DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Prot. n° 3338
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni,che disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni; VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1° agosto 2003,n.214 e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b),f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1°agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTA la nota in data 23 novembre 2016, con la quale la soc. Autostrade Tech S.p.A. ha chiesto l’approvazione di un sistema per la rilevazione dell’ eccesso di velocità in modalità media ed istantanea denominato “SICVe-PM” ;
VISTO il voto n.12/2017 ,reso nell’adunanza del 31 marzo 2017, pervenuto a questo Ufficio il 21 aprile 2017,con il quale l’Assemblea Generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del sistema “SICVe-PM” con le seguenti prescrizioni: che prima dell’approvazione del sistema sia acquisita un’attestazione che i dati utilizzati per lo studio comparativo a cura dell’Università di Siena sono stati estratti integralmente da postazioni SICVe esistenti poste sotto il controllo e di concerto con la Polizia di Stato, sottoscritta da un funzionario del Corpo di polizia; che le apparecchiature facenti parte del sistema “SICVe-PM” siano conformi alle direttive europee in materia di compatibilità elettromagnetica recepite nell’ordinamento italiano nel 2016; che rimangano operanti tutte le osservazioni sull’uso del sistema come precedentemente approvato; che la gestione del sistema sia riservato unicamente agli organi di polizia stradale;
VISTA la nota in data 25 maggio 2017 con la quale la soc. Autostrade Tech S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto dal voto 12/2017;
CONSIDERATO che il sistema SICVe-PM rappresenta una evoluzione di un precedente sistema SICVe, nella versione approvata con D.D. n.1673 del 16.3.2016, che si caratterizza per l’impiego di una tecnologia PlateMatching® per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità in modalità media, in luogo del riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli in transito, e non introduce alcuna modifica hardware rispetto al SICVe già approvato ;
CONSIDERATO che il sistema SICVe-PM è costituito da tre unità fondamentali : Unità di rilevamento del traffico denominate stazioni periferiche; Server di elaborazione centrale di raccolta dati; Sistema deputato all’accertamento, da parte dell’organo di polizia stradale, delle presunte violazioni rilevate automaticamente dal sistema;
CONSIDERATO che una stazione periferica è composta da Sensori di traffico (Detector: in tre versioni di cui due basate su tecnologia radar e una su spire magnetiche),Unita di rilevamento veicoli (URV: in due versioni denominate URV1 e URV2),Unità di elaborazione locale (UEL: in sei diverse versioni in funzione del numero di URV gestite) e Unità di sincronizzazione oraria (GPS: in quattro versioni diverse) ,e che le stazioni possono differenziarsi a seconda della tipologia di detector, URV , UEL e GPS ;
CONSIDERATO che con voto n.243/2004,reso nell’adunanza del 17 novembre 2004, la V^ Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell’accertamento in relazione all’impiego di sistemi che rilevano la velocità media, e che con voto n. 111/2013,reso nell’adunanza del 13 marzo 2014, ha chiarito il concetto di prototipo nel caso di sistemi complessi per la misura della velocità;
CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;
D E C R E T A
Art.1
E’ approvato il sistema per la rilevazione dell’ eccesso di velocità, in modalità media ed istantanea denominato “SICVe-PM” che si caratterizza per l’impiego della tecnologia PlateMatching® per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità in modalità media, della società Autostrade Tech S.p.A.,con sede in Via A. Bergamini, 50- Roma , con le seguenti prescrizioni: - la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale incaricato del controllo del traffico e dell’accertamento delle violazioni, che garantiranno lo spegnimento dello stesso in caso di blocco del traffico ; - il trattamento dei dati sensibili (immagini, numeri di targa, verifica della classificazione dei veicoli, ecc) deve essere effettuato nel rispetto delle regole generali di tutela della “privacy” e i dati, quando non più utili ai fini dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, devono essere prontamente cancellati; - la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media; - per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell’intera estesa ; - gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l’applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione; - stante la competenza territoriale sulle emissioni elettromagnetiche in capo alle regioni, ogni tipo di installazione fissa dovrà essere altresì conforme alle norme dettate dagli organi regionali territorialmente competenti.
Art. 2.
Il sistema “SICVe-PM” per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità può essere utilizzato solo sui tipi di strada ove è consentito l’accertamento delle violazioni in modalità automatica.
Art. 3.
Gli organi di polizia stradale che utilizzano il sistema denominato “SICVe -PM” sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura almeno con cadenza annuale.
Art. 4.
Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l’installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di approvazione della Società Autostrade Tech S.p.A.,ed impiegate nel rispetto delle istruzioni in esso contenute.
Art. 5.
Il controllo delle tratte di strade con il sistema “SICVe-PM” deve essere effettuato con stazioni periferiche che abbiano medesime URV e medesimi detector. Le combinazioni possibili tra i diversi componenti sono quelle riportate nel manuale di installazione e d’uso.
Art. 6.
L’approvazione del dispositivo “SICVe-PM” ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
Art. 7.
I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto.
ROMA. 31/05/2017
IL DIRETTORE GENERALE (Dott.Ing. Sergio Dondolini)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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