Decreto 02 dicembre 2019 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2019
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Decreto 02 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 291 del 12/12/2019)

Decreto
02 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 291 del 12 dicembre 2019)

*Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore*.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (di seguito denominato codice della strada),  in particolare l'art. 119, che individua  i  soggetti  certificatori  in materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;
Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per  il rilascio della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato dalla   legge   17   dicembre   2012,   n.   221,   recante   «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico», che  detta  disposizioni  in  ordine  alla dematerializzazione della documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, cosi'  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28  marzo  2019,  n. 54,  che  prevede  il  modello   di attestazione del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  31  gennaio  2011, recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale,  e' stato  assegnato   un   codice   di   identificazione   ai   soggetti certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per la conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15  novembre  2013, recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2  e  3 del  decreto  9  agosto  2013,  in  materia  di  nuove  procedure  di comunicazione del rinnovo di validita' della patente»;
Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni previste  dal  citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,  che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in  essere,  favorendo  il  processo   di   dematerializzazione   con conseguente  drastica  riduzione  della documentazione in forma cartacea;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del  dettato del  summenzionato  art.  331  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte citato  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   prediligendo   la trasmissione dell'esito della visita  medica  al  competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici in via telematica;
Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione dell'attestazione dei requisiti di idoneita' psicofisica

1. Ai fini del rilascio della patente  di  guida,  i  medici  e  le commissioni mediche locali di  cui  all'art.  119  del  codice  della strada e le strutture di  cui  all'art.  201, comma  1  del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneita'  psichica  e  fisica  alla guida  di veicoli  a   motore,   trasmettono   telematicamente,   al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  la relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato  di cui all'allegato IV.4, al titolo IV  -  parte  II,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma  precedente, i  medici  e  le  strutture   sanitarie   chiedono   il   codice   di identificazione  all'ufficio  della motorizzazione  competente   per territorio,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  capo   del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
3. Ad ogni  relazione  medica  il  sistema  attribuisce  un  codice univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.

Art. 2

Ricevuta da rilasciare all'utente in seguito all'accertamento sanitario

1.  Al  termine  dell'accertamento  sanitario,  il  medico   o   la commissione  medica  locale,  rilasciano   all'utente   la   ricevuta dell'avvenuta  trasmissione  al Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione gli affari generali ed il personale del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica.  La  ricevuta e' generata automaticamente dal sistema informatico  ed  e'  conforme all'allegato 1.
2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il  medico  o  la  commissione medica locale che hanno  ritenuto  non  sussistenti  i  requisiti  di idoneita' per il rilascio della patente di  guida  o  di  una  delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti,  ovvero
ancora ha previsto una conferma di validita'  del  documento  per  un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126  del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione,  al fine di consentire all'utente di intraprendere le  iniziative  a  sua tutela ammesse dalle norme vigenti.
3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a  visita di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita'  della  patente, costituisce titolo per condurre veicoli a motore della  categoria  di patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla  consegna  della patente di guida rinnovata.

Art. 3

Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente all'accertamento sanitario

1. Nel caso  in  cui  a  seguito  dell'accertamento  sanitario  sia attestata l'idoneita'  del  soggetto  sottoposto  a  verifica,  sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante  il periodo  di  validita'  della  patente,  e'  indicato:  «scadenza  di validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».
2. Nel caso in cui a  seguito  dell'accertamento  sanitario  svolto dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per  la fattispecie  di  cui  all'art. 119 del  codice  della  strada,  sia attestata l'idoneita' del  soggetto  sottoposto  a  verifica  per  un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, sulla ricevuta di  cui  all'art.  2,  in corrispondenza del campo indicante  il  periodo  di  validita'  della patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di  scadenza  di validita' con decorrenza dalla data  di  effettuazione  della  visita medica.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019


Il direttore generale
Dondolini


*** ALLEGATO 1 ***


*** ALLEGATO 2 ***

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE  A  GARANTIRE  UN  LIVELLO  DI
 SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'attuazione del decreto e' conformata ai principi  di  sicurezza della riservatezza dei dati personali, secondo  le  previsioni  degli articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.
Per l'attuazione  del  decreto  del  direttore  generale  per  la motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di  utenti  che possono accedere al sistema informatico della Direzione generale  per la motorizzazione per la trattazione della relazione medica  ai  fini del rilascio della patente di guida.
Il sistema e' configurato in  modo  tale  che,  per  impostazione predefinita,  siano  visibili  ed   accessibili,   da   parte   degli incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e  non  anche  altri dati personali, in particolar modo di carattere sanitario. Sono definite le  politiche  di  sicurezza  cui  gli  applicativi devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare  i  processi  di gestione della creazione, disabilitazione  utenze,  monitoraggio  dei profili, password, gestione delle super  utenze, change management, Backup Management e Incident Management.
Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da  chi  accede  al sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di  inizio/fine attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione). Accedono, per la procedura in argomento:
1) Medico certificatore.
Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per la  motorizzazione  per  popolare  i  dati  della  relazione  di  cui all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un codice di identificazione, rilasciato con le modalita'  previste  dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011. Per  accedere  al  sistema  e'   necessario   oltre   al   codice identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema  e' registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate. Il  medico  accertatore  puo'  popolare  i  dati  necessari   per l'elaborazione della relazione medica finalizzata al  rilascio  della patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni  elaborate con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della relazione.
2) Uffici  periferici  del   dipartimento   per   i   trasporti,   la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica finalizzata al rilascio della patente  di  guida  solo  i  dipendenti degli  uffici  periferici  del Dipartimento  per  i  trasporti,   la navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale,  specificamente autorizzati dai  direttori  degli  uffici  stessi.  Per  accedere  al sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche  una password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato. I dipendenti degli  uffici  periferici  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale non possono modificare la relazione medica.
3) Utenti specializzati.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione  generale per la motorizzazione  per  il  trattamento  della  relazione  medica finalizzata al rilascio della patente di  personale  operante  presso autoscuole e studi di consulenza automobilistica  presso  cui  si  e' rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password e un pin rilasciati  all'autoscuola  o  allo  studio  di  consulenza. L'accesso al sistema e' registrato.
Gli utenti specializzati  non  possono  modificare  la  relazione medica.



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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