Decreto 12 maggio 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 12 maggio 2017
(pubblicato in G.U. n. 133 del 10/06/2017)

Decreto
12 maggio 2017
(pubblicato in G.U. n. 133 del 10 giugno 2017)
*Recepimento della direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.*

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


 
 
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio  del  29  aprile  1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Vista la direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003, che modifica la su indicata direttiva 1999/37/CE, recepita  con il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  19 novembre 2004, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005;
Vista  la  direttiva  2014/46/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 3 aprile 2014, che  modifica la  richiamata  direttiva 1999/37/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:  «Nuovo codice della strada», e, in particolare,  l'art.  93,  comma  4,  che stabilisce la competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti a decretare in materia di  procedure  e  di  documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonche' degli elementi da indicare nella carta di circolazione, e l'art. 229  che  delega  i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le  competenze  loro attribuite,  le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Ritenuto   opportuno   trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/46/UE;
 
 
Adotta
 
il seguente decreto:
 
 
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000
 
 
 1. Al decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  14 febbraio 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'art. 2, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti lettere:
    «e) sospensione: un  periodo  di  tempo  durante  il  quale  un veicolo non e' autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso il quale, sempre che siano venute meno le ragioni della  sospensione, il veicolo puo' essere nuovamente autorizzato a circolare senza che cio' comporti una nuova procedura di immatricolazione;
    f) cancellazione  di  una  immatricolazione:  la  cancellazione dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  un  veicolo  sulla  rete stradale.»;
  b) all'art. 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «4. I dati di tutti i  veicoli  immatricolati  sono  registrati elettronicamente. Tali dati comprendono:
      a) tutti gli  elementi  obbligatori  di  cui  al  punto  II.5 dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6  (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;
      b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegato  I  o  i dati  del  certificato  di  conformita'  previsti   nella   direttiva 2007/46/CE, ove possibile;
      c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformita' alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validita'  del certificato di revisione.
5. Nell'ambito del presente decreto, ai fini  del  trattamento  dei dati personali, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno  2005,  n.  196,  e successive  modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati tecnici dei  veicoli  sono  messi  a  disposizione  delle autorita' competenti o dei centri di controllo ai fini dei  controlli tecnici periodici. Al fine di  evitare  usi impropri,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  i  trasporti terrestri, la navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale  - Direzione generale per la Motorizzazione puo' limitare  l'utilizzo  e la diffusione dei predetti dati.»;
  c) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
    «Art. 3-bis
1.  Qualora  l'autorita'  competente  riceva  la  notifica  di   un controllo tecnico periodico da cui risulta  che  l'autorizzazione  ad utilizzare un determinato veicolo su strada e' stata sospesa ai sensi dell'art. 9 della  direttiva  2014/45/UE,   tale   sospensione   e' registrata elettronicamente e il veicolo in questione  e'  sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione e' efficace fino  a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.  Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suo  utilizzo nella circolazione stradale e' nuovamente autorizzato senza ritardi e senza che sia necessaria una  nuova  procedura  di  immatricolazione. L'autorita' competente adotta misure volte a facilitare l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di un  veicolo  la  cui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica  sia  stata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a  circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo  della  riparazione  ed  il centro di controllo al fine del controllo tecnico.
2. In caso  di  trasferimento  della  proprieta'  del  veicolo,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 94,  comma  2  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso in cui l'autorita' competente riceva  una  notifica  in base alla quale il veicolo e' stato dichiarato veicolo fuori  uso,  a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.  209  e  successive modificazioni, l'immatricolazione di tale veicolo  e'  cancellata  in modo  permanente  e  tale  informazione  e'  inserita  nel   registro elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.»;
  d) all'art. 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma  3,  della direttiva 2014/45/CE, e' riconosciuta,  in  linea  di  principio,  la validita' del certificato di revisione in caso di  trasferimento  di proprieta' del veicolo che abbia un valido  attestato  del  controllo tecnico periodico.»;
  e) al punto  II.6  dell'allegato  I  e'  aggiunta,  in  fine,  la seguente lettera:
    «(X) l'attestato di superamento del controllo tecnico, la  data del prossimo controllo o la data di scadenza del certificato in corso di validita'.».
 
 
Art. 2
Entrata in vigore
 
 
1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere dal 20 maggio 2018.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 12 maggio 2017
 
Il Ministro: Delrio
 
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1959
 



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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