Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio 30 giugno 2021, numero 2021/1358 (pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)
che autorizza la Slovacchia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio
La Commissione Europea
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,
Considetato quanto segue:
(1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(2) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi al completamento delle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(3) Con lettera del 7 maggio 2021 la Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267. La Slovacchia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta in data 31 maggio 2021.
(4) Attraverso la propria richiesta motivata la Slovacchia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, nonché un'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
(5) Secondo le informazioni fornite dalla Slovacchia, si presume che il rinnovo delle patenti di guida e il completamento di verifiche periodiche dei loro titolari in tale Stato membro resti impraticabile anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
(6) Nell'ambito delle misure adottate per contenere la diffusione della COVID-19, il governo della Slovacchia ha imposto il divieto di assembramenti di più di sei persone, l'ordine di lavorare da casa e un coprifuoco. Secondo tale Stato membro, in ragione di tali misure, tra gennaio e aprile del 2021 non è stato possibile completare la formazione necessaria per rinnovare la validità delle licenze dei macchinisti.
(7) Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, dal 19 aprile al 15 maggio del 2021, quando la situazione epidemiologica ha cominciato a migliorare lentamente, è stato consentito organizzare attività formative periodiche, anche se nel rispetto di talune restrizioni. Il numero di partecipanti consentito nel contesto di ciascuna attività formativa è stato significativamente ridotto e le strutture di formazione dovevano richiedere un test COVID-19 negativo durante l'esecuzione delle verifiche.
(8) Secondo la Slovacchia, dal 15 maggio 2021 le misure disposte dal governo sono state allentate e le strutture di formazione hanno potuto quindi riprendere le attività formative. È tuttavia ancora richiesto, durante lo svolgimento di tali attività, il rispetto di un distanziamento di due metri tra i partecipanti. Ciò si traduce nel fatto che soltanto un basso numero di partecipanti può essere presente ad ogni attività formativa.
(9) In base alle informazioni fornite dalla Slovacchia, anche se sono riprese le attività formative periodiche, la partecipazione ad attività formative posposte è applicabile in tale Stato membro anche al personale diverso dai macchinisti che è considerato parimenti necessario per l'esercizio e la sicurezza delle attività di trasporto ferroviario. Secondo la Slovacchia anche la validità dei certificati di idoneità professionale per il personale diverso dai macchinisti è stata ulteriormente prorogata sulla base della legislazione nazionale. È pertanto necessario organizzare attività formative nuove non soltanto per i macchinisti, ma anche per altri professionisti.
(10) Secondo le informazioni fornite dalla Slovacchia, esiste soltanto una struttura di formazione in Slovacchia che fornisce formazione e verifiche periodiche dei professionisti nel settore del trasporto ferroviario, compresi i macchinisti; le altre due strutture sono autorizzate soltanto a fornire attività di formazione destinate ai conducenti, e unicamente sulla parte tecnica. La Slovacchia stima che il numero di macchinisti che devono essere esaminati sia elevato: almeno 993 persone presso le due maggiori imprese ferroviarie devono effettuare un'attività formativa periodica, dato che vi sono 43 compagnie ferroviarie che forniscono servizi di trasporto passeggeri e merci in Slovacchia. Tale Stato membro ritiene quindi in base a tali stime che le strutture di formazione esistenti non avranno la capacità di far fronte a un simile picco di esami fino al 30 giugno 2021.
(11) Secondo le stime della Slovacchia, l'arretrato in termini di completamento di verifiche periodiche dei titolari di licenze di macchinista dovrebbe essere eliminato entro quattro mesi.
(12) Sulla base delle informazioni fornite dalla Slovacchia, la validità delle licenze di macchinisti e i relativi controlli riguardano soltanto i macchinisti che vantano numerosi anni di esperienza professionale nella guida di veicoli ferroviari. Le proroghe richieste non dovrebbero pertanto generare rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti.
(13) La Slovacchia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, nonché ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi di dieci mesi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
(14) La Slovacchia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE
Articolo 1
La Slovacchia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267:
a) una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267;
b) una proroga di quattro mesi dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021
Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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