Semaforo Verde Normativa nazionale Decreto 12 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 133 del 10/06/2017)
Decreto 12 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 133 del 10 giugno 2017)
*Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.*
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consigliodel29aprile1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,recepitacon il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Vista la direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003, che modifica la su indicata direttiva 1999/37/CE, recepitacon il decreto del Ministrodelleinfrastruttureedeitrasporti19 novembre 2004, pubblicato nelsupplementoordinarioallaGazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005;
Vistaladirettiva2014/46/UEdelParlamentoeuropeoedel Consiglio del 3 aprile 2014, chemodifica larichiamatadirettiva 1999/37/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:«Nuovo codice della strada», e, in particolare,l'art.93,comma4,che stabilisce la competenza del Ministerodelleinfrastruttureedei trasporti a decretare in materia diprocedureedidocumentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' deglielementi da indicare nella carta di circolazione, e l'art. 229chedelegai Ministri della Repubblica arecepire,secondolecompetenzeloro attribuite,ledirettivecomunitarieconcernentilematerie disciplinate dallo stesso codice;
Ritenutoopportunotrasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/46/UE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000
1. Al decreto del Ministro dei trasportiedellanavigazione14 febbraio 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1,sonoaggiunte,infine,leseguenti lettere:
«e) sospensione: unperiododitempoduranteilqualeun veicolo non e' autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso il quale, sempre che siano venute meno le ragioni dellasospensione, il veicolo puo' essere nuovamente autorizzato a circolare senza che cio' comporti una nuova procedura di immatricolazione;
b) all'art. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4. I dati di tutti iveicoliimmatricolatisonoregistrati elettronicamente. Tali dati comprendono:
a) tutti glielementiobbligatoridicuialpuntoII.5 dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6(V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegatoIoi datidelcertificatodiconformita'previstinelladirettiva 2007/46/CE, ove possibile;
c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformita' alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validita'del certificato di revisione.
5. Nell'ambito del presente decreto, ai finideltrattamentodei dati personali, siapplicanoledisposizionidicuialdecreto legislativo 30 giugno2005,n.196,esuccessivemodificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati tecnici deiveicolisonomessiadisposizionedelle autorita' competenti o dei centri di controllo ai fini deicontrolli tecnici periodici. Al fine dievitareusiimpropri,ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento peritrasporti terrestri, la navigazione, gli affarigeneraliedilpersonale- Direzione generale per la Motorizzazione puo' limitarel'utilizzoe la diffusione dei predetti dati.»;
c) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis
1.Qualoral'autorita'competentericevalanotificadiun controllo tecnico periodico da cui risultachel'autorizzazionead utilizzare un determinato veicolo su strada e' stata sospesa ai sensi dell'art. 9 delladirettiva2014/45/UE,talesospensionee' registrata elettronicamente e il veicolo in questionee'sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione e' efficace finoa quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suoutilizzo nella circolazione stradale e' nuovamente autorizzato senza ritardi e senza che sia necessaria unanuovaproceduradiimmatricolazione. L'autorita' competente adotta misure volte a facilitare l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di unveicololacui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradalepubblicasiastata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione acircolare sulla rete stradale pubblica tra il luogodellariparazioneedil centro di controllo al fine del controllo tecnico.
2. In casoditrasferimentodellaproprieta'delveicolo,si applicano le disposizioni di cui all'art. 94,comma2deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso in cui l'autorita' competente ricevaunanotificain base alla quale il veicolo e' stato dichiarato veicolo fuoriuso,a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003,n.209esuccessive modificazioni, l'immatricolazione di tale veicoloe'cancellatain modopermanenteetaleinformazionee'inseritanelregistro elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.»;
d) all'art. 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma3,della direttiva 2014/45/CE, e' riconosciuta,inlineadiprincipio,la validita' del certificato di revisione in casoditrasferimentodi proprieta' del veicolo che abbia un validoattestatodelcontrollo tecnico periodico.»;
e) al puntoII.6dell'allegatoIe'aggiunta,infine,la seguente lettera:
«(X) l'attestato di superamento del controllo tecnico, ladata del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validita'.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto siapplicanoadecorrere dal 20 maggio 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tuteladelterritorioedel mare, reg. n. 1, foglio n. 1959
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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