di impianti innovativi ed una superficie di mq. 40.000 di impianti pubblicitari di durata massima trimestrale o altra durata, oltre alla superficie prevista per gli impianti comunali fissi ammontante a mq 28.000. 8. L’Amministrazione prevede inoltre ulteriori 20.000 mq. per impianti pubblicitari di Arredo Urbano, già individuati nel PGI o da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano. 9. Le superfici degli impianti collocati in vie e piazze pubbliche a seguito di concessione da parte delle società a partecipazione comunale quali ATM e A2A sono ricomprese nelle superfici complessive indicate nei precedenti commi.
SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONESuperficie MQ Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati 20.000 Altri impianti 200.000 TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA’ TRIENNALE 220.000 Teli pubblicitari 25.000 Altri impianti 15.000 TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA’ NON SUP. A TRE MESI 40.000 IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO20.000 SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI 28.000
Articolo 3: CLASSE DEL COMUNE SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE.
1. Agli effetti dell’applicazioni dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Milano appartiene alla Classe prima, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2002 (ultimo censimento ufficiale). 2. Le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale. 3. Si considerano di categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento; le rimanenti località sono considerate di categoria normale. 4. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, così come delimitato ai sensi del D.Lgs. 285/92 (art. 4), calcolato unicamente sulla base delle vie e delle località ove insistono i mezzi pubblicitari e non considerando le vie e le località da cui sono visibili. 5. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà della superficie complessiva e le vie sono quelle comprese nell’allegato elenco. 6. Le località di categoria speciale sono da considerarsi temporaneamente declassificate, con conseguente sospensione della relativa aliquota maggiorata, durante la esecuzione di lavori pubblici che impediscano o limitino la circolazione dei veicoli e/o il transito pedonale e che abbiano una durata superiore a sei mesi. 7. La temporanea declassificazione è disposta con provvedimento dirigenziale a seguito del provvedimento formale di chiusura o di limitazione della circolazione nelle predette località. Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, viene disposta la riclassificazione.
Articolo 4: AUTORIZZAZIONE.
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e l’esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa. Nei casi, previsti dal presente regolamento, di mezzi non soggetti ad autorizzazione espressa, per i quali sia prevista l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'istanza di autorizzazione è sostituita da dichiarazione di inizio attività. Qualora i mezzi siano esenti da imposta e non sia necessaria l'autorizzazione espressa, questa è sostituita da comunicazione da parte dell'interessato. Le vetrofanie di misura inferiore al mezzo metro quadro non richiedono preventiva comunicazione. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita comunicazione annuale ed al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente. La DIA e la comunicazione devono attestare la conformità al Regolamento. 2. La domanda di autorizzazione, a pena di improcedibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Milano. Ogni domanda di autorizzazione, nonché ogni domanda di rinnovo-proroga di cui al successivo comma 11, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'elenco disponibile presso il competente settore e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 25 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari: - gonfaloni, per i quali il limite è 150; - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 50 impianti, recanti il medesimo periodo di esposizione; - insegne, per le quali il limite è 50; - taxi, per i quali il limite è 300. 4. L’autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore. 5. L’autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento dell’imposta di pubblicità o del Cosap, definitivamente accertata . 6. L’autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina. 7. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati. 8. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte sull’apposita modulistica da presentare al competente Settore. 9. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione comunale allegando la documentazione richiesta. 10. L’autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto. 11. Per il rinnovo dell’autorizzazione, rilasciata successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata istanza di proroga. L’istanza di proroga, redatta sull’apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riproducente lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All’istanza deve essere allegata copia dell’attestazione di pagamento dell’imposta. La proroga dell’autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta. In tal caso si applica la procedura di cui all’art. 42. 12. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione, è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge. 13. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole, è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare la prescritta dichiarazione di pubblicità con allegata la attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta e del canone COSAP dovuto, fatta eccezione per le insegne di esercizio per le quali il tempo a disposizione per la dichiarazione di pubblicità è di 90 gg. La presentazione della dichiarazione di pubblicità con allegata attestazione dell’avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, è condizione per il rilascio dell’autorizzazione. Il richiedente é tenuto a presentare la prescritta domanda, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della stessa, anche qualora l’imposta non sia dovuta. (Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs..507/ 93 del 15 novembre 1993.) 14. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza, di altri soggetti pubblici o privati. 15. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione. 16. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono i seguenti:
30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi;
· …;
· 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.
E’ escluso in ogni caso il rilascio dell’autorizzazione per l’infruttuoso decorso del termine. I termini per la conclusione del procedimento, decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione individuata da successivo provvedimento dirigenziale. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti, riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l’interessato non fornisca l’integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento. I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e quelli previsti dall’art. 15. 17. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni, le domande di autorizzazione dovranno essere presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l’esposizione. Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 18. La pubblicità effettuata in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione. 19. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l’inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive. 20. In caso di rilascio di autorizzazione di spazi pubblicitari presso cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere, l‘utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario da versare secondo quanto concordato di volta in volta da parte del operatore pubblicitario. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione della pubblicità su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione Comunale. 21. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate. L’autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata. 22. All'interno degli ascensori (Legge 14 luglio 1993, n. 235 e del DPR 16 gennaio 1995, n. 42.), è ammessa l’esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq., con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori. 23. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada. (Art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) 24. E’ facoltà del Direttore di Settore Pubblicità e Servizi Ambientali convocare una Commissione Consultiva Tecnica, al fine di ottenere i pareri necessari per l’istruttoria delle richieste di autorizzazione.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per aver variato la pubblicità o la superficie esposta o la caratteristica del messaggio e le dimensioni dell'impianto senza autorizzazione (Comma 8) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per aver effettuato la pubblicità in assenza della prescritta autorizzazione (Comma 12) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per non aver presentato la dichiarazione di pubblicità entro il termine di due giorni lavorativi avendo ricevuto comunicazione di esito favorevole (Comma 13) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per aver effettuato pubblicità in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici, sprovvisto di autorizzazione (Comma 18) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per aver effettuato la pubblicità di manifestazioni sportive con segni orizzontali reclamistici precedenti di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione (Comma 19) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per non aver rimosso la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici entro le ventiquattro ore successive alla fine della manifestazione (Comma 19) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 5: DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE.
1. L’autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda della tipologia degli impianti ad eccezione degli impianti la cui durata è già stabilita in specifiche convenzioni o verrà stabilita in occasione dell’approvazione dei progetti e delle convenzioni. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati teli pubblicitari su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere, nonché le insegne di esercizio.
Articolo 6: INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO.
1. L’installazione del mezzo pubblicitario di tipo triennale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione. 2. E’ fatto obbligo di: a. fissare all’impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell’autorizzazione ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (Art. 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e del presente regolamento; b. mantenere l’impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione; c. ... d. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; e. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte dal Settore Pubblicità e Servizi Ambientali. 3. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato, ai sensi dell'articolo 37 del presente Regolamento; 4. Gli impianti di cui all'articolo 3.1, lettere "a", "c", "d", del vigente Piano Generale degli Impianti, devono essere installati ad un altezza minima dal suolo di cm 220, misurata dalla cornice o dal bordo inferiore.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Installazione di mezzi/impianti pubblicitari in difetto dell'autorizzazione comunale preventiva. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per non aver installato il mezzo pubblicitario di tipo triennale entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione (Comma 1) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 7: MANUTENZIONE E SICUREZZA.
1. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.) e di quanto stabilito dal presente regolamento e PGI. 2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista. 3. I titolare dell’autorizzazione, all’atto della rimozione, per qualsiasi causa dell’impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati. 4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 5. Le cornici, ove previste, devono essere di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni. 6. Il sistema d’illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, (di cui alla l. 5 marzo 1990, n. 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n. 7/6162.) preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico. 7. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato, a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone. 8. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall’esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell’impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
Articolo 8: LIMITAZIONI E DIVIETI.
1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto l’installazione di impianti pubblicitari è vietata: a. su suolo pubblico , salvo autorizzazione espressa; b. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché, in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi; c. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione; d. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; e. su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq 0,5 Tale limite è derogabile:
per gli stendardi;
per gli impianti di trasmissione e/o proiezione di immagini quali descritti al successivo articolo 13, comma 12;
f. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi"; g. su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a metri 3,00 da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo; h. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno metri 2 (due) e a distanze inferiori a metri 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito; i. in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada (art. 3 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.;) , sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione; j. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità; k. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della L.R. n. 17/2000 (L. Regionale Lombardia n°17 del 2000 e dai criteri di attuazione della stessa (D.G.R. 20/9/2001 - n. 7/6162) e successive modificazioni ed integrazioni;); l. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada (art. 20 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.;); m. lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; n. a meno di 2 (due) metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti; o. in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione dei cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati; p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un’area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad altezza d’uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e salvo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. Inoltre sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali (di cui alla l. 5 marzo 1990, n. 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n. 7/6162), che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato; q. nell’ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva autorizzazione dell'ufficio preposto alla tutela del vincolo secondo quanto stabilito all’art. 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; r. a distanza inferiore a 3 (tre) metri di ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dall’Amministrazione Comunale ad affissione pubblica. 2. Inoltre, l’installazione di targhe su palo è vietata: a) in numero superiore a una per palo; b) sui pali compresi all’interno dell’area A; c) ad un’altezza dalla base inferiore a metri 3,50 dal suolo e superiore a metri 6; d) su pali non compresi negli elenchi depositati presso il Settore Pubblicità e Servizi Ambientali; e) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50. 3. L’installazione di pellicolature di edifici è vietata: 1. nell’area denominata A; 2. ad un’altezza inferiore a mt. 10 da terra. 4. L’installazione dei cartelli stradali è vietata nelle zone “A” – “B” – “C” – “D”. 5. Le previsioni di cui al presente articolo, comma 1, lettera “e”, non si applicano per le installazioni del tipo di impianti di cui all’art. 3.1, lettera “b”, ed all’art. 5 del PGI, sugli edifici di proprietà dell’Amministrazione comunale. Tali impianti potranno essere autorizzati previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
Articolo 9: DEROGHE ALLE DISTANZE.
1. Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod. (art. 51, 3° comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) , il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze: Vedi File nella sezione allegati
Articolo 10: LIMITAZIONI E DIVIETI PER GLI IMPIANTI 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 DEFINITI COME POSTERS.
1. E’ vietata l’installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8. Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in “verticale” (l’una sopra l’altra). Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente comma, adiacenza e contiguità sono determinati in base al senso di marcia della carreggiata per gli impianti su strada e dal basso verso l’alto per gli impianti posti in verticale. 2. Nella zona B di cui all’allegato, parte integrante del presente Regolamento, tra un impianto e l’altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 12x3, 6x6, 6x9, 18x6, 12x8 o tra coppie di tali impianti, dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale. Nelle zone C, D ed E, di cui all’allegato parte integrante del presente Regolamento, mt. 6 3. Nel caso in cui l’impianto sia posto su tetto, nelle zone A e B non potrà avere un’altezza superiore a mt. 8. 4. L’installazione di posters è vietata all’interno dell’area A. 5. Per l’installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti. 6. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un’autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l’autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.
Articolo 11: LIMITAZIONI E DIVIETI PER STRISCIONI E GONFALONI.
1. L'installazione di striscioni è vietata: a. nell’area denominata A, strade perimetrali escluse; b. in sequenza rettilinea a distanza inferiore a metri 25 tra uno striscione e l'altro; c. ad un'altezza di base inferiore a metri 5,10 dal suolo; d. in concomitanza con l’apposizione di luminarie, l’installazione di festoni, luci o altri addobbi delle vie durante il periodo natalizio e comunque dal 6 dicembre al 6 gennaio di ogni anno; e. se non risponde alle normative in termini di sicurezza. 2. L’installazione di gonfaloni è vietata: a. sui pali compresi all’interno dell’area A, strade perimetrali incluse; b. su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti; c. ad un’altezza di base inferiore a metri 2,20 dal suolo e superiore a metri 6; d. su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.; e. in concomitanza con l’apposizione di luminarie, l’installazione di festoni, luci o altri addobbi delle vie durante il periodo natalizio e comunque dal 6 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 3. Fermi restando i divieti previsti, l’installazione di gonfaloni è ammessa: a. sui pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche fornite da A.E.M. S.p.A.,indicate negli elenchi depositati presso il competente Settore Comunale. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o sospendere l’efficacia di tale elenco per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza; b. sui pali di sostegno della rete aerea filotranviaria, previo nulla osta tecnico di A.T.M.
Articolo 12: PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI.
1. L’installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all’effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, alle seguenti condizioni: a. Nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e all’interno della zona denominata A, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall’autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un’unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel trompe l'oeil. In ambiti particolari come: piazza Castello, via Dante, piazza Cordusio, via Mercanti, piazza Mercanti, via Orefici, corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila, corso Venezia e piazza Scala, la quota di pubblicità è ridotta al 30%, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. Per edifici ubicati in piazza Duomo l’utilizzo pubblicitario non può essere superiore al 20% per ogni lato della piazza e comunque non oltre il 30% del singolo ponteggio, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. b. nel caso d’installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e al di fuori della zona A e degli ambiti particolari, il messaggio non potrà occupare più dell’ 80% della superficie del ponteggio. c. nel caso d’installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e al di fuori della zona A e degli ambiti particolari, il messaggio non potrà occupare più dell’ 80% della superficie del ponteggio. d. sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l’immobile sottostante attuata con la tecnica del trompe l'oeil). Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza. 2. Non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza. 3. Per tali tipologia di impianti, la durata dell’autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere.
Articolo 13: PUBBLICITÀ VARIA.
1. PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI: a. sui veicoli è autorizzata l’apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell’art. 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada (art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ.mod.). Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell’indirizzo e dell’oggetto dell’attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo. b. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico. c. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni: I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili; II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari; V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. d. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ.mod.), sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: I. Che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm; II. che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. e. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, unicamente alle seguenti condizioni: I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I; II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq 3 (tre); III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva; V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili. f. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. g. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. h. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada (art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ.mod.). i. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada. (all’art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada) Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. PUBBLICITÀ FONICA a. La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente, nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. b. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 14 novembre 1997 e succ.mod.;) e dai Regolamenti comunali.
3. VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ COMMERCIALE a. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. b. All’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm² 300. c. E’ vietata la distribuzione di adesivi.
4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI La pubblicità effettuata attraverso l’utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l’esclusivo sorvolo del territorio urbano.
5. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA TEATRI Sugli impianti di dimensioni 4x2 Mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale, con esclusione del Teatro alla Scala. a. è consentito al gestore del teatro che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi: I fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli; II fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione); III il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all’utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione della attività teatrale. b. Con gli stessi criteri, è consentita l’installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.
6. PUBBLICITA’ SU STRADA. Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole “aree pedonali” deve essere: a. certificata antisdrucciolo; b. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale; c. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante; d. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l’immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti. Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune di Milano, spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell’attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere mantenuto dal soggetto interessato nelle condizioni previste ai punti 3 e 4 del presente articolo.
7. PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VETRINE E’ consentita l’apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti la attività economica esercitata all’interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.
8. PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE E’ consentita l’installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all’interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell’area occupata dalla stazione di servizio (all’art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
9. PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO a. E’ consentita l’installazione di impianti pubblicitari all’interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati: I lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140; II lungo le corsie di accelerazione e decelerazione; III in corrispondenza degli accessi. b. La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell’area occupata dal parcheggio. c. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l’utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato (all’art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
10. PUBBLICITA’ DA PARTE DI AZIENDE SERVIZI PUBBLICI a. Il piano che ogni Azienda di servizi pubblici, ivi comprese le Ferrovie dello Stato, annualmente redige, concernente la superficie totale di pubblicità gestita direttamente dalle stesse, in considerazione dell’impatto che tale quantità di pubblicità ha sull’immagine cittadina, anche in termini di supporti, tecnologie, ecc., deve preventivamente e comunque annualmente, essere sottoposto all’Assessore competente per la sua approvazione. b. I piani aziendali devono essere coerenti e congruenti agli indirizzi indicati nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari. c. Per gli spazi indicati dalle Aziende, pur non essendo gli stessi computati nel quantitativo massimo previsto, dovrà essere garantito da parte delle stesse, il pagamento di quanto dovuto al Comune per la superficie complessiva indicata anche se parzialmente utilizzata.
11. PUBBLICITA’ RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto. e riguardante esclusivamente l’attività istituzionale dell’Amministrazione comunale, con l’esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal P.G.I. Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.
12. IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI Tali impianti, ad esempio monitor, schermi e/o c.d media facciate, possono essere autorizzati, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera "e", a condizione che:
o siano posizionati nel rispetto dei limiti, di cui alla precedente lettera "d", riguardanti fregi,decorazioni e partiture architettoniche;
o non occludano le eventuali aperture presenti;
o trasmettano, dalle ore 6.00 alle 24.00, obbligatoriamente - duecentosettanta minuti di informazioni a carattere generale (a titolo esemplificativo: cronaca, economia, finanza,attualità, etc) a blocchi non continuativi di almeno quindici minuti ogni ora; - novanta minuti di informazioni a carattere istituzionale a blocchi non continuativi di almeno quindici minuti ogni tre ore o almeno un decimo della altezza dell'impianto sia destinato allo scorrimento, ventiquattro ore su ventiquattro, di c.d. banner, di altezza minima pari a mt 0,50, di informazioni a carattere generale. E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.
13. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti agli articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 5, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina
Articolo 14: IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI.
1. L’Amministrazione comunale, anche per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell’intento di incentivare l’innovazione tecnologica, potrà autorizzare impianti pubblicitari innovativi che debbono rispettare, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia avanzata.
Articolo 15: PROGETTI PARTICOLARI.
1. L’Amministrazione comunale, sempre nell’intento di promuovere il recupero e la riqualificazione di particolari ambiti territoriali, potrà consentire l’installazione di impianti pubblicitari secondo progetti specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti. 2. In tali ambiti, al fine del miglioramento del decoro urbano e dell’impatto visivo, l’Amministrazione comunale, utilizzerà in modo parziale le recinzioni di cantiere per l’affissione di manifesti, a condizione che le stesse siano:
realizzate con materiale di pregio;
illuminate;
protette con apposite pellicole antigraffiti;
mantenute in perfetto stato di conservazione per tutta la durata del cantiere.
3. Se i progetti di cui al presente articolo rientrano all’interno delle aree B, C, D di cui al PGI, è ammessa la collocazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari aventi messaggio variabile, purché la variabilità non sia inferiore a 10 secondi, fatte salve le prescrizioni previste dal presente regolamento e il benestare della Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza. Per l’approvazione di tali progetti il termine di cui all’articolo 4 è raddoppiato.
Articolo 16: CONCESSIONI.
1. Il competente Settore del Comune di Milano può concedere, in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, la possibilità di installare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all’atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente regolamento, nonché può concedere a terzi l’utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato. 2. La concessione viene rilasciata di norma a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale, ove già non disciplinata dalla convenzione in corso con il concessionario e fino alla sua scadenza . 3. La concessione comporta: a. il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) se dovuto; b. il pagamento del corrispettivo d’uso del bene di proprietà comunale. c. il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità; d. il rilascio di congruo deposito cauzionale. 4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione. 5. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento, in ogni caso non superiore ai tre anni, una sola volta rinnovabili.
Capo II Insegne d'esercizio, targhe professionali e alitri assimilabili
Articolo 17: TIPOLOGIE E FORMATI.
1. Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata; 2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in: a. insegna frontale del tipo monofacciale; b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono; c. insegna collocata su supporto proprio; d. insegna a bandiera. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono. 3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche: a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell’attività. b. targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm2 installati all’ingresso della sede dell’attività alla quale si riferisce; c. stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza; d. vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina; e. pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell’attività cui si riferiscono. 4. È' consentito presentare un’unica dichiarazione o comunicazione per l’installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un’unica attività economica. In caso contrario occorre presentare dichiarazioni o comunicazioni distinte per ognuno degli edifici indicati. 5. L'autorizzazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi assimilabili, nonché dei manifesti affissi all'interno di esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è sostituita dalla dichiarazione o comunicazione dell'interessato, corredata dalla attestazione di avere correttamente rispettato le prescrizioni e i divieti previsti, anche in relazione alle modalità di installazione. L'installazione oggetto della dichiarazione può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita comunicazione o dichiarazione con allegata l'attestazione del pagamento dell'imposta, se dovuta. L'accertata carenza delle condizioni, modalità e presupposti per l'installazione, comporta la rimozione dell'impianto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.
Articolo 18: MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, LIMITAZIONI E DIVIETI.
1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio di Milano, l’installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni “paravista”, a “mantovana” o a “cappottina” (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell’edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all’interno della luce della vetrina, é ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio: a. nell’apposita fascia portinsegna; b. negli spazi all’uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall’amministrazione degli stabili; c. nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato; d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile; e. sul tetto dell’edificio nel quale ha sede l’attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell’attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici; f. all’interno della vetrina; g. sui vani finestra:
con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania).I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina, in zona A, non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico;
h. su vetrina; i. non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all’interno degli androni d’ingresso dei palazzi. 2. L’installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. “a bandiera”, è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne, non dovrà superare l’altezza di due piani. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (comma 4 dell’art. 51), dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime: a. 15 metri prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; b. 10 metri dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; c. …... 3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest’ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l’intero ambito di collocazione (all’interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250. 4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra, non superiore a m. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a m 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. 5. L'installazione delle insegne di esercizio può essere effettuata dopo che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'apposita comunicazione o dichiarazione con allegata l'attestazione del pagamento dell'imposta, se dovuta e deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 5 (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 51 (Art. 23 C.d.S.) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.) 6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci proprio benestare è autorizzata l’installazione di uno stendardo sul paraschegge . 7. E’ vietato, a pena di revoca dell’autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.
Articolo 19: MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE PROFESSIONALI.
1. L’installazione di targhe professionali, è ammessa, previa comunicazione al Settore competente e autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell’Ordine o Collegio: a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente; b. in apposito porta targhe se esistente; c. all’interno della porta a vetri dell’ingresso; d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea. 2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell’edificio; 3. L’installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
Capo III Imposta Comunale sulla pubblicità
Articolo 20: PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - FORME DI PUBBLICITÀ.
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità. 2. Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un’attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. 3. …. 4. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l’ottenimento dell’autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi dell’art.4 del presente regolamento.
Articolo 21: TARIFFE.
1. Le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. In caso di mancata adozione della deliberazione annuale si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti.
Articolo 22: SOGGETTO PASSIVO.
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Articolo 23: MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA.
1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio. 2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. 3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 4. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto. 5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo. 7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità. 8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo. 9. Ai fini della determinazione dell’imposta, il calcolo della superficie imponibile deve tenere conto dell’efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte. 10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili. Le maggiorazioni dovute per legge si applicano in ragione dell’intera superficie espositiva.Le maggiorazioni relative al formato, previste dall’ultimo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 507/1993, si applicano all’intero messaggio pubblicitario e alla totalità della superficie espositiva del relativo impianto, complessivamente considerato.
Articolo 24: RIDUZIONI ED ESENZIONI.
1. Si applicano le riduzioni ed esenzioni di imposta disciplinate dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. Le riduzioni d'imposta non si applicano nelle ipotesi disciplinate all’art. 32 – lettera A – parte I. 2. Il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico territoriale devono essere certificati con atto formale dell'Amministrazione interessata. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, le riduzioni ed esenzioni di imposta sono applicate solo nel caso in cui esistano norme che prevedano analogo trattamento fiscale.
Articolo 25: DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.
1. Il soggetto passivo dell’imposta, acquisita la comunicazione di esito favorevole della domanda di effettuazione della pubblicità, è tenuto a presentare al competente Settore comunale apposita dichiarazione, anche cumulativa, con allegata attestazione di pagamento, avvalendosi dell’apposita modulistica disponibile presso il competente Settore del Comune di Milano e scaricabile dal sito Internet del Comune di Milano. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. Il Comune di Milano può individuare con apposito provvedimento i casi nei quali è possibile pervenire a una semplificazione dell’obbligo dichiarativo, anche mediante adozione di idonei strumenti informatici.
Articolo 26: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.
1. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità, mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente postale messo a disposizione dal Comune, oppure mediante versamento tramite bonifico bancario o altre modalità autorizzate dalla legge. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 2. Il mancato pagamento dell’imposta entro i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento comporta la decadenza dal provvedimento di autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità. 3. L'interessato deve conservare l’autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta comprovante i pagamenti eseguiti, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune. Se l’autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi. 4. La riscossione coattiva dell’imposta è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 46/1999 e del D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Sanzione
P.M.R. Euro 412,00 Per non aver esibito su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune l'autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta comprovante i pagamenti eseguiti. Sel'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. (Comma 3)
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Termini per la Notifica: 150 gg Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 27: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO.
1. Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, si procede mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo. 3. Avverso gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Capo IV Servizio Pubbliche Affissioni
Articolo 28: SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del presente Capo IV, è diretto a garantire a cura del Comune l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Esso è obbligatorio ed è di esclusiva competenza del Servizio Affissioni del Comune di Milano.
Articolo 29: AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE.
1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, di natura culturale, sportiva, sociale, manifesti funebri o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute dall’Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici. Per le affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza commerciale, ivi inclusi quelli dei soggetti di cui all’art. 20, comma “b”, del D.Lgs. 507/93, è riservato il 10% degli spazi in uso al Servizio pubbliche affissioni.
Articolo 30: AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI.
1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati.
Articolo 31: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
1. Per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. 2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare al Servizio Affissioni apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’affissione. 4. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o ma pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. 5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, ed il relativo bollettino o altra prova documentale dell’avvenuto pagamento va allegato alla presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce. 6. La differenza tra il Diritto sulle Pubbliche Affissioni introitato e il costo sostenuto dalla Amministrazione comunale per l’espletamento del servizio di affissione è utilizzato dal Settore Pubblicità e Servizi Ambientali per il rifacimento degli impianti per le affissioni del Comune di Milano.
Articolo 32: RIDUZIONI ED ESENZIONI.
1. Si applicano le riduzioni ed esenzioni dei diritti per le pubbliche affissioni disciplinate dalla normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti precisazioni: a. Relativamente alle riduzioni, per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che risulti iscritto nell’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: Nel caso in cui il soggetto pubblicizzato, pur essendo iscritto nell’anagrafe unica delle ONLUS, non sia l’unico o principale promotore dell’evento, il diritto sulle pubbliche affissioni non è ridotto alla metà nei seguenti casi: I. quando dall’impostazione grafica del manifesto o dal tipo di messaggio pubblicizzato emerge il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiano visivamente più importanti rispetto a quelle dell’ente promotore; II. il messaggio contenuto nei manifesti sia diffuso nell’esercizio di un’attività economica al fine di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato; III. quando la natura dell’evento non sia attinente allo scopo sociale dell’ente così come risulta dallo statuto degli enti senza scopo di lucro. b. Relativamente alle esenzioni, per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati. Il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall’autorità competente.
Articolo 33:MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in apposito registro. Le istanze pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni: a. la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata prima dei tre mesi a far data dall’inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l’esposizione (corredate dell’avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi; b. per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 1.000 fogli, formato 70x100, per una durata di esposizione minima di 10 giorni; c. il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell’affissione programmata nel circuito c.d. volante, eventuali variazioni di messaggio anche parziale darà luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente. 2. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo diritto. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale e per il periodo di cui al D.Lgs. 507/93. (art. 35, comma 6) 3. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio Affissioni non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l’affissione sino alla prima data disponibile. 4. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta. 5. La durata dell’affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l’affissione, su richiesta del committente, il Comune o l’affidatario nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi. 6. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento dei diritti dovuti, tali istanze dovranno essere prodotte al Servizio Affissioni nel termine di cinque giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato. 7. È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente i diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata, nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/93. (Art. 22, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.pazi pubblicitari non può essere effettuata prima dei tre mesi a far data dall’inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l’esposizione (corredate dell’avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi;) 8. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera alla stregua di qualsiasi altro evento di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, purché la prenotazione sia stata effettuata con sufficiente anticipo. 10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune o l'affidatario è tenuto al rimborso, entro novanta giorni, delle somme versate. 11. Il committente ha facoltà di richiedere l’annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l’obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del diritto dovuto. 12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso spazi idonei al ripristino. In ogni altro caso il pagamento si intende effettuato a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e fatto salvo per il committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato. 13. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. Allorché si verifichi l’esigenza della sostituzione dei manifesti affissi e non si disponga di scorta, il Servizio Affissioni, ne da comunicazione al richiedente, anche via fax. Il Comune, fatto salvo l’adempimento dell’obbligo di sostituzione non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso. 14. Per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. Le eventuali affissioni da effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per cento del diritto qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi. 15. Gli Uffici del Servizio Affissioni non sono aperti nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne. 16. Negli Uffici del Servizio Affissioni o presso l’affidatario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni. 17. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell’affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell’affissione. 18. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa. 19. Il Comune può sospendere l’affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere. 20. L’eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 1 anno solare dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall’Amministrazione comunale, senza alcuna comunicazione.
Articolo 34: AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ESPLETAMENTO MATERIALE DEL SERVIZIO.
1. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi la materiale affissione e defissione dei manifesti, ai sensi della normativa vigente. 2. Il Comune si riserva le seguenti funzioni:
controllo dei diritti versati e delle corrette modalità di svolgimento dell’attività affidata;
verifica e controllo della tempestiva e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.
Articolo 35: IMPIANTI PUBBLICI CONCESSI IN USO A TERZI.
1. L’Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l’utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica. 2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l’entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.
Capo V Norme comuni all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 36: VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ.
1. ll Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'effettuazione della pubblicità. 2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l’attività di vigilanza è svolta dal competente Settore sull’intero territorio del Comune di Milano, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge. 3. Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, per l’irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs n. 507/93.
Capo VI Sanzioni
Articolo 37: SANZIONI AMMINISTRATIVE.
1. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate - per tipologia, misura, posizione, caratteristiche tecniche, in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale idoneo al fissaggio, sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto sia su impianti di affissione di proprietà comunale e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento e dei relativi allegati nonché del D.Lgs. 507/93, sono sottoposte all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 507/93 e succ. mod. (art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.), nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 689/81 (Sezione I e II del Capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689). L'ordinanza-ingiunzione è emessa entro e non oltre il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato notificato il verbale di accertamento della violazione e comunque nel termine di cui legge 689/81 (art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689), fatti salvi gli effetti interrottivi della prescrizione. 2. L’affissione abusiva negli spazi riservati o in altri spazi di manifesti privi di timbratura del Servizio Affissioni comporterà la copertura e/o la rimozione degli stessi. 3. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 (art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), il verbale deve essere notificato al trasgressore, ovvero al soggetto pubblicizzato, salvo prova contraria, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'accertamento e riportare gli estremi della violazione. Il verbale di accertamento della violazione contiene altresì l'intimazione al trasgressore a rimuovere l'impianto pubblicitario abusivo entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di notifica del verbale stesso in caso di pubblicità di durata superiore a tre mesi e entro il termine di 3 giorni per la pubblicità di durata inferiore. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero patrimoniale del comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel codice della strada e nel presente regolamento, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo, addebitando al trasgressore le spese relative. 4. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità. L’ordine di rimozione comporta l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. 5. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto abusivo qualora non vi provveda direttamente il trasgressore, con addebito delle spese relative a carico dello stesso e nel caso di affissione a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. Il Comune non risponde di eventuali danni conseguenti alle operazioni di rimozione. 6. Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi spazi. Le spese per la rimozione ed il deposito sono quantificate e richieste con atto del dirigente competente. Il Comune non risponde di eventuali danni né in caso di deterioramento, furto o smarrimento. 7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'ufficio e depositati in appositi spazi, possono essere sequestrati ai sensi del D.Lgs 507/93 (art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, delle indennità, delle sanzioni e di ogni altro eventuale debito, ivi comprese le spese di rimozione e di custodia e di smaltimento e degli interessi maturati. Possono altresì essere sottoposti a confisca, ai sensi della l. 689/81(l. 24 novembre 1981, n. 689 e succ.mod..). 8. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta rimozione, su richiesta del responsabile dell’esposizione abusiva potrà essere effettuata la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che il responsabile stesso estingua l'intero debito di cui al precedente comma o versi preventivamente congrua cauzione nella misura stabilita nella comunicazione stessa. Trascorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari verranno considerati abbandonati. Il Comune ne potrà decidere l’utilizzo o la distruzione ponendo, nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione. 9. La rimozione degli impianti pubblicitari deve avvenire entro le 24 ore successive la data di scadenza dell’autorizzazione. In mancanza, si procederà d’ufficio con addebito delle relative spese, oltre l’applicazione delle sanzioni di legge. 10. In caso di installazione e/o esposizione abusiva il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni amministrative provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, anche con scritte “pubblicità abusiva” e/o “pubblicità non autorizzata su impianto abusivo”, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario. 11. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all'art. 664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell’attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici. 12. Ove il responsabile della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva. 13. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del PGI, ai sensi D.Lgs. 507/93(art. 24, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). 14. In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione per ciascun mezzo.
Articolo 38: SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI DI MORA.
1. Per quanto riguarda la disciplina delle sanzione tributarie e degli interessi di mora si applica la normativa vigente,con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità che si considera comunque omessa ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste, alcuna comunicazione effettuata in modo difforme da quella indicata dal presente regolamento.
Articolo 39: REVOCA.
1. L’autorizzazione e l’eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando: a. La permanenza dell’impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico; b. l’impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose; c. l’impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all’esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse. d. L’autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o in veritieri. e. In caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi f. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza 2. Contestualmente alla revoca, l’Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l’impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d’ufficio.
Articolo 40: DECADENZA.
1. Sono cause di decadenza dell’autorizzazione e dell’eventuale concessione:
a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti e del regolamento Cosap, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all’installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell’impianto; b. la mancata installazione dell’impianto pubblicitario entro i termini previsti dal presente regolamento; c. la rinuncia espressa con documentazione dell’avvenuta rimozione dell’impianto; d. il mancato pagamento dell’imposta, del canone OSAP e di altre somme a qualunque titolo dovute. e. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità di cui alle disposizioni finali e transitorie o il mancato adeguamento dell’impianto. 2. Contestualmente alla decadenza l’Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell’autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d’ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.
Articolo 41: RIMOZIONE E RINUNCIA.
1. Costituisce obbligo della rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla scadenza dell’autorizzazione, la: a. denuncia di cessazione della pubblicità, che va espressamente presentata su apposita modulistica al competente Settore entro il 31 gennaio, corredata di tutti i dati identificativi del mezzo; b. la revoca dell’autorizzazione; c. la decadenza dell’autorizzazione (ai sensi dell’art. 47). 2. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta: Il pagamento dell’imposta e di tutti gli oneri comunque dovuti, oltre alle spese di istruttoria della domanda da quantificare con separata determinazione dirigenziale; Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi locali dell'amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.
Capo VII Disposizioni finali
Articolo 42: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
1. Gli impianti pubblicitari installati nel territorio cittadino sono sottoposti a verifica di conformità alle prescrizioni del presente regolamento. 2. La presentazione della dichiarazione di conformità entro il 30 giugno 2010 è condizione per il rilascio del nuovo titolo autorizzativo e per la sua efficacia. Le cornici degli impianti esistenti, ove previste, dovranno essere del colore grigio RAL 7011 entro il 31 dicembre 2010. 3. La dichiarazione di conformità per impianti già installati in assenza di titolo autorizzativo non dà diritto alla regolarizzazione dell’impianto che dovrà comunque essere rimosso. 4. Gli impianti non conformi dovranno essere rimossi entro il 30 settembre 2010, in quanto abusivi. 5. …... 6. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010 e abroga il precedente.. 7. ….
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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