Decisione UE 2021-1359 del 30 giugno 2021 germania - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Unione Europea


Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio
30 giugno 2021, numero 2021/1359
(pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)


che autorizza la Germania ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione Europea

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,


Considetato quanto segue:

(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.

(2) L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(4) Con lettera del 18 maggio 2021 la Germania ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/267. La Germania ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta con lettera del 28 maggio 2021.

(5) Attraverso la propria richiesta motivata la Germania richiede innanzitutto un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 ai fini di tale disposizione e dell’articolo 2, paragrafo 3; in secondo luogo, un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento; infine, un’autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

(6) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, si presume che la partecipazione alle attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in tale Stato membro anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(7) La Germania stima che nel quadro della legislazione applicabile in materia di formazione dei conducenti professionisti siano effettuati circa 300 000 corsi di formazione periodica ogni anno. A causa della pandemia, è stato possibile tenere tali corsi soltanto con un numero molto limitato di partecipanti, mentre in alcuni casi i corsi non erano affatto consentiti.

(8) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, le restrizioni applicabili alla formazione iniziale e periodica dei conducenti professionisti derivano dalle ordinanze di protezione contro il coronavirus di ciascun rispettivo Stato federato, nonché dalla legge tedesca sulla protezione contro l’infezione. In ragione del continuo adattamento delle norme allo sviluppo della pandemia, la situazione era e rimane piuttosto diversa in numerosi Stati federati.

(9) Nel Baden-Württemberg, ad esempio, una delle misure applicate è stato il divieto generale di organizzare eventi, in considerazione degli elevati tassi di infezione. Sebbene attualmente i corsi di formazione periodica per fini professionali siano in genere consentiti in tale Stato, occorre mantenere una distanza minima di 1,5 metri tra le persone, il che significa che il numero di partecipanti ai corsi di formazione iniziale e periodica per la qualificazione dei conducenti professionisti è limitato di conseguenza.

(10) In Baviera, ad esempio, anche se i corsi di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionisti sono stati autorizzati nel periodo tra l’11 maggio e il 30 novembre del 2020, è stato consentito soltanto un numero ridotto di partecipanti in ragione delle norme applicabili in materia di distanziamento. Nel periodo dal 1o dicembre 2020 al 15 dicembre 2020 non sono stati tenuti corsi di formazione iniziale o periodica. Dal 16 dicembre 2020 al 6 giugno 2021 i corsi di formazione professionale sono vietati nei distretti urbani e rurali se l’incidenza su sette giorni della COVID-19 in tali zone è pari o superiore a 100. La Germania rileva che, sebbene l’incidenza su sete giorni in Baviera sia scesa al di sotto di 100 soltanto nella seconda metà di maggio, il 26 maggio 2021 tale soglia è stata comunque superata in alcuni distretti.

(11) In altri Stati federati, secondo le informazioni fornite dalla Germania, le norme adottate prevedono altresì che i corsi possano essere tenuti soltanto a fronte di notevoli restrizioni, in particolare per quanto concerne le distanze minime tra i partecipanti, il che riduce fortemente la capacità dei centri di formazione. In alcuni casi, sebbene i corsi di formazione siano consentiti, alcuni centri di formazione hanno scelto di non offrire corsi durante la pandemia, per motivi di precauzione. Ciò ha determinato l’accumulo di un arretrato notevole nelle attività formative, che può essere eliminato soltanto lentamente e successivamente.

(12) Secondo le informazioni fornite alla Germania dall’associazione federale tedesca per il trasporto merci su strada, la logistica e lo smaltimento, il fatto che tali misure siano in vigore ha portato alla posticipazione di un numero significativo di corsi di formazione periodica che dovrà essere gestito successivamente dai centri di formazione. Secondo le informazioni fornite dall’associazione tedesca dei trasporti su strada (5), nel solo primo trimestre del 2021 si è accumulato un arretrato di 5 000 conducenti professionisti in attesa di corsi di formazione periodica. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il numero di partecipanti ammontava soltanto a circa il 60 %. Sempre secondo la Germania, tale arretrato è probabilmente aumentato nel frattempo, in ragione delle misure di confinamento più rigorose che sono state in vigore nelle ultime settimane. Le autorità della Baviera stimano ad esempio che nei prossimi tre mesi per soddisfare la domanda sarebbe necessario offrire il doppio dei corsi, il che sembra improbabile alla luce delle norme in essere in materia di distanziamento.

(13) Inoltre secondo le informazioni fornite dalla Germania, si presume che il rinnovo delle patenti di guida resti impraticabile anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(14) In ragione del coinvolgimento dei medici di famiglia e, probabilmente dal 7 giugno 2021, dei servizi medici aziendali nella strategia di vaccinazione del governo federale tedesco, nonché del loro conseguente carico di lavoro pesante e crescente, la Germania prevede che quest’estate si verificheranno colli di bottiglia significativi per gli appuntamenti per sottoporsi agli esami medici necessari per la proroga delle patenti di guida.

(15) Secondo la Germania tali colli di bottiglia dovrebbero aumentare soprattutto a partire da giugno del 2021, in ragione della prevista revoca delle attuali priorità di vaccinazione e della conseguente crescita degli appuntamenti per le vaccinazioni. Nel solo mese di giugno del 2021, gli studi medici e i servizi medici aziendali riceveranno e somministreranno probabilmente 14 396 850 dosi del vaccino BioNTech. Inoltre la Germania attende consegne da parte di AstraZeneca, Johnson & Johnson e Curevac, a seconda del programma di consegna dei rispettivi fabbricanti.

(16) La Germania si aspetta altresì che, in ragione del numero elevato di casi di COVID-19, le autorità preposte al rilascio di patenti di guida possano essere costrette a chiudere nuovamente o che le normali operazioni non possano essere mantenute a causa del numero elevato di persone infette in seno a dette autorità.

(17) Ad esempio, in Bassa Sassonia e nella Renania settentrionale-Vestfalia numerose autorità preposte al rilascio di patenti di guida sono ancora chiuse al pubblico. Le visite di persona sono possibili soltanto previo appuntamento individuale e sono limitate a questioni per le quali la presenza di persona è fondamentale. In Sassonia la riduzione dei servizi in presenza sin dall’inizio della pandemia ha reso molto più difficile il rilascio delle patenti di guida. Secondo la Germania, esiste la possibilità che tali autorità ed altre autorità preposte al rilascio di patenti di guida possano chiudere nuovamente in futuro.

(18) Secondo l’autorità federale dei trasporti tedesca, il 3 maggio 2021 in Germania 102 426 persone erano in possesso di una patente di guida di categoria C, C1, CE o C1E con scadenza tra il 1o luglio 2021 e il 30 settembre 2021, mentre 10 517 persone erano in possesso di una patente di guida di categoria D, D1, DE o D1E con scadenza nello stesso periodo. Nel caso di 51 799 persone in possesso di una patente di guida di categoria C, C1, CE, C1E e di 8 331 persone in possesso di una patente di guida di categoria D, D1, DE o D1E, ciascuna in combinazione con la marcatura del codice «95», anche il rispettivo certificato di idoneità professionale («CAP») scade tra il 1o luglio 2021 e il 30 settembre 2021.

(19) Secondo la Germania, tali cifre non comprendono le patenti di guida e i CAP prorogati in forza dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2021/267. Le autorità preposte al rilascio di patenti di guida dovrebbero quindi gestire un numero significativamente maggiore di richieste di rinnovo delle patenti di guida rispetto al normale.

(20) Secondo la Germania, il periodo di tre mesi per le proroghe richieste è considerato limitato a quanto necessario, tenendo conto dell’attuale arretrato di corsi di formazione periodica per i conducenti professionisti. La Germania prevede che la diffusione della vaccinazione progredisca favorevolmente fino al 30 settembre 2021, consentendo un miglioramento sia in termini di numero di appuntamenti per gli esami medici per la valutazione dell’idoneità dei conducenti sia per quanto riguarda l’attuale carenza di personale in seno alle autorità preposte al rilascio di patenti di guida.

(21) La richiesta riguarda soltanto il periodo di riferimento compreso tra il 1o luglio e il 30 settembre 2021, contemplando quindi soltanto un numero limitato di patenti di guida e qualifiche di conducenti professionisti. Inoltre il gruppo di persone che beneficiano di un periodo di validità così prorogato ha già ottenuto una patente di guida o ha completato la formazione periodica almeno una volta, avendo quindi dimostrato le proprie capacità e competenze. Le proroghe richieste non dovrebbero pertanto generare rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti.

(22) La Germania dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga di tre mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché dell’articolo 2, paragrafi 3 e 5, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267,


HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267:

a) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;

b) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento;

c) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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