Art. 1 – Principi fondamentali. Scopo e campo d’applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nella Città di Milano, la loro protezione e benessere, nell’ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente. In particolare si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell ’Animale, proclamata presso l’UNESCO il 15.10.1978, ed alla Convenzione Europea per la protezione degli animali d’affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987. Ai fini dell’affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la Città di Milano istituisce con nomina del Sindaco il “Garante per la tutela degli animali” e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni. 2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito: • pesci • anfibi • rettili • uccelli • mammiferi
Art. 2 – Valori etici e culturali
1. Il Comune di Milano, nell’ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente. 2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. 3. La città di Milano individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. 5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza. 6. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
Art. 3 – Segnalazione e autorizzazione
1. L’attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa segnalazione da parte dell’interessato e conseguente autorizzazione del Direttore del Settore Ambiente ed Energia, su parere favorevole dei competenti Servizi della ASL: a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi; b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento; c) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all’ingrosso, toelettature; d) mostre ed esposizioni; e) giardini zoologici, mini zoo e assimilabili; f) locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie; g) stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico in territorio non agricolo; 2. Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 13), condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.
Art. 4 – Custodia adeguata dell’animale
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si intende per possessore colui che detiene l’animale. 3. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress. A tal fine il possessore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita. 4. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. 5. E’ vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie. 6. L’uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette. 7. L’utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l’educazione o l’addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, e comunque ne è vietato l’abuso. 8. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d’igiene. 9. E’ vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone. 10. Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
Art. 5 – Nutrizione
1. Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.
Art. 6 – Cura
1. Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti. 2. Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato e se necessario consultare un medico veterinario.
Art. 7 – Ricovero
1. I requisiti per l’attivazione delle strutture di cui all’art.3, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a: • prevenire la diffusione di malattie; • prevenire l’insorgere di inconvenienti igienici; • garantire il benessere degli animali. 2. Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie. 3. Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale. 4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali ospitati possano reggersi e coricarsi, e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali. 5. Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all’uccello di dimensioni maggiori l’apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.
Capitolo II – Animali domestici
Art. 8 – Specie domestiche
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali da reddito (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti da afezione (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui al successivo art. 13 ).
Sezione I – Animali da reddito
Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria.
Art. 9 – Detenzione degli equidi
1. In merito alle dimensioni minime dei ricoveri, si rimanda all’allegato 1 (equidi) del presente Regolamento. 2. Qualora siano custoditi in recinti all’aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.
Sezione II – Animali d’affezione
Art. 10 – Cani
1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all’aperto. Per ogni altro requisito si fa riferimento all’allegato 2 (cani) del presente Regolamento. 2. Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. E’ vietato l’allacciamento della catena a collari a strozzo o similari. 3. E’ ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento. 4. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani si rimanda alle norme in vigore . 5. Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento d’Uso del Verde. In tali aree i cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore. 6. I cani rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Milano devono essere segnalati per la successiva cattura o consegnati al Presidio Veterinario Canile Sanitario durante gli orari di apertura al pubblico. Al di fuori di tali orari, devono essere segnalati alla Polizia Locale.
Art. 11 – Gatti
1. I gatti ricoverati in gabbie, locali, devono poter disporre degli spazi previsti nell’ allegato 3 (gatti) del presente Regolamento. 2. I ricoveri per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi. Le strutture per la lungodegenza devono essere dotate di un’ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli. 3. E’ vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro. 4. Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente. Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà deve provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.
Art. 12 - Cessione cani e gatti di proprietà
1. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze dei proprietari medesimi quali grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, oppure impossibilità sopravvenuta di convivenza con l’animale come per esempio lo sfratto dall’abitazione, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano. L’Ufficio Tutela degli Animali, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell’animale presso il Canile/Gattile Rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente. L’animale potrà essere avviato, per l’osservazione sanitaria preventiva, presso il Canile Sanitario.
Art. 13 - Altre specie tenute in ambito domestico
1. Le altre specie d’affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati si rimanda all’allegato 4 (piccoli mammiferi) al presente Regolamento.
Capitolo III – Animali selvatici ed esotici
Art. 14 – Definizione
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall’art. 8.
Art. 15 – Condizioni di custodia
1. Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d’origine; devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1. 2. E’ vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.
Capitolo IV – Divieti
Art. 16 – Spettacoli vietati
1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico. 2. In particolare sono vietati: a) i combattimenti tra animali, b) l’uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili, c) le corride, d) il lancio delle anatre in acqua, e) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate, f) altre manifestazioni simili. 3. E’ vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safari che utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
Art. 17 – Premi vincita
1. E’ vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.
Art. 18 – Esibizione di animali
1. E’ vietato esibire, durante la pratica dell’accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà. 2. E’ vietato ad Enti ed Associazioni esibire animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo V.
Art. 19 – Vendita di animali, registrazione della movimentazione
1. L’esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o altre strutture, deve essere condizionata all’attento rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento. 2. I commercianti e i gestori di strutture che detengono mammiferi devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dai Servizi Veterinari ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 24 ore. Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l’identificazione.
Art. 20 – Pratiche vietate
1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato: a) eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta; b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide; c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione; d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l’ablazione degli artigli. E’ fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione. e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l’aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie. 2. E’ vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all’aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
Cap. V – Esposizioni e manifestazioni
Art. 21 – Autorizzazioni
1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Milano, deve richiedere l’autorizzazione al Direttore del Settore Ambiente ed Energia per la detenzione degli animali con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell’ allegato 5 del presente Regolamento. L’autorizzazione viene rilasciata previo parere dei Servizi Veterinari della ASL. 2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell’autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune - Ufficio Tutela Animali ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’evento.
Art. 22 – Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.
1. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell’allegato 6 al presente Regolamento. 2. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli allegati 2A e 3A al presente Regolamento, a seconda della specie di cui trattasi.
Art. 23 – Prescrizioni
1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio. Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti. 2. E’ fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna. 3. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d’imbrattamento. 4. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l’esterno della gabbia, che gli animali stessi. 5. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali. 6. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico. 7. E’ vietata l’esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate.
Art. 24 – Identificazione
1. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all’anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza. 3. Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche.
Art. 25 – Limite di età
1. Non potranno essere oggetto di esposizione i cani e i gatti di età inferiore a dodici mesi.
Art. 26 – Registri
1. E’ fatto obbligo per i titolari delle Manifestazioni di munirsi di un Registro di carico e scarico degli animali, vidimato dai Servizi Veterinari della ASL ove ha sede la manifestazione. Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.
Art. 27 – Trasporto
1 Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e rispondenti alla normativa vigente. 2 E’ vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all’interno dei mezzi di trasporto.
Art. 28 – Trattamenti sanitari
1. I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 2 Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL, competenti per il luogo della manifestazione.
Art. 29 – Garanzie e controllo sanitario
1. Il titolare dell’Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all’istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all’esterno della struttura. 2. L’accesso degli animali all’esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti. 3. Nella struttura utilizzata per l’esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari. 4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l’accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori. Sarà cura dell’organizzazione realizzare un’eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori. 5. L’eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico. Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente. 6. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l’apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo. 7. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell’autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell’autorizzazione.
Capitolo VI – Adeguamenti e Sanzioni Amministrative
Art 30 – Adeguamenti
1. Le attività già esistenti, di cui all’art. 3 comma 1, dovranno adeguare le proprie strutture in conformità alle norme del presente Regolamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso, come indicato al successivo art. 33.
Art. 31 – Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento
1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.
Art 32 – Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto in materia dal Regolamento di Igiene, le violazioni agli artt. 3, 4, 5, 6 (2° comma), 16, 17, 18, 20, del presente Regolamento comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro. 2. Le violazioni agli articoli 6 (1° comma), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del presente Regolamento comportano l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro. 3. Le predette sanzioni pecuniarie saranno applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n° 689.
Art 33 – Entrata in vigore
1. Il Regolamento sulla Tutela degli Animali entra in vigore decorsi quindici giorni dalla seconda pubblicazione all’Albo Pretorio
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.