DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Prot. n° 1550
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive
modificazioni, che prevede,tra l’altro, l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina la procedura per conseguire
l’approvazione o l’omologazione anche dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di
velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle
apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni,che disciplina le
violazioni della segnaletica stradale ;
VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante”Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento
dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni,come
modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto
2003,n.214, e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;
VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi
in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter ed 1-quater che
prevedono che per i casi sotto le lettere b),f), g) e g-bis),del comma 1-bis), non è necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o
apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del
decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto
2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo
automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’artt.142 del decreto
legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.4670,in data 28 luglio 2016,con il quale la soc. EngiNe S.r.l., con sede
legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l’ approvazione di un dispositivo rilevatore delle
infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto
anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato ”EnVES EVO MVD
1505;
VISTA la richiesta in data 13 novembre 2016 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha chiesto l’estensione di
approvazione del dispositivo ”EnVES EVO MVD 1505” ad una versione denominata “EnVES EVO
MVD 1605”,limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l’introduzione di
un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione
del precedente laser;
VISTA la nota n.7057, in data 21 dicembre 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla
presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. EngiNe
S.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria ,per esame e parere;
VISTO il voto n.84/2016,in data 24 febbraio 2017, con il quale l’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del dispositivo limitatamente
alla funzione di rilevatore di velocità ,anche con riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto
anteriore dei veicoli, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: che la gestione operativa del
dispositivo sia riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale; che il rapporto di prova n.335547
del 29 luglio 2016,rilasciato dal laboratorio Giordano, nel quale è erroneamente riportato nell’oggetto un
grado di “IP 67” invece di “IP 66” effettivamente verificato, sia rettificato nella dicitura dell’oggetto; che
ogni installazione sia conforme alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi
regionali territorialmente competenti ;che restano valide le prescrizioni e raccomandazioni contenute nel
decreto dirigenziale n.4670 ;
VISTA la nota in data 6 marzo 2017 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha trasmesso copia rettificata del
rapporto di prova inerente il grado di protezione IP;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113, del 18 giugno 2015, ha ritenuto che
tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere
sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
D E C R E T A
Art.1.
E’ estesa l’approvazione del dispositivo denominato “EnVES EVO MVD 1505” limitatamente
alla funzione di rilevatore di velocità ,anche con riprese frontali con oscuramento automatico del
lunotto anteriore dei veicoli, alla versione denominata “EnVES EVO MVD 1605”,che si
caratterizza per l’utilizzo di un sensore radar per il rilevamento della velocità e della classificazione
dei veicoli, prodotto dalla soc. EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, con le
seguenti prescrizioni: la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli
organi di polizia stradale; ogni installazione dovrà essere conforme alle norme sulle emissioni
elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti. Le due funzioni
possibili: mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno
essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l’accertamento della velocità al
controllo delle intersezioni semaforizzate
Art.2.
L’utilizzo del dispositivo come rilevatore delle infrazioni semaforiche ex art.146 del nuovo
codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall’ente proprietario della strada e/o
utilizzatore. Per quanto attiene all’accertamento delle violazioni del superamento del limite prima
del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche,
e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo
rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nei manuali di installazione e
operatore nella versione aggiornata.
Art.3.
Il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”,quale documentatore di infrazioni semaforiche, può
essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale ,sia in modalità automatica.
Art.4.
Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni
semaforiche in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature
dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del
dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno
cinque anni.
Art.5.
Il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”,come misuratore di velocità, può essere impiegato
direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo
automatico,senza la presenza dell’organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di
accertamento è consentita .
Art.6.
Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “EnVES EVO MVD 1605” come
misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza
almeno annuale.
Art.7.
L’approvazione del dispositivo “EnVES EVO MVD 1605”come rilevatore di infrazione ai limiti
massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del
decreto n.4670.
Art.8.
Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali di installazione e
operatore nella versione aggiornata e depositata presso questa direzione.
Art.9.
I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al
prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del
decreto n. 4670 del 28 luglio 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
17/03/2017
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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