Decreto 12 dicembre 2019 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2019
Semaforo Verde
Normativa nazionale

Decreto 12 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2019)

Decreto
12 Dicembre 2019
(pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019)

*Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2020 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.*.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada, approvato con decreto  del Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge n. 130 del 16 novembre 2018  che,  a  seguito  del  crollo  del viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative  per la mobilita' della citta' di Genova ed in particolare per il  settore dell'autotrasporto;
Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di maggiore intensita' della stessa, si rende  necessario  limitare  la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli  che  trasportano  merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice della strada;
Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al trasporto  sia  degli  addetti  al controllo  su  strada  sia  delle autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali limitazioni;
Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 8714 del 5 dicembre 2019

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1  del  decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice  della  strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 particolarmente critici  per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del C.d.S., nonche' alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S.
3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi' ai  veicoli   eccezionali   e   ai   trasporti   in   condizioni   di eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in possesso dell'autorizzazione di cui  al  comma  6  dell'art.  10  del C.d.S.
4. Le posticipazioni di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e  13,  si applicano a  condizione  che  l'arrivo  dall'estero  o  al  porto  si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di  eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.d.S.
6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2
Calendario dei divieti

1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui  all'art.  1,  nei giorni festivi e negli altri particolari  giorni  dell'anno  2020  di seguito elencati:


Art. 3
Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1.  Per  i  veicoli  provenienti  dall'estero,  muniti  di   idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto di  cui  all'art.  2  e' posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero con  un  solo  conducente, qualora  il  periodo  di  riposo  giornaliero,  come   previsto   dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e  successive  modifiche,  termini  dopo  l'inizio  del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.
3.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.
4. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  precedenti,  i  veicoli provenienti dalla  Repubblica  di  San  Marino  e  dalla  Citta'  del Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono assimilati  ai   veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli  provenienti  dalla  Sardegna,  muniti  di  idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico,  l'orario  di  inizio  del divieto  di  cui  all'art.  2  e' posticipato di ore quattro.
2.  Per  i  veicoli  diretti   in   Sardegna   muniti   di   idonea documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente parte  del   territorio   nazionale, purche' muniti   di   idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di traghettamento, ad eccezione di  quelli provenienti  dalla  Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche' muniti di idonea documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2  e'  posticipato  di ore quattro.
2. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  diretti  verso  la rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di traghettamento,  ad  eccezione  di  quelli diretti   alla   Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche' muniti  di  idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  del viaggio e di  lettera  di  prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

Art. 6
Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti  di  rilevanza  nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240  (Bari  -  Bologna  - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise  (CE)  - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara -  Prato  - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione  strategica  (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o  unita'  di carico dirette all'estero, purche' muniti  di idonea  documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle  unita'  di carico, nonche' della documentazione relativa alla  prosecuzione  del viaggio con la modalita' ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
2. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti  per utilizzare le tratte marittime di cui  all'art. 1  del  decreto  del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la destinazione del viaggio e di lettera di  prenotazione  o  titolo  di viaggio per l'imbarco.
3. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo,  purche'  muniti  di idonea  documentazione  attestante  il  carico  o  lo  scarico  delle predette merci.
4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di veicoli che trasportano unita'  di  carico  vuote  (container,  cassa mobile, semirimorchio),  nonche' ai complessi  veicolari  scarichi, destinate  all'estero  tramite  gli  stessi  interporti,   porti   ed aeroporti,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  (ordine   di spedizione) attestante la destinazione delle unita' di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa  -  come definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono  circolare nei  giorni  di  divieto  solamente nel  caso  in  cui  siano  stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il sistema intermodale,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  attestante l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede.
6. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia    (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino  nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche' muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  o  la provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale  effettuata  su strada e consentita ai sensi del presente comma non  puo'  in  nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal  porto  o  dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 7
Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
a) Forze di polizia;
b) Forze armate;
c) Vigili del fuoco;
d) Protezione civile;
e) Croce rossa italiana;
f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici,  anche  se  circolano scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti,  escluso  il  servizio  di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento  se  diverso raccolta rifiuti e  nettezza  urbana effettuati  con  veicoli  delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura  «Servizio nettezza urbana», nonche' quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il  servizio  di  smaltimento  rifiuti,  purche' muniti di  apposita  documentazione  rilasciata  dall'amministrazione comunale;
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche'  contrassegnati  con l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  Italiane,  nonche'  quelli  di supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera, nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261  e successive   modifiche,   di   licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano, durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati esclusivamente ai servizi postali;
e) servizi radiotelevisivi;
f) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti proprietari e/o gestori di strade;
g) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione comprovante la necessita'.
3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione per i veicoli  e  i  complessi  di  veicoli  appartenenti  alle  seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per  animali  da allevamento;
e) autocisterne, adibite al trasporto di combustibili  liquidi  o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia  pubblico  sia privato;
f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del C.d.S., e macchine agricole  eccezionali  ai  sensi  dell'art.  104  del  C.d.S.,  fermi restando la necessita' dell'autorizzazione di  cui  al  comma  8  del medesimo art. 104, nonche'  il  divieto  di  circolazione,  ai  sensi dell'art. 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di  tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del C.d.S.
4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei seguenti casi particolari:
a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato, purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime  sedi  al  momento  dell'inizio  del  divieto  e  non percorrano tratti autostradali;
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la  lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo  ben  visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8
Tipologie delle merci il cui trasporto non e' assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i veicoli che  trasportano  esclusivamente  le  seguenti  tipologie  di merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al  servizio  di  ristoro  a  bordo  degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di  merci  destinate  ad  altri  servizi indispensabili alle attivita' della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono  essere  trasportati in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur  non  richiedendo  il  trasporto  in regime ATP,  sono  soggetti  ad  un  rapido  deperimento  e  pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
frutta fresca;
ortaggi;
fiori recisi;
semi vitali non ancora germogliati;
uova  da  cova,  con  specifica  attestazione  all'interno  del documento di trasporto;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
2. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se  circolano  scarichi,  purche'  muniti di  idonea  documentazione attestante la necessita' del carico o scarico anche  nei  periodi  di vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all'allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall'estero;
d) animali destinati a gareggiare in  manifestazioni  agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1,  lettere  e), f) e g), nonche' le merci di cui al comma 2,  lettere  a),  b)  e  c) devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in  nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9
Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta  e  comprovata necessita' e  urgenza,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in  essi contenute, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, a  seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle  procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di  prodotti  agricoli  diversi  da  quelli  di  cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a  condizione  che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari  debitamente documentate,    temporalmente    e    spazialmente     limitate     e quantitativamente definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli  animali  da  allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento,  a  condizione che  tali  esigenze  siano  riferibili   a   situazioni   particolari debitamente documentate,  temporalmente  e  spazialmente  limitate e quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse  nazionale, destinati a specifiche attivita'  e lavorazioni  che,  per  le  loro particolari  caratteristiche  o   per   le   tecnologie   utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i  sistemi   produttivi   e   l'organizzazione   della   filiera   di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di fiere  e  mercati,   a   condizione   che   sia   presentata   idonea documentazione  attestante  la  necessita' della  circolazione   nei periodi di vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione  che  sia presentata  idonea  documentazione attestante  la  necessita'  della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g)  circolazione  di  veicoli  eccezionali  o  di  trasporti   in condizioni  di  eccezionalita',  di  cui  all'art.  10  del   C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli  il  cui transito non possa essere programmato al  di  fuori  del  periodo  di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la  sosta  o  autoporti, siti in prossimita' della frontiera;
i) altri casi singoli  di  comprovata  e  assoluta  necessita'  e urgenza di trasporti di  merci,  necessarie  a  soddisfare  emergenze particolari e specifiche.
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono  essere muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10
Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art.  9  i  soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  Prefettura  - Ufficio  territoriale  di  Governo  della  provincia   di   partenza, indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma  1,  lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; per le  merci  destinate  all'alimentazione  degli  animali  da allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento; per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) il periodo in cui tale produzione e'  prevista ininterrottamente;
per i veicoli  da  utilizzare  per  fiere  e  mercati,  di  cui all'art. 9, comma 1, lettera e) il  programma  degli  eventi  cui  si intende partecipare; per  i  veicoli  da utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo   e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  f)  il programma degli eventi cui si intende partecipare; per i veicoli eccezionali  e  i  trasporti  in  condizioni  di eccezionalita', di cui all'art.  9,  comma  1,  lettera  g)  la  data precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9,  comma 1, lettera h) la data precisa in cui e' prevista l'effettuazione  del trasporto; per i veicoli per i trasporti  dei  casi particolari,  di  cui all'art. 9, comma 1, lettera i) la data precisa in  cui  e'  prevista l'effettuazione del trasporto;
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i),  specificando  le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo' essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale  di  Governo nel cui territorio di competenza ha sede  l'impresa  che  esegue  il trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale  di  Governo  della provincia di  confine,  dove  ha  inizio il viaggio  in  territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da una agenzia di servizi a cio' delegata  dagli  interessati;  in  tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre  che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita'  del  trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di  percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine.

Art. 11
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale di Governo che ha  ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario,  le  altre  Prefetture  - Uffici  territoriali  di  Governo  competenti  per  territorio  sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessita'  e  le  urgenze
prospettate in relazione alle  condizioni  locali  e  generali  della circolazione,  conduce  l'istruttoria  della  richiesta  in  base  ai seguenti criteri:
a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia, ed  in  particolare  dei  tempi  necessari per  le   operazioni   di traghettamento;
c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori di strade;
e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura  - Ufficio territoriale di Governo nel cui territorio di  competenza  ha sede l'impresa che esegue  il trasporto,  la  Prefettura  -  Ufficio territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio  deve fornire il proprio preventivo benestare.
3. La Prefettura - Ufficio  territoriale  di  Governo,  al  termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre alle circostanziate motivazioni, sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati alla circolazione;
c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in deroga;
d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga;
e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che comprenda  la  fase  del trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d), nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e' ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale di Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il  termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,  a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
5.  Le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  di  Governo  nel   cui territorio ricadano posti di confine possono  autorizzare,  anche  in via permanente, alla circolazione durante i  periodi  di  divieto,  i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

Art. 12
Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per  il  trasporto  di  merci pericolose  ADR,  e'  vietato  per qualunque  quantita'   di   merce trasportata, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima  del veicolo, oltreche' nei giorni  di  calendario  indicati  all'art. 2,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle  ore  0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto  di  merci pericolose e' consentito nei seguenti casi:
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio, ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere  data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale  di  Governo  nel cui territorio di competenza ha inizio il  viaggio  o  l'ingresso  in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di  veicoli  di
seguito elencati, anche se circolano scarichi: militari e delle forze di polizia;
militari appartenenti a forze  armate  straniere  e  civili  da queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza militare  in  base  ad  accordi internazionali,  purche'  muniti  di apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare competente;
civili, commissionati dalle forze armate, muniti del  documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale  2  settembre  1977 integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal comando militare competente;
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di  fuochi  artificiali rientranti nella IV  e  V  categoria, previste nell'allegato  A  al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773, delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi temporali  richiesti,  previa  verifica  di compatibilita'  con   le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai  cantieri  di  opere  di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi temporali richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle  esigenze  urgenti  in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto  di tutte le  normative  vigenti,  lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi temporali richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di  merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima  autorizzata  non superiore a 7,5 t, e' consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base  ai  casi  di  esenzione parziale  o   globale   individuati   nelle   seguenti   sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.6
1.7.1.4
b) trasporto  di  merci  pericolose  in  base  alle  disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita'  limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato  A dell'accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in base alla disciplina individuata nel  capitolo  3.5  dell'Allegato  A dell'accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di  cui  al  comma  3, lettere da  a)  a  d),  con  veicoli  di  massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto  di  cui  al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi  e'  disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).

Art. 13
Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova

1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di  idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico,  l'orario  di  inizio  del divieto  di  cui  all'art.  2  e' posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti al  porto  di  Genova,  muniti  di  idonea documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.

Art. 14
Disposizioni finali e di coordinamento

1. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel  presente  decreto  e provvedono   a   darne   conoscenza   alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.
3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in  data  28 novembre  2013,  sara'  verificata,  la  possibilita'  di   apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019
Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, reg. n. 1, foglio n. 3638



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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