Decisione UE 2021-1363 del 30 giugno 2021 finlandia - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa Unione Europea


Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio
30 giugno 2021, numero 2021/1363
(pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)


che autorizza la Finlandia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione Europea

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,


Considetato quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale ("CAP") che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione.

(2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(3) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici, di cui all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(4) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle autorizzazioni di sicurezza, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(5) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(6) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(7) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(8) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(9) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(10) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(11) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(12) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento, di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(13) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(14) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

(15) Con lettera del 27 maggio 2021, la Finlandia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare le proroghe di taluni periodi e termini di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267. La Finlandia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 1o, 7, 10 e 14 giugno 2021.

(16) Con la sua richiesta motivata, la Finlandia chiede, in primo luogo, l'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 indicati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini di tale disposizione, e all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e, in secondo luogo, l'autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del termine del 30 settembre 2021 di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

(17) Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, si presume che in tale Stato membro la partecipazione ad attività formative periodiche e il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente in Finlandia, il rinnovo dei certificati di sicurezza unici, il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza, il rinnovo delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, il completamento delle verifiche periodiche pertinenti, la revisione periodica delle imprese ferroviarie, il rinnovo delle licenze temporanee delle imprese ferroviarie, le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti e lo svolgimento delle pertinenti attività di addestramento rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.

(18) In particolare, le autorità finlandesi ritengono che la situazione pandemica non possa essere prevista e che possa peggiorare. Secondo tale Stato membro, la situazione è ancora instabile, a livello regionale sussistono differenze nelle modalità di contenimento della pandemia e negli ultimi tempi i tassi di infezione da COVID-19 sono aumentati. Se la situazione pandemica dovesse improvvisamente peggiorare in Finlandia, ciò potrebbe comportare difficoltà nel rinnovo o nella proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e nel rinvio di talune verifiche e formazioni periodiche.

(19) Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267, le misure che ha adottato per prevenire o contenere la diffusione della COVID-19 hanno portato a restrizioni e cancellazioni di corsi di formazione periodica.

(20) In particolare, le restrizioni agli assembramenti imposte dalle autorità finlandesi hanno avuto, e continuano ad avere, un effetto sull'organizzazione di corsi di formazione periodica per conducenti di autobus e camion. I corsi di formazione periodica si sono svolti a distanza, ossia il formatore e i partecipanti erano ubicati in luoghi diversi. A causa di dette restrizioni, l'offerta di formazioni periodiche è stata limitata.

(21) Inoltre, secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, il numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi di formazione variava, a seconda della situazione legata alla COVID-19, da sei a 20 persone, e in base alla normativa applicabile è attualmente pari a sei. Tali restrizioni hanno inoltre contribuito alla limitazione del numero di formazioni periodiche tenutesi nel recente passato. Secondo la Finlandia, diverse organizzazioni e società che erogano formazione periodica per i conducenti di autobus e camion hanno smesso di programmare le formazioni nel 2020-2021, in quanto ne ritenevano probabile la cancellazione. Pertanto sarà necessario organizzare anche le formazioni periodiche posposte.

(22) Inoltre la Finlandia si aspetta un aumento della domanda di formazioni periodiche una volta che le restrizioni saranno revocate e la proroga di quattro mesi richiesta permetterebbe agli erogatori di formazione di adeguare le loro attività. Con il lento miglioramento della situazione legata alla COVID-19, il volume dei trasporti dovrebbe aumentare considerevolmente, mentre allo stesso tempo dovranno essere completate le formazioni periodiche rinviate. Secondo la Finlandia, le compagnie dovranno coordinare tutto ciò in modo da non compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento o il flusso di passeggeri, e questo richiede tempo.

(23) Sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia, la proroga richiesta dei periodi di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, e dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/267, e all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento riguarda solo il periodo di riferimento dal 1o luglio 2021 al 31 ottobre 2021, che copre solo un numero limitato di conducenti professionisti. Inoltre i conducenti che beneficeranno di tale proroga del periodo di validità hanno in maggioranza già completato almeno una volta una formazione periodica, avendo così dimostrato le loro capacità e competenze. La proroga richiesta riguarda altresì un periodo di tempo relativamente breve e si riferisce solo al periodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2021/267, non alla validità dei documenti interessati. Le proroghe richieste non dovrebbero quindi comportare rischi sproporzionati in termini di sicurezza dei trasporti.

(24) Per quanto riguarda l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, relativi alla sicurezza marittima e portuale, e secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, le misure che essa ha adottato per limitare la diffusione della pandemia di COVID-19 hanno inciso sulle ispezioni e sulle formazioni periodiche, pur non avendole impedite.

(25) Sulla base delle informazioni fornite da tale Stato membro, laddove non è stato possibile effettuare ispezioni in loco, le ispezioni pertinenti sono state effettuate a distanza. I porti più piccoli tuttavia hanno adottato, dall'inizio della pandemia, un modello operativo secondo il quale tutte le visite al porto sono sospese oppure il numero di ospiti è strettamente limitato, consentendo solo la presenza contemporanea di un numero di visitatori che va da 1 a 3. I porti merci e passeggeri di più grandi dimensioni (ubicati a Helsinki, Turku e Hamina/Kotka) hanno adottato un modello secondo il quale il loro personale lavora in due turni, al fine di prevenire la trasmissione del virus. Tali misure si traducono in chiare limitazioni all'accesso ai porti, con un impatto quindi su attività quali il riesame delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti.

(26) Sempre secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, al fine di garantire il buon funzionamento dei porti è fondamentale che i membri del personale essenziale del porto non siano esposti al virus e sottoposti a quarantena. Alcuni compiti richiedono la presenza sul posto di lavoro, che non può essere garantita se i membri del personale essenziale sono esposti al rischio di contagio. Le misure che limitano la presenza del personale essenziale comportano quindi difficoltà per il riesame delle suddette valutazioni di sicurezza degli impianti portuali nonché delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti.

(27) Inoltre, in seguito alle informazioni trasmesse dalle autorità finlandesi, le attività di addestramento più estese, che vengono organizzate ogni due anni e che richiedono la partecipazione di vari funzionari, quali i rappresentanti dell'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni, delle autorità doganali, della polizia e dei servizi antincendio e di salvataggio, sono state sospese anche a causa delle misure adottate per impedire la diffusione della COVID-19. Sebbene sia possibile pianificare tali attività di addestramento online, la loro preparazione e lo svolgimento dell'addestramento in un porto comporterebbe una significativa minaccia di esposizione al virus, poiché il numero di persone coinvolte è significativamente alto. Secondo lo Stato membro in questione, le imprese che effettuano operazioni portuali tendono ad avere un numero molto ridotto di personale, sebbene i compiti da svolgere siano ampi. In media, le imprese che gestiscono il traffico portuale nel corso dell'intero anno dispongono di un personale amministrativo costituito da 4-8 persone, mentre per le imprese più piccole il numero di addetti è pari a 1-4 persone. Per questo motivo, ogni dipendente è di fondamentale importanza per le operazioni.

(28) L'adozione di nuove modalità operative, rese necessarie dalla pandemia di COVID-19, ha determinato una notevole quantità di lavoro supplementare poiché agli operatori devono essere impartiti orientamenti sulle azioni da intraprendere quando si sospettano o vengono segnalati casi di COVID-19 sulle navi. Anche le situazioni in cui i membri del personale di un porto sono stati esposti al virus e sottoposti a quarantena hanno causato problemi all'operatività delle aziende, in quanto alcuni compiti richiedono la presenza sul posto di lavoro.

(29) Le autorità finlandesi stimano che la situazione provocata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbe normalizzarsi nei prossimi quattro mesi, un periodo relativamente breve. La campagna vaccinale sta progredendo bene e, secondo le stime dell'Istituto finlandese per la salute e il benessere, entro la fine di ottobre 2021 una parte significativa della popolazione sarà completamente vaccinata. Per queste ragioni, le autorità finlandesi ritengono che una proroga di quattro mesi sia giustificata e che non sia necessaria una proroga più lunga. Inoltre questo periodo supplementare consentirebbe il recupero di alcune operazioni e in questo modo sosterrebbe un ritorno alla situazione normale pre-pandemica.

(30) La Finlandia richiede esclusivamente una proroga dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 e dei termini applicabili, e non dei periodi di 10 mesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267. Inoltre, secondo la Finlandia, gli addestramenti di sicurezza possono ancora essere effettuati, sebbene con una portata inferiore oppure online. Le proroghe richieste non dovrebbero quindi comportare rischi sproporzionati in termini di sicurezza.

(31) La Finlandia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 indicati all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, e all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, e una proroga di quattro mesi del termine del 30 settembre 2021 di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

(32) Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, le autorità finlandesi hanno chiarito che, sebbene la Finlandia registri solo pochissimo traffico ferroviario internazionale diretto intra-UE (tra Tornio/Finlandia e Haparanda/Svezia), il traffico ferroviario di merci tra la Finlandia e la Russia e da e verso la Cina è molto importante e che il traffico ferroviario ha dato prova di resilienza durante la pandemia di COVID-19. Secondo le autorità finlandesi, i volumi relativi al trasporto ferroviario internazionale di merci sono addirittura aumentati durante la pandemia. Pertanto, la proroga delle autorizzazioni del traffico ferroviario è considerata necessaria dalle autorità finlandesi.

(33) Secondo le informazioni fornite dalla Finlandia, le autorità finlandesi ritengono necessario garantire la proroga delle autorizzazioni di sicurezza, dato che il numero di tali autorizzazioni è il più alto e sono richieste anche verifiche periodiche.

(34) Le autorità finlandesi hanno altresì informato la Commissione che una specifica azienda ferroviaria ha adottato un modello operativo che permette di organizzare dimostrazioni di competenza secondo il calendario previsto anche in circostanze eccezionali. Lo Stato membro in questione ha anche chiarito che prevede il rinnovo o la richiesta di pochissimi certificati, licenze e autorizzazioni nel periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

(35) Nonostante varie richieste di informazioni specifiche e di ulteriori chiarimenti relativi alla necessità di prorogare di quattro mesi i periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, la Commissione non ha ricevuto le informazioni necessarie per valutare la richiesta motivata presentata dalle autorità finlandesi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 5, di tale regolamento.

(36) La Commissione ritiene che la Finlandia non abbia fornito informazioni specifiche sui motivi per cui si presume che il rinnovo dei certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, il rinnovo dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, l'effettuazione di riesami a intervalli regolari o la cessazione della sospensione delle licenze o il rilascio di nuove licenze nei casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure che la Finlandia ha adottato per impedire o contenere la diffusione della COVID-19. Detto Stato membro non ha nemmeno fornito informazioni sul motivo per cui le proroghe richieste non comportino rischi sproporzionati in termini di sicurezza del trasporto ferroviario.

(37) Sebbene la Finlandia abbia trasmesso alcune informazioni in merito alle misure adottate per limitare la diffusione della pandemia che potrebbero avere ripercussioni sull'intero settore dei trasporti, detto Stato membro non ha fornito informazioni su come tali misure abbiano specificamente inciso sul rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni o sulla partecipazione alle attività di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267. In particolare, non sono state fornite informazioni specifiche sulle misure che riguardano il rinnovo delle licenze dei macchinisti o le disposizioni sulla sicurezza ferroviaria. Inoltre la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione specifica riguardante la necessità di prorogare il periodo di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/267.

(38) La Commissione non è in grado di constatare che i requisiti previsti dalle suddette disposizioni siano soddisfatti o che le proroghe richieste non comportino rischi sproporzionati in termini di sicurezza del trasporto ferroviario. La Finlandia non dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.

(39) La Finlandia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,


HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad applicare le seguenti proroghe:

a) una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267, ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento;

b) una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento;

c) una proroga fino al 31 gennaio 2022 del termine del 30 settembre 2021 di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

Articolo 2

La Finlandia non è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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