D.D. prot. 5240 del 31.08.2017 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
 Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto Dirigenziale protocollo n. 5240 del 31/08/2017
 
 
 
*Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità*.
 
 
 
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214 e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1°agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA la nota in data 18 novembre 2016, successivamente integrata in data 22 febbraio 2017, con la quale la soc. Velocar srl, con sede in Via Mazzini 55 c -Castiglione delle Stiviere (Mn), ha chiesto l’approvazione di un sistema per la rilevazione dell’ eccesso di velocità in modalità media ed istantanea denominato “VELOCAR RED&SPEED EVO M” ;
VISTA la nota n.2031,in data 7 aprile 2017,con la quale questa Direzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Velocar srl , unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;
VISTO il voto n.30/2017 ,reso nell’adunanza del 27 luglio 2017, pervenuto a questo Ufficio l’ 8 agosto 2017,con il quale la Terza Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del sistema “VELOCAR RED&SPEED EVO M” ;
CONSIDERATO che con voto n.243/2004 ,reso nell’adunanza del 17 novembre 2004, la V^ Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell’accertamento in relazione all’impiego di sistemi che rilevano la velocità media;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
VISTO il D.M. 282,in data 13 giugno 2017, recante “ Procedure per l’approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;
 
 
D E C R E T A
 
 
Art.1
 
E’ approvato il sistema per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, in modalità media e puntuale, denominato “VELOCAR RED&SPEED EVO M” della società Velocar srl, con sede in Via Mazzini 55 c -Castiglione delle Stiviere (Mn) , con le seguenti prescrizioni:
 
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale incaricato del controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni, che garantiranno lo spegnimento dello stesso in caso di blocco del traffico ;
 
- il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, verifica della classificazione dei veicoli, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati;
 
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
 
- per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell’intera estesa ;
 
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione;
 
- stante la competenza territoriale sulle emissioni elettromagnetiche in capo alle regioni, ogni tipo di installazione fissa dovrà essere altresì conforme alle norme dettate dagli organi regionali territorialmente competenti.
 
 
Art. 2.
 
 
Il sistema “VELOCAR RED&SPEED EVO M” per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l’accertamento delle violazioni in modalità automatica.
 
 
Art. 3.
 
 
L’impiego del sistema è subordinato alla esecuzione di verifica di funzionalità e taratura iniziale ed a verifiche periodiche con cadenza almeno annuale, secondo quanto previsto dal DM 282/2017.
 
 
Art. 4.
 
 
Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l’installazione ed Utilizzo versione 4.3 allegata alla domanda di approvazione della Società soc. Velocar srl., ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.
 
 
Art. 5.
 
 
L’approvazione del dispositivo “VELOCAR RED&SPEED EVO M” ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
 
 
Art. 6.
 
 
I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto.
 
 
ROMA. 31/08/2017 IL DIRETTORE GENERALE (Dott.Ing. Sergio Dondolini)
 
 
 


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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