DD prot. 1549 del 17.03.2017 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde

Normativa nazionale


Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE


Prot. n° 1549


VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’ art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: ”Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni ,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;
VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1- ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f),g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni all’ art.142 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA la nota in data 14 settembre 2015,successsivamente integrata con atti pervenuti in data 26 novembre 2015, con la quale la soc. Kapsch TrafficCom s.r.l.,con sede legale in Corso di Porta Romana,6-Milano, ha chiesto l’ approvazione di un sistema denominato “KTC SSE-3410-XXXX” per il rilevamento della velocità media;
VISTA la nota n.259,in data 19 gennaio 2016,con la quale questa Direzione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Kapsch TrafficCom s.r.l. ,unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;
VISTO il voto n.22/2016, in data 15 dicembre 2016, pervenuto a questo ufficio in data 14 febbraio 2017, con il quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le prescrizioni che questa Direzione verifichi, nell’ambito del funzionamento del sistema per il calcolo della velocità media, l’adeguatezza della lunghezza minima della tratta sottoposta a controllo, rapportata al limite massimo di velocità imposta lungo la tratta stessa; che siano chiaramente assicurate nei manuali d’uso ed installazione e nella commercializzazione del sistema le condizioni di installazione in coerenza tecnica con le
modalità applicative del campo di prova; che ogni tipo di installazione dovrà essere conforme alle norme in materia di emissioni elettromagnetiche dettate dagli organi regionali territorialmente competenti; che l’impiego del sistema lungo una tratta di strada sia preceduto da un periodo di preesercizio svolto sotto il controllo di un organo di polizia stradale;
VISTO il manuale di installazione uso e manutenzione ,trasmesso il 22 febbraio 2017,integrato secondo le indicazioni del voto n.22/2016 in relazione alla adeguatezza della distanza minima tra le sezioni di rilevamento, che contiene anche un capitolo relativo alle procedure di attivazione, certificazione e test che devono essere eseguite alla prima installazione del sistema per verificare il corretto funzionamento dello stesso;
CONSIDERATO che con voto n.243/2004,reso nell’adunanza del 17 novembre 2004, la V^ Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell’accertamento in relazione all’impiego di sistemi che rilevano la velocità media, e che con voto n. 111/2013,reso nell’adunanza del 13 marzo 2014, ha chiarito il concetto di prototipo nel caso di sistemi complessi per la misura della velocità;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;


D E C R E T A


Art.1.

E’ approvato il sistema denominato “KTC SSE-3410-XXXX”, prodotto dalla soc. Kapsch TrafficCom s.r.l. ,con sede legale in Corso di Porta Romana,6-Milano, per il rilevamento della velocità media lungo tratte di strada.

Art.2.

L’impiego dei sistemi di rilevamento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
- il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, verifica della classificazione dei veicoli, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati;
- per evitare contenziosi è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a
limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (pioggia,nebbia,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell’intera estesa ;
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale;
- lungo le tratte di strada in cui è operativo il sistema di rilevamento della velocità media non può essere effettuato il rilevamento della velocità in modalità istantanea o puntuale;
- ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.3.

Il sistema KTC SSE-3410-XXXX può essere utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di
accertamento è consentita.

Art.4.

Gli organi di polizia stradale che utilizzano il sistema KTC SSE-3410-XXXX sono tenuti a fare eseguire verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno
annuale.

Art.5.

L’approvazione del dispositivo KTC SSE-3410-XXXX” ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.6.

Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione, uso e manutenzione nella versione trasmessa a questo Ufficio in data 22 febbraio 2017, che sostituisce le precedenti, ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.

Art.7.

I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

17/03/2017

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.

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