Decisione UE 2021-1145 del 30 giugno 2021 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Unione Europea


Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio
30 giugno 2021, numero 2021/1145
(pubblicato in G.U.U.E. n. L 247 del 13 luglio 2021)
In vigore dal 02 agosto 2021


relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), in particolare l’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,

Considetato quanto segue:

1. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo devono essere considerati, per quanto riguarda la carta verde valida o un certificato di assicurazione «frontiera» relativi alla circolazione di tali veicoli, come veicoli che stazionano abitualmente nell’Unione se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente, ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

2. L’articolo 2 della direttiva 2009/103/CE subordina l’applicazione dell’articolo 8 di tale direttiva a veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo alla conclusione di un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e l’ufficio nazionale di assicurazione di tale paese terzo. Inoltre, affinché l’articolo 8 della direttiva in parola si applichi a tali veicoli, la Commissione dovrebbe fissare la data di applicazione di tale disposizione e i tipi di veicoli cui tale disposizione si applica, dopo aver accertato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, che tale accordo è stato concluso.

3. Il 30 maggio 2002 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati hanno concluso un accordo in forza del quale si garantisce la liquidazione dei sinistri sopravvenuti sul loro territorio e provocati da veicoli stazionanti abitualmente sul territorio delle altre parti di tale accordo, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano assicurati (nel seguito «l’accordo»).

4. Il 6 gennaio 2021 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Svizzera e Regno Unito hanno firmato un addendum all’accordo con il quale l’accordo è stato modificato per includere l’ufficio nazionale di assicurazione del Montenegro. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio del Montenegro e che sono soggetti all’accordo.

5. L’ufficio nazionale di assicurazione del Regno Unito era firmatario dell’accordo del 30 maggio 2002. Il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea non ha modificato la situazione per quanto riguarda gli impegni del suo ufficio nazionale di assicurazione nei confronti degli altri uffici nazionali di assicurazione interessati.

6. Sono pertanto soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito,


HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Montenegro, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 2

A decorrere dal 2 agosto 2021 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tutti i tipi di veicoli stazionanti abitualmente nel territorio del Regno Unito, ad eccezione dei veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell’Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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