Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap)
del Comune di Milano
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2002 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.04.2003 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.05.2015
PARTE I Disposizioni generali
Articolo 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nell’ambito del territorio del Comune di Milano. 2. Sono fatti salvi le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2 OGGETTO.
1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati. 2. Sono ugualmente soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bovindi, pensiline e simili infissi dotati di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all’interno del centro abitato del Comune, come individuato dall’art.2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 4. Sono soggette al canone le occupazioni di aree in proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.
Articolo 3 SOGGETTI OBBLIGATI
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un’occupazione abusiva, di cui all’art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 2. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 19, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
Articolo 4 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; c) sono considerate permanenti le occupazioni effettuate per l’esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all’anno.
PARTE II Determinazione del canone di concessione
Articolo 5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Essa è espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione. 2. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come striscione, gonfalone e stendardo, secondo le definizioni contenute nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari. 3. La superficie di occupazione deve essere indicata nell’atto di concessione o autorizzazione tenendo conto delle modalità temporali di effettuazione della stessa. Il canone è dovuto limitatamente alla superficie relativa a ciascuna fase o periodo in cui l’occupazione eventualmente si suddivide. 4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati o lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore. 5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo l’occupazione viene calcolata in ragione della proiezione.
Articolo 6 CRITERI DI DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CANONE.
1. Il canone è commisurato: a) in base alla classificazione in categorie d’importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dall’art. 7; b) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; c) alla durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazioni di natura temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazioni di natura permanente; d) al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività dall’occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione. 2. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base, di cui all’Allegato C), per il coefficiente relativo alla categoria dell’ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione e, per le occupazioni temporanee, per la sua durata. 3. Dall’ammontare complessivo del canone dovuto per l’occupazione di spazio pubblico si detrae l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di ogni altra spesa derivante dall’occupazione dello spazio pubblico. 5. Nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione il Comune delibera la tariffa annuale di riferimento, nonché i coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie di occupazione.
Articolo 7 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 2. Ai fini dell'applicazione del canone alle aree mercatali insistenti in ambiti contenenti più di una microzona, si applica il valore della microzona prevalente, determinata per numero degli oggetti e per superficie o, in subordine, la media dei valori stessi. 3. In caso di occupazione sugli stalli della sosta a pagamento, contraddistinti e delimitati dall'apposita striscia blu, la tariffa di natura permanente della parte relativa, è maggiorata, a partire dal 1° gennaio 2015, del cinquanta per cento a ristoro del conseguente mancato introito. La maggiorazione non si applica alle occupazioni mercatali.
PARTE III Casi particolari di occupazione
Articolo 8 OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall’art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a € 516,46. 2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire altrove i manufatti che occupano lo spazio pubblico e i relativi costi sono posti a carico dei concessionari o dei soggetti terzi che richiedono il trasferimento. 3. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.). 3-bis. Nel caso specifico di occupazioni temporanee relative a cantieri per opere di scavo per la posa di condotte per il teleriscaldamento, in ragione dei particolari vantaggi di interesse collettivo e di utilità sociale che la diffusione del teleriscaldamento in città comporta, trova applicazione la relativa agevolazione prevista dal comma 8 dell’art. 27. 4. In deroga a quanto previsto dall’art. 10 e dalla Parte IV del presente Regolamento, qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per ragioni di emergenza ovvero su marciapiede entro il limite di mq 10 (dieci), l’occupante è tenuto ad inoltrare al competente ufficio avviso di manomissione, contenente gli elementi indicati nell’art. 11, commi 3, 4 e 5, e attestazione del pagamento in misura forfettaria del relativo canone. L’ufficio competente verifica entro cinque giorni le ragioni di emergenza e/o la superficie massima interessata dall’occupazione, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. 5. Per la disciplina delle occupazioni di cui al comma 4 riguardanti attività inerenti le telecomunicazioni, si applica il vigente Regolamento per la concessione del suolo, sottosuolo e infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche di telecomunicazioni. In deroga a quanto previsto dagli artt. 21 e 22, il versamento dell’importo dovuto è posticipato e riscosso mensilmente dall’ufficio competente. 6. Qualora le occupazioni di cui al comma 3 siano effettuate per interventi di minima durata su infrastrutture esistenti, mediante l’apertura di chiusini, pozzetti, camerette, cunicoli e/o grate di intercapedini, l’occupante è tenuto ad inoltrare avviso di intervento al competente ufficio.
Articolo 9 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.
1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. 2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00. 3. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei; tuttavia, la mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall’Amministrazione Comunale comporta l’applicazione delle tariffe previste per le occupazioni generiche di sottosuolo, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.
Articolo 10 OCCUPAZIONI DI EMERGENZA.
1. E’ consentita l’occupazione di aree comunali prima del rilascio del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni d’emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tal caso l’interessato deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all’ufficio competente, oltre a presentare la domanda nel più breve tempo possibile, anche via fax o con telegramma; l’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria, ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni, di cui all’art. 20, intimando l’immediata liberazione dell’area. 2. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo e il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Articolo 10-bis OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I passi carrai c.d. “a raso” non sono quindi soggetti a canone. 2. La superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. 3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. 4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso.
PARTE IV Il procedimento
Articolo 11 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare domanda secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici. 2. Rispetto alla data di inizio della occupazione la domanda va presentata in empo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, N. Reg. Del. 173/97 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza. 3. La domanda va redatta in carta legale, e deve contenere, pena la sua improcedibilità: a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale; b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare; d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare e/o l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area; e) la durata e l’eventuale periodicità dell’occupazione; f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 3-bis. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. 3-ter. L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante. 4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). 5. Per quanto attiene alle occupazioni di cui all’art. 8, commi 3, 4 e 5, la relativa domanda o avviso di manomissione, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, deve specificamente indicare la lunghezza dello scavo per tratte omogenee, la larghezza dell’occupazione e la durata di ciascuna tratta di avanzamento del cantiere, secondo i criteri individuati dall’art. 8, comma 3. 6. Nel caso di occupazioni di spazio pubblico per la cui autorizzazione è competente la Polizia Municipale, sono individuate, con apposita Determinazione dirigenziale, le modalità di presentazione della domanda e l’eventuale specifica documentazione richiesta per il rilascio del provvedimento autorizzativo. Gli uffici competenti per territorio rilasciano, contestualmente al pagamento del canone, ricevuta con valore di autorizzazione dell’occupazione.
Articolo 12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
1. Una volta presentata la domanda di occupazione presso l’ufficio competente il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. 2. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. 3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. 4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. Reg. 173/97 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). 5. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art.16 L. 241/90. 6. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dall’art. 14, commi 1 e 2, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell’importo massimo di € 200,00 secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 13 CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE – DEPOSITO CAUZIONALE - FIDEIUSSIONE.
1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia o nega la concessione o autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. 2. L'atto di concessione o autorizzazione costituisce titolo che legittima l'occupazione dell'area pubblica e deve indicare: a) gli elementi identificativi di cui all'art.11; b) le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è eventualmente subordinato il provvedimento; c) la durata e l’eventuale periodicità dell'occupazione; d) l'indicazione della tariffa, l'importo complessivo dovuto e le modalità di pagamento. 3. Il Dirigente, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, quando: a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico; c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. 3-bis. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale , previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
Articolo 14 RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.
1. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. 2. La comunicazione di cui al comma precedente comporta il pagamento delle spese relative all’istruttoria effettuata. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto, è dovuta un’indennità pari al 15% dell’importo di canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione
Articolo 15 TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione. 2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singolo Servizi, è ammessa, previa comunicazione all’ufficio, la successione nell’atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all’oggetto del provvedimento.
Articolo 16 RINNOVO E RINUNCIA ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore. 2. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Articolo 17 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. 2. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo: a) di versare il canone alle scadenze fissate; b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone; c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa; d) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 13. 3. Nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
Articolo 18 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
1. Il Comune, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, anche se privo di un termine espresso di scadenza, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 2. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione. 3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
Articolo 19 DECADENZA
1. Sono causa di decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione: a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell’atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere; b) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti; c) il mancato pagamento del canone per l’occupazione di spazio pubblico; d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. 2. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
Articolo 20 OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni: a) difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o di autorizzazione; b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell’autorizzazione medesima. 2. Ai fini dell’applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in quest’ultimo caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. 3. L’accertamento dell’occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l’obbligo di corrispondere: a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall’art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285. 4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito delle relative spese. In tal caso il Comune non risponde dei danni causati ai mezzi di occupazione durante la rimozione.
Sanzione
P.M.R. Euro 224,67 per Occupazione abusiva suolo pubblico (art. 20 lettera C) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente .
Sanzione
P.M.R. Euro 0,00 (dipende da alcuni fattori) per Occupazione abusiva suolo pubblico. Violazione amministrativa determinata sulla base del mancato canone riscosso dal Comune, così come comunicato dal Settore competente (art. 20 lettera B) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
PARTE V Accertamento dell'entrata. Riscossione e sanzioni
Articolo 21 ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DEL CANONE
1. Per le occupazioni di carattere permanente l’accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l’invio di bollettino postale e con apposito avviso di pagamento. L’accertamento dell’entrata del canone per l’occupazione a carattere temporaneo è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all’emanazione del provvedimento. 2. Il Responsabile del procedimento opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza. 3. A seguito delle attività di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento, in caso di occupazione abusiva, applica l’indennità di cui all’art. 20, comma 3, lett. a); in caso di mancato o parziale pagamento procede secondo quanto stabilito dall’art. 25.
Articolo 22 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO.
1. Nel caso di occupazione temporanea di spazio pubblico il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione. 2. Nel caso di occupazione permanente di spazio pubblico, come definita dall’art. 4, il versamento del canone è effettuato con riferimento all’anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo quanto disposto dall’art. 23. L’ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione verifica la corrispondenza tra l’importo di canone dovuto, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, lett. d), e quanto effettivamente versato, eventualmente con riferimento alle rate scadute, prima di procedere al rilascio del provvedimento concessorio. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. 3. Al fine di consentire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi del mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfetariamente. 4. I pagamenti sono effettuati mediante: - versamento su conto corrente postale intestato al Comune; - versamento diretto; - altre modalità indicate nell’avviso di pagamento. Nel caso di occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, non si fa comunque luogo al pagamento quando l’importo complessivamente dovuto sia inferiore a € 5,50.
Articolo 23 RATEIZZAZIONE
1. In caso di occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, qualora l’importo dovuto sia superiore a € 1.550,00 è possibile, mediante la presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, il versamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l’applicazione degli interessi legali.
Articolo 24 COMPENSAZIONE E RIMBORSI
1. Nel caso in cui tra il soggetto occupante ed il Comune sussistano debiti reciproci riferiti esclusivamente al presente canone, è ammessa la compensazione tra gli stessi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. 2. Il soggetto occupante può chiedere l’estinzione del proprio debito per la quota corrispondente del suo credito. In sede di liquidazione e controllo degli importi dovuti, il Responsabile del procedimento, qualora riconosca l’esistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi dandone indicazione nei relativi provvedimenti. 3. Il credito nei confronti del Comune è opponibile in compensazione solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1243 C.C., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente. La compensazione non opera quando il credito è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata 4. I soggetti che hanno effettuato versamenti a titolo di canone possono richiedere, mediante la presentazione di apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella misura di legge, decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di rimborso. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso precedentemente inoltrata.
Articolo 25 OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO
1. In caso di omesso o parziale pagamento, l’ufficio che ha effettuato la liquidazione del canone diffida l’interessato ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendolo che il mancato pagamento entro tale termine comporterà la decadenza dalla concessione. Decorso inutilmente tale termine: a) Il titolare è dichiarato decaduto dalla concessione. b) L’ufficio che ha emesso l’atto di diffida rimasto inadempiuto ne trasmette entro sei mesi copia all’ufficio competente per la riscossione coattiva delle somme dovute, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dal D.Lgs. 13.04.1999, n. 112. c) L’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti. d) L’ufficio che ha richiesto la costituzione delle garanzie di cui all’art. 13, comma 3, ne dispone l’incameramento a favore del Comune.
Articolo 26 SANZIONI
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l’eccezione di cui all’art. 25 e di cui al successivo comma, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689 2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, in esito a verbale di contestazione redatto da competente Pubblico Ufficiale, secondo quanto stabilito dall’art. 20. 3. Restano salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione delle occupazioni.
TITOLO VI Agevolazioni ed esenzioni
Articolo 27 AGEVOLAZIONI.
1. (comma abrogato) 2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1000 sono conteggiati al 10%. 3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell’occupazione del suolo. 4. Nel caso in cui un’occupazione di natura permanente, come definita dall’art. 4, si realizzi mediante l’utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell’atto di concessione o autorizzazione. 5. Al fine di promuovere l’effettuazione di tipi di occupazione di rilevante interesse e che valorizzino il territorio cittadino, i Consigli di Zona e la Giunta Comunale possono concedere contributi economici a copertura totale o parziale degli importi dovuti a titolo di canone. L’ammontare dei contributi disponibili per ciascun anno è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 6. Le Cooperative Sociali di tipo B che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate deducono dall’importo dovuto a titolo di COSAP l’intero costo lavorativo di tali persone se impiegate direttamente nell’attività esercitata su suolo pubblico e per il medesimo periodo. 7. Con la deliberazione tariffaria di cui al quinto comma dell’art. 6,è concesso un abbattimento della tariffa al massimo pari al 30% per le occupazioni permanenti di tipo commerciale o artigianale situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’esercizio interessato deve avere unico punto di accesso sulla via oggetto di lavori. L’agevolazione sarà applicata d’ufficio a conguaglio sull’annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico. 8. In deroga al coefficiente moltiplicatore stabilito per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di condutture, cavi ed impianti in genere, pari a 0,50, viene previsto un coefficiente moltiplicatore di attività specifico, pari allo 0,20, per le occupazioni temporanee relative a cantieri per opere di scavo per la posa di condotte per il teleriscaldamento. L’applicazione del coefficiente moltiplicatore di attività, di tipo agevolativo, pari allo 0,20, è subordinato al rispetto dello specifico obbligo, che dovrà essere assunto dagli Enti e/o Società che gestiscono i sottoservizi di teleriscaldamento al momento del rilascio della concessione/autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, di eseguire e ultimare gli interventi ripristinando lo stato della sede stradale nelle medesime condizioni di caratteristiche tecnico-strutturali esistenti prima della manomissione entro i tempi stabiliti nel cronoprogramma concordato e asseverato dalla competente Direzione Centrale Tecnica Comunale.
Articolo 28 ESENZIONI
Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate: a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446. Ai fini dell’applicazione della presente norma, non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta; - le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca; - le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell’Amministrazione Comunale, siano di volta in volta oggetto di concessione di specifici contributi economici da parte della stessa Amministrazione; - le occupazioni realizzate da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato; b) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale “ONLUS”, di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura; c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci. La presente esenzione resta in vigore fino all’eventuale adozione delle convenzioni o dei contratti di servizio previsti dall’art. 30, comma 5; f) le occupazioni effettuate con tende solari; g) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione di quelle effettuate con mezzi pubblicitari o al fine di distribuire manifestini o altro materiale pubblicitario e pubblicazioni della stampa gratuita; h) le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i 16 metri quadrati e per una durata non superiore a 15 giorni; i) le occupazioni con luminarie, addobbi e festoni, tappeti e moquette, vasi e fioriere, a condizione che questi ultimi non delimitino un’area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere o non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali; j) le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione, a condizione che i relativi provvedimenti di aggiudicazione abbiano data anteriore al 1.1.2001. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto stipulato con il Comune di Milano e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico. La Giunta Comunale può stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione anche al di fuori dei casi disciplinati dalla presente lettera, quando, in sede di esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento evidenzi particolari esigenze tecniche o manifesti specifiche ragioni di urgenza che determinino una variazione delle superfici di occupazione. k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate; La presente esenzione resta in vigore fino all’eventuale adozione delle convenzioni o dei contratti di servizio previsti dall’art. 30, comma 5; l) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l’esercizio di distributori di carburante, purché siano sottostanti l’area superficiaria occupata e siano effettuati periodicamente i controlli tecnici previsti; m) 1) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per la tinteggiatura e la pulizia delle facciate degli edifici e per le operazioni di rimozione e bonifica delle strutture con presenza di amianto; 2) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l’esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, ovvero per interventi edilizi su edifici di edilizia residenziale pubblica; 3) le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi della lettera c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, su monumenti cittadini, nei casi in cui il corrispettivo dei lavori noi sia posto a carico del Comune di Milano, ovvero sia finanziato da soggetti pubblici o privati. L’esenzione è concessa limitatamente al tempo indispensabile per l’effettuazione dei lavori nei casi 1) e 2) purché i ponteggi e le cesate non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Nel caso previsto al punto 3) la pubblicità è ammessa nei limiti e con le modalità previste dal Bando di Gara. La Giunta Comunale può inoltre stabilire con apposita deliberazione l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza e all’esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di calamità ed eventi eccezionali, purché i suddetti mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale dei mezzi di occupazione indicati nella presente lettera anche nel caso in cui l’esposizione del messaggio abbia una durata inferiore a quella dei mezzi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i mezzi stessi consentirebbero; n) le occupazioni permanenti realizzate con insegne anche a bandiera poste sull’edificio sede dell’attività commerciale, artigianale o professionale a scopo di segnalazione, a condizione che le stesse non abbiano pali di sostegno installati su suolo pubblico, nonché le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse su suolo pubblico, sempre che siano poste nelle vicinanze dell’attività; o) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione, che abbia efficacia a decorrere dal 1.1.2003, per la manutenzione e la conservazione delle stesse; p) le occupazioni effettuate per consentire ai portatori di handicap il superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dal Settore competente; q) le occupazioni di cui all’art. 8, commi 4 e 5, effettuate per la ricerca dell’esatta ubicazione dei servizi esistenti nel sottosuolo e propedeutiche alla conoscenza del sottosuolo stesso (avvisi di manomissione per assaggi); r) le occupazioni effettuate all’interno delle aree cimiteriali, ad eccezione di quelle per attività edilizia; s) le occupazioni disciplinate dall’art. 8, comma 6. t) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinetelevisive, audiovisuali e multimediali che scelgono Milano come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione della città, secondo la valutazione del Settore competente, ed in ogni caso, i set cinematografici; u) le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari in convenzione, associati a servizi di pubblica utilità, di cui al Piano Generale degli Impianti, art. 3.3, lett. c), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; v) i manufatti per la sosta delle biciclette di proprietà private ad uso pubblico; z) le tettoie delle edicole e dei chiostri di libri che non coprano altri mezzi di occupazione, sono equiparate alle tende solari; aa) i passi carrabili degli impianti sportivi comunali dati in concessione d’uso a terzi non sono soggetti al pagamento del canone OSAP.
Articolo 29 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche entra in vigore il 1° gennaio 2000. (*) 2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione tariffaria entro il termine di legge, le tariffe relative al presente canone si intendono prorogate di anno in anno.
(*) [Il termine di efficacia indicato in tale comma è riferito agli articoli del presente Regolamento approvati con la Deliberazione Consiliare n. 11/2000]
Articolo 30 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigoredel presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute, s’intendono rinnovate, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, su richiesta del titolare oppure si intendono confermate con il semplice pagamento del canone risultante dall’applicazione della nuova tariffa. 2. Dal 1 gennaio 2000 il Regolamento e tariffe per la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 28.4.1994, rimarrà in vigore per la definizione delle posizioni precedenti solo in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione previsti dal D.Lgs. n. 507/93. 3. In sede di prima applicazione il termine per il versamento del canone relativo all’anno 2000 per le occupazioni permanenti è il 31/10/2000 4. In fase di prima applicazione della riscossione del canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili, il Settore competente invierà, ove necessario, appositi questionari informativi ai titolari dei relativi provvedimenti concessori. La mancata risposta agli stessi sarà sanzionata ai sensi dell’art. 26 del presente Regolamento. 5. Le occupazioni relative ad aree destinate alla sosta veicolare su area pubblica fuori dalla carreggiata possono essere disciplinate da apposita convenzione o contratto di servizio con terzi. In tali provvedimenti saranno individuati gli importi eventualmente dovuti a titolo di canone e i casi di esenzione. A far tempo dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, sono soppresse le fattispecie di esenzione di cui all’art. 28, lett. e) e k). 6. Nell’anno 2015 sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni effettuate da imprese che eseguono l’appalto lavori per conto del Comune di Milano a condizione che i relativi bandi di gara non siano anteriori al 1 gennaio 2011, ad eccezione delle occupazioni sfruttate dall’appaltatore a fini pubblicitari, salvo solo il caso di lavori in adempimenti di un contratto di sponsorizzazione tecnica, come previste dall’art. 28, lett. m), ultimo capoverso del n. 3) . 7. Le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo, pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, effettuate nel quadriennio 2012 - 2015 ed aventi quale unico fine la promozione e la realizzazione di iniziative dell’Esposizione Universale EXPO 2015, sono esentate dal pagamento del Cosap, previa autorizzazione della Direzione di Coordinamento Expo.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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