DECRETO 12 ottobre 2015 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2015
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 12 ottobre 2015
(pubblicato in G.U. n. 256 del 03/11/2015)

Decreto
12 ottobre 2015
(pubblicato in G.U. n. 256 del 03 novembre 2015)

*Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.*.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti, la navigazione
gli affari generali ed il personale

Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina  delle autoscuole;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e successive modifiche e integrazioni  concernente la classificazione degli autoveicoli;
Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e successive modifiche e integrazioni  concernente la classificazione dei rimorchi;
Visto l'art. 203 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, che  al comma 2, elenca i veicoli classificati per uso speciale  e,  inoltre, alla lettera ii) stabilisce che oltre a quelli espressamente indicati nella norma, possono essere  riconosciuti  anche  «altri  autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee  per  l'uso  speciale  dal Ministero dei trasporti e  della  navigazione  (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive  modifiche  e integrazioni;
Visto l'art. 7-bis, comma 5 del decreto del Ministro dei  trasporti e  della  navigazione  17  maggio  1995,   n.   317, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che «I veicoli utili  al conseguimento delle patenti di guida di categoria  C,  CE,  D  e  DE, attrezzati conformemente  alle  disposizioni  emanate  dal  Capo  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai
sensi dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale  ai  sensi  dell'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285. Le disposizioni di cui al periodo  precedente  si  applicano  ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di  guida  di  categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad  un centro di istruzione automobilistica ...;  
Tenuto conto della necessita' di provvedere ad emanare disposizioni conformi al disposto normativo di cui al citato art. 7-bis,  comma  5 del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della   navigazione individuando le caratteristiche dei veicoli  delle  autoscuole  delle categorie M2, M3, N2, N3, O2,  O3  e  O4  al  fine  di  classificarli veicoli per uso speciale;

Decreta:

Art. 1
Caratteristiche dei veicoli ad uso speciale autoscuola

1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.
2. Sono considerati per uso speciale  autoscuola  i  veicoli  delle categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno  per la frizione e per  il  freno,  se  dotati  di  cambio  manuale  quale definito dall'allegato  II, lettera  B,  punto  5.1.1,  del  decreto legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2  e'  annotata l'installazione  dei  doppi  comandi  e  deve essere  iscritto  «uso speciale autoscuola».
4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie  O2, O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4  deve  essere indicato «uso speciale autoscuola. rimorchio abbinabile esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015

Il Capo del Dipartimento: Fumero


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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