DD prot. 1550 del 17.03.2017 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde

Normativa nazionale


Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE


Prot. n° 1550


VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede,tra l’altro, l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione anche dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni,che disciplina le violazioni della segnaletica stradale ;
VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante”Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;
VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f), g) e g-bis),del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’artt.142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.4670,in data 28 luglio 2016,con il quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l’ approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato ”EnVES EVO MVD 1505; VISTA la richiesta in data 13 novembre 2016 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l’estensione di approvazione del dispositivo ”EnVES EVO MVD 1505” ad una versione denominata “EnVES EVO MVD 1605”,limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l’introduzione di un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione del precedente laser;
VISTA la nota n.7057, in data 21 dicembre 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. EngiNe S.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria ,per esame e parere;
VISTO il voto n.84/2016,in data 24 febbraio 2017, con il quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità ,anche con riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: che la gestione operativa del dispositivo sia riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale; che il rapporto di prova n.335547 del 29 luglio 2016,rilasciato dal laboratorio Giordano, nel quale è erroneamente riportato nell’oggetto un grado di “IP 67” invece di “IP 66” effettivamente verificato, sia rettificato nella dicitura dell’oggetto; che ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti ;che restano valide le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel decreto dirigenziale n.4670 ;
VISTA la nota in data 6 marzo 2017 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha trasmesso copia rettificata del rapporto di prova inerente il grado di protezione IP;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

Art.1.

E’ estesa l’approvazione del dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1505” limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità ,anche con riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli, alla versione denominata “EnVES EVO MVD 1605”,che si caratterizza per l’utilizzo di un sensore radar per il rilevamento della velocità e della classificazione dei veicoli, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, con le seguenti prescrizioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale; ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti. Le due funzioni possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate

Art.2.

L’utilizzo del dispositivo come rilevatore delle infrazioni semaforiche ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall’ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all’accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nei manuali di installazione e operatore nella versione aggiornata.

Art.3.

Il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”,quale documentatore di infrazioni semaforiche, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale ,sia in modalità automatica.

Art.4.

Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni semaforiche in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5.

Il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”,come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza dell’organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.6.

Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605” come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Art.7.

L’approvazione del dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”come rilevatore di infrazione ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n.4670.

Art.8.

Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e operatore nella versione aggiornata e depositata presso questa direzione.

Art.9.

I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.


17/03/2017

Il DIRETTORE GENERALE (Ing. Sergio Dondolini )


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.

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