Decisione di Esecuzione (UE) del Consiglio 30 giugno 2021, numero 2021/1364 (pubblicato in G.U.U.E. n. L 293 del 16 agosto 2021)
che autorizza la Polonia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio
La Commissione Europea
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,
Considetato quanto segue:
(1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(2) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(3) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(4) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(5) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(6) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
(7) Con lettera del 31 maggio 2021, la Polonia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/267. La Polonia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 4, 11, 16, 21 e 23 giugno 2021.
(8) Attraverso la propria richiesta motivata, la Polonia chiede un'autorizzazione ad applicare una proroga di sei mesi dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.
(9) Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, si presume che il rinnovo dei certificati di sicurezza unici, il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza, il rinnovo delle licenze dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni e il completamento delle pertinenti verifiche periodiche rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
(10) In particolare per quanto riguarda la validità dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, la Polonia ritiene che siano necessarie ulteriori proroghe della loro validità per evitare il rischio di non rinnovare in tempo utile i certificati o le autorizzazioni di varie imprese ferroviarie e di vari gestori dell'infrastruttura.
(11) Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, il regolamento nazionale del ministro della Salute del 20 marzo 2020, che dichiara l'esistenza della pandemia, è ancora in vigore in tale Stato membro. In primo luogo, tra le misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, a partire dal 4 ottobre 2020 è stato imposto l'obbligo generale di lavorare a distanza al personale dell'Ufficio polacco dei trasporti ferroviari (l'autorità nazionale per la sicurezza), che è l'autorità responsabile del rilascio e del rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza. Tale sistema di lavoro è rimasto in vigore fino all'inizio di giugno 2021, quando detta autorità ha attuato un modello di lavoro ibrido, con metà del personale che lavora a distanza e l'altra metà che lavora in ufficio.
(12) In secondo luogo, in base alle informazioni presentate dalla Polonia, durante questo periodo di otto mesi l'Ufficio polacco dei trasporti ferroviari ha dovuto far fronte a serie limitazioni nel completamento degli audit e delle ispezioni necessarie per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza, che hanno influito sulla mobilità degli ispettori che svolgevano le attività di vigilanza in loco. A causa delle misure nazionali in vigore, vincoli come la chiusura degli alberghi hanno comportato l'impossibilità per gli ispettori di pernottare per svolgere le attività di vigilanza relative alle ispezioni notturne, il che ha comportato ulteriori ritardi nelle procedure necessarie.
(13) Pertanto tali restrizioni hanno interessato anche le entità sottoposte a controlli, con conseguenze sulle procedure tempestive per il rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza. Secondo la Polonia, tali restrizioni hanno condotto a situazioni in cui le entità sottoposte a controlli hanno rifiutato la presenza fisica degli ispettori o l'hanno accettata solo dopo un lungo ritardo. In alcuni casi sono state consentite verifiche a distanza, ma l'esperienza ha dimostrato che di solito richiedono più tempo, in quanto l'ispezione visiva dei veicoli ferroviari, degli impianti tecnici o delle infrastrutture ferroviarie deve essere effettuata esclusivamente sulla base della documentazione fornita dall'entità sottoposta a controllo. È inoltre sempre più frequente la necessità di ripetute richieste di fornitura di prove aggiuntive con conseguenti ulteriori ritardi delle procedure.
(14) L'impatto delle misure adottate dalla Polonia per impedire e contenere la diffusione della COVID-19 sul normale flusso di lavoro dell'autorità nazionale di sicurezza può influire sulla capacità di tale entità di gestire le richieste di rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza. A causa dell'accumulo di un numero così elevato di richieste in entrata, detta autorità rischia di non essere in grado di evaderle in modo tempestivo e di rilasciare dopo il termine applicabile le autorizzazioni e i certificati richiesti.
(15) Per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267, secondo le informazioni fornite dalla Polonia il rinnovo delle patenti di guida dei macchinisti e il completamento delle relative verifiche periodiche rimarranno impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021, a causa delle misure adottate dalla Polonia per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
(16) In base alle informazioni fornite da tale Stato membro, l'Ufficio polacco dei trasporti ferroviari è anche l'entità responsabile del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida dei treni. Come illustrato ai considerando da 11 a 13, le misure relative al lavoro a distanza applicabili al personale di tale autorità nazionale di sicurezza hanno influenzato il flusso di lavoro dei loro servizi.
(17) Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, in tale Stato membro risiedono oltre 17 000 macchinisti. Le patenti di guida dei macchinisti sono state rilasciate dal 2011 a tutti questi macchinisti in conformità con l'ordinanza polacca del ministro delle Infrastrutture del 18 febbraio 2011 sulle patenti di guida dei macchinisti. Poiché queste patenti hanno un periodo di validità di 10 anni, la maggior parte di esse scadrebbe nel 2021. Pertanto anche in questo caso, a causa dell'accumulo di un numero così elevato di richieste in entrata, detta autorità rischia di non essere in grado di evaderle in modo tempestivo e di poter rilasciare le patenti richieste solo dopo il termine previsto.
(18) Per quanto riguarda in particolare le verifiche periodiche dei macchinisti, in base alle informazioni fornite dalla Polonia tutte le verifiche periodiche delle conoscenze e delle competenze sono state sospese a partire dal 16 aprile 2020 dalla legislazione nazionale introdotta per combattere la diffusione della pandemia. Il 5 dicembre 2020 ulteriori misure nazionali hanno sospeso l'esecuzione di esami medici e psicologici per i macchinisti (e quindi la necessità di partecipare a questi test di persona) durante la pandemia, sebbene solo fino al 31 gennaio 2021.
(19) Secondo la Polonia, il ripristino di tali test a partire dal 1o febbraio 2021 si traduce in un elevato numero di macchinisti che in pochissimo tempo dovrebbero effettuare le loro verifiche periodiche e ricevere le patenti rinnovate. In detto Stato membro devono essere eseguite numerosissime verifiche periodiche posposte, accumulatesi a causa della sospensione degli esami medici e psicologici periodici dei macchinisti.
(20) Inoltre, sebbene sia stata ripresa la possibilità di effettuare esami medici e psicologici periodici dei macchinisti, il fatto che siano ancora in vigore misure di distanziamento sociale, unitamente alla limitata capacità dei servizi medici (dato che parte del personale medico dello Stato membro in questione è stato trasferito per fornire aiuto sul fronte COVID-19), causano ancora notevoli difficoltà per il completamento di tali verifiche.
(21) In aggiunta, le stesse misure sono state applicate anche alla formazione e all'esame di altro personale ferroviario, il che dovrebbe comportare altresì la limitazione della capacità delle entità interessate di effettuare le verifiche periodiche dei macchinisti entro i termini previsti.
(22) Secondo le informazioni fornite dalla Polonia, nonostante l'evoluzione favorevole della pandemia, le misure di emergenza non sono ancora state revocate e il virus è ancora considerato pericoloso. Anche se la situazione attuale consente una lenta ripresa dell'economia e un progressivo ritorno alla normalità, sussiste ancora un rischio reale di una possibile quarta ondata della malattia, in particolare data l'esistenza di nuove varianti.
(23) Secondo la Polonia, la richiesta di proroga per i periodi massimi consentiti di sei mesi è necessaria, data l'incertezza sulla situazione epidemiologica del paese. In base alle informazioni fornite da tale Stato membro, una proroga per un periodo inferiore a sei mesi non consentirebbe inoltre di stabilizzare la situazione del gruppo professionale dei macchinisti, né di evitare l'accumulo di test, poiché non tutti i macchinisti sarebbero in grado di effettuarli in un periodo più breve.
(24) In base alle informazioni fornite dalla Polonia, tutte le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura in tale Stato membro dispongono ancora di sistemi di gestione della sicurezza che garantiscono un livello di sicurezza adeguato nel trasporto ferroviario. Inoltre, secondo tale Stato membro, tutte le procedure che garantiscono un alto livello di sicurezza del traffico ferroviario nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza rimangono invariate, e quindi non è possibile che la proroga della validità dei documenti in questione comporti un aumento del rischio per la sicurezza del trasporto ferroviario. La proroga richiesta non dovrebbe quindi condurre a rischi sproporzionati in termini di sicurezza dei trasporti.
(25) La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una proroga dei periodi compresi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.
(26) La Polonia ha comunicato il suo consenso all'adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE
Articolo 1
La Polonia è autorizzata ad applicare una proroga di sei mesi del periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/267.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021
Per la Commissione
Adina-Ioana VALEAN
Membro della Commissione
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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