Decisione UE 2021-1357 del 30 giugno 2021 slovenia - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Unione Europea


Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio
30 giugno 2021, numero 2021/1357
(pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)


che autorizza la Slovenia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione Europea

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,


Considetato quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.

(2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3) Con lettera del 20 maggio 2021 la Slovenia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267. La Slovenia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta il 21 maggio e il 7 giugno del 2021.

(4) Attraverso la propria richiesta motivata la Slovenia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento.

(5) Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in tale Stato membro anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(6) Secondo la Slovenia tutte le attività formative periodiche in tale Stato membro devono essere svolte con la presenza fisica dei conducenti interessati. Tuttavia, in ragione della situazione causata dalla pandemia di COVID-19, è stato necessario sospendere o limitare significativamente le attività formative periodiche, in particolare a causa delle misure in vigore in materia di distanziamento sociale.

(7) Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovenia, tale Stato membro è entrato in un primo stato di confinamento il 18 marzo 2020, per uscirne il 17 maggio 2020, e in un secondo stato di confinamento il 16 novembre 2020, uscendone il 14 febbraio 2021. Successivamente lo Stato membro è entrato in un terzo stato di confinamento il 1o aprile 2021, per uscirne l'11 aprile 2021. Complessivamente la Slovenia è rimasta quindi in uno stato di confinamento per più di cinque mesi e mezzo a causa degli effetti della pandemia di COVID-19.

(8) Secondo la Slovenia, tutti questi confinamenti sono stati accompagnati dall'adozione di misure che vietavano le normali attività formative periodiche, a causa delle misure di distanziamento sociale in atto. In particolare, durante il terzo confinamento, durato dal 1o all'11 aprile 2021, non era affatto consentito effettuare le attività formative periodiche.

(9) Tali attività sono state consentite a partire da maggio del 2021, anche se limitate a un massimo di 10 persone per corso. La Slovenia prevede che soltanto entro la fine del 2021 sarà possibile per i trasportatori organizzare le loro attività in maniera da consentire a tutti i conducenti di completare nei tempi previsti le loro attività formative periodiche.

(10) Sulla base delle informazioni fornite da tale Stato membro, alla luce dei confinamenti di cui sopra, soltanto un numero esiguo di conducenti ha potuto frequentare i corsi di formazione nel recente passato, rispetto al numero di conducenti che avrebbero dovuto frequentarli nello stesso periodo in un anno normale. Tali confinamenti, così come le altre misure messe in atto in tale contesto, hanno determinato circa il 50 % di abbandoni delle attività formative periodiche da parte dei conducenti, e la Slovenia stima altresì che ogni mese di confinamento abbia rappresentato una diminuzione dell'8 % della partecipazione da parte dei conducenti alle attività formative periodiche rispetto a una situazione normale.

(11) Sempre secondo la Slovenia, 920 attività formative periodiche sono state frequentate da 43 884 conducenti nel 2019, mentre nel 2020 soltanto 494 attività formative periodiche sono state frequentate da 19 089 conducenti. In ragione di tale diminuzione, la Slovenia si aspetta che la domanda sia più elevata rispetto alla capacità delle strutture di formazione di gestire le attività formative periodiche. L'arretrato in tale Stato membro è attualmente significativo e le misure di distanziamento sociale ancora in vigore non consentono di farvi fronte in tempi rapidi.

(12) Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, le misure messe in atto per contenere la diffusione della COVID-19 riguardano anche il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente. Oltre alle difficoltà di cui sopra in relazione alla partecipazione alle attività formative periodiche, che secondo la Slovenia costituiscono una condizione preliminare per il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente, tale Stato membro fa altresì riferimento alla limitazione della capacità delle autorità amministrative locali di effettuare il rinnovo di tali documenti. Secondo la Slovenia soltanto una parte del personale è attualmente autorizzata in tale Stato membro ad accedere agli edifici delle autorità amministrative e tale restrizione rimarrà probabilmente in vigore nel prossimo futuro.

(13) Sulla base delle informazioni fornite da tale Stato membro, è probabile che alcune di queste misure rimarranno in vigore per il prossimo futuro e forse fino alla fine del 2021. Sebbene l'attuale situazione epidemiologica stia lentamente migliorando in Slovenia, tale Stato membro registra ancora circa 300 nuove infezioni al giorno, un numero significativo viste le dimensioni del paese. Anche la vaccinazione sta procedendo più lentamente del previsto, a causa di problemi con le catene di approvvigionamento. La Slovenia prevede quindi che misure quali la limitazione del numero di persone all'interno di locali chiusi rimarranno per il momento in vigore e di conseguenza un minor numero di conducenti sarà in grado di completare le proprie attività formative periodiche.

(14) Secondo la Slovenia, il motivo per richiedere proroghe per i periodi massimi consentiti di sei mesi si spiega con il fatto che è tuttora presente un arretrato significativo di carte di qualificazione del conducente ancora da rinnovare, corrispondente a circa il 50 % in più rispetto a quello che sarebbe previsto in condizioni normali. Non vi sono inoltre ancora certezze in merito alla durata della pandemia né in merito alla durata delle misure di distanziamento sociale.

(15) La Slovenia richiede soltanto una proroga dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 e non dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267. La partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente in tale Stato membro, la cui validità altrimenti scadrebbe nel nuovo periodo di riferimento, non saranno quindi oggetto di una proroga superiore a 10 mesi. Le proroghe richieste non generano pertanto rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti.

(16) La Slovenia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché dell'articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267.

(17) La Slovenia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

La Slovenia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267:

a) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;

b) una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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