Decreto 13 giugno 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 13 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 177 del 31/07/2017)

Decreto
13 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 177 del 31 luglio 2017)

*Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', modalita' di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale*.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285, «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici atti all'accertamento ed  al  rilevamento  automatico
delle violazioni alle norme di circolazione;
 Visto l'art. 192 del decreto del  Presidente della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  codice  della  strada»,  e successive   modificazioni,   che disciplina   la   procedura   per   conseguire    l'approvazione    o l'omologazione anche dei dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
 Visto l'art. 142  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocita';
 Visto l'art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti  generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento  della  osservanza  dei limiti di velocita';
 Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29  ottobre  1997 recante   «Approvazione   di   prototipi   di   apparecchiature   per l'accertamento  dell'osservanza  dei limiti  di  velocita'  e   loro modalita' di impiego»;
 Visto l'art. 201 del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  che disciplina la notificazione delle  violazioni,  come  modificato  dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della  legge  29  luglio 2010, n. 120;
 Visti in particolare il comma 1-bis del richiamato  art.  201,  che elenca sotto le lettere  da  a)  a  g-bis)  i  casi  in  cui  non  e' necessaria la contestazione immediata della violazione;  ed  i  commi 1-ter ed 1-quater, che prevedono che per i casi sotto le lettere  b), f), g) e g-bis) non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate  o  approvate,  e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n.  285 del 1992, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,   n.   121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto  2002,  n.  168, che individua le tipologie di strade  lungo  le  quali  e'  possibile effettuare il rilevamento  a  distanza  e  in  modo  automatico,  tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142  del  decreto  legislativo  n.  285  del   1992,   e   successive modificazioni;
 Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella  legge  2  ottobre  2007,  n.  160,  recante disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007, recante «Attuazione  dell'art. 3, comma 1, lettera b) del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»;
 Visto l'art. 25  della  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;
 Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 113, depositata  il 18 giugno 2015, che ha dichiarato  incostituzionale,  in  riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  l'art.  45,  comma  6,  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle  violazioni  ai limiti di  velocita'  siano  sottoposte  a  verifiche  periodiche  di funzionalita' e di taratura;
 Visto l'art. 117, comma 2,  lettera  r),  della  Costituzione,  che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di  pesi  e misure;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  con il  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
 Vista la legge 11 agosto 1991, n.  273,  recante  «Istituzione  del sistema nazionale di taratura, che definisce gli istituti metrologici primari, i campioni nazionali ed i centri di taratura»;
 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche  agricole  e  forestali, dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, della difesa, 22 dicembre  2009,  con  il  quale  ACCREDIA  e'  stata designata quale unico  organismo  nazionale  autorizzato  a  svolgere attivita' di accreditamento, in applicazione dell'art. 4 della  legge 23 luglio 2009, n. 99;
 Visti gli atti di indirizzo n.  1/01106  e  n.  1/01116,  approvati dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2016 e  accolti dal Governo;
 Considerato che in attesa della modifica dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992 si rende opportuno dare  comunque attuazione  al  disposto  della  sentenza  n.  113/2015  della  Corte costituzionale;
 Considerato  che  in  sede  di  approvazione  del  prototipo  delle apparecchiature  per  l'accertamento  delle  violazioni  dei   limiti massimi di velocita'  i  competenti  uffici  del  ministero,  pur  in assenza di specifiche norme di riferimento, hanno  comunque  imposto, nei decreti di approvazione dei prototipi, la necessita' di verifiche periodiche, in maniera esplicita ovvero con rinvio al rispetto  delle prescrizioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione;
 Considerato, in particolare, che per le  apparecchiature  destinate  ad operare in modalita' automatica, senza l'ausilio degli  organi  di polizia stradale, fin dall'anno 2003 e' stata prescritta la  verifica periodica con cadenza almeno annuale, mentre per un  limitato  numero  di  dispositivi,  destinati  a  funzionare  esclusivamente  sotto  il diretto controllo  degli  organi  di  polizia  stradale,  sono  state ritenute sufficienti le verifiche di funzionalita' e i  controlli  da eseguirsi ogni qual  volta  il  dispositivo  viene  messo  in  opera, comprese le eventuali procedure  di  autodiagnosi  che  escludono  il funzionamento in caso di errori di installazione o di  puntamento,  e le operazioni di manutenzione e verifica prescritte nei manuali d'uso e manutenzione;
 Attesa la necessita' di uniformare i comportamenti dei  costruttori dei dispositivi ed apparecchiature di che trattasi, e degli organi di polizia stradale interessati all'uso dei medesimi;
 Sentito l'avviso del Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ha  il  compito di coordinare i servizi  di  polizia  stradale  da  chiunque  svolti, espresso nella nota n.  300/A/1692/17/144/5/20/3,  in  data  2  marzo 2017, del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione  centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle  comunicazioni  e  per  i reparti speciali della Polizia di Stato;
 Sentito il parere della Assemblea generale del Consiglio  superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 19, reso  nell'adunanza  del 21 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1

Nelle  more  della  emanazione   di   specifiche   norme   per   la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei  dispositivi,  delle apparecchiature  e  dei  mezzi  tecnici  per   l'accertamento   delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita',  si   procede   alla approvazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del decreto sopra richiamato.

Art. 2

Tutti i  decreti  di  approvazione  del  prototipo,  ove  non  gia' previsto, devono intendersi modificati con  l'aggiunta  del  seguente periodo: «Il presente dispositivo/sistema, per  l'accertamento  delle violazioni dei limiti massimi di velocita', deve essere sottoposto  a verifiche periodiche di  funzionalita'  e  di  taratura  con  cadenza almeno annuale».

Art. 3

Le  procedure  per  eseguire  l'approvazione  del  prototipo  e  le verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura dei  dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici  per l'accertamento  delle violazioni dei  limiti  massimi  di  velocita',  e  le  modalita'  di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale,  sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del  presente decreto.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto,  inerenti  le  procedure  per l'approvazione dei prototipi, si applicano per le nuove  approvazioni le cui domande sono presentate  a decorrere  dalla  data  della  sua pubblicazione.

Art. 5

L'impiego  dei  dispositivi,  delle  apparecchiature  e  dei  mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni  dei  limiti  massimi  di velocita', per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi  dell'art.  192,  comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non  sia stata  eseguita  volontariamente  la  procedura   di   taratura,   e' subordinato alla esecuzione con  esito  positivo  della  medesima,  a decorrere  dalla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto.  I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita' che,  alla  data  di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure  e  disposizioni, sono soggetti alle disposizioni  del presente  decreto  dalla  prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Considerato che verifiche di  funzionalita'  sono  comunque eseguite ogni  volta   che   si   dispone l'impiego   di   dispositivi,   di apparecchiature  e  di  mezzi  tecnici   per   l'accertamento   delle violazioni dei limiti massimi di velocita', le stesse  devono  essere eseguite secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto  entro  il medesimo termine del periodo precedente.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2017
Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio  controllo  atti  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti,  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2838


********************************************************* allegato ***************************************************************************

Capo 1
Generalita'

1.1 Ai fini delle presenti disposizioni il termine  «dispositivo» si intende come  sinonimo  dei  termini  «apparecchiatura»  e  «mezzo tecnico»; il termine «sistema» si intende come insieme  operativo  di  piu'   dispositivi.   I   dispositivi   e   i    sistemi    impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi  di  velocita', sono soggetti ad approvazione del prototipo ai  sensi  dell'art.  45, comma 6, del Nuovo codice della  strada  (nel  seguito  «Codice»),  e dell'art. 192, comma 3, del connesso regolamento di esecuzione  e  di attuazione (nel seguito «regolamento»). Oltre a quanto prescritto nel seguito, i dispositivi e i sistemi devono rispondere  alle  normative
di settore per la specifica categoria  di  strumenti  o  funzioni  in quanto applicabili.
1.2. Essi  possono  essere  approvati  per  il  funzionamento  in modalita' istantanea (misura della velocita' istantanea,  puntuale  o su piccola base), oppure in modalita' media (misura  della  velocita' media su base estesa); possono inoltre essere  approvati  anche  come idonei al rilevamento in caso  di  passaggio  contemporaneo  di piu'
veicoli. La procedura di approvazione  del  prototipo  prevede  anche verifiche di taratura e  verifiche  di  funzionalita',  da  eseguirsi anche congiuntamente:
     a) nel caso di misura della velocita' istantanea:
       - sul prototipo del dispositivo, sia per la taratura che  per la funzionalita';
     b) nel caso di misura della velocita' media:
       - sul prototipo per la funzionalita';
       - sul sistema installato  su  una  tratta  campione,  per  la funzionalita' e per la taratura.
   1.3 Per «prototipo» deve intendersi, escludendo  gli  adattamenti verso l'esterno resi necessari dalle condizioni locali di impiego:
     a) nel caso di misura della velocita' istantanea:
       - il singolo dispositivo nella sua configurazione invariante, che concentra in se'  le  funzioni  essenziali  tese  al  rilevamento dell'infrazione;
     b) nel caso di misura della velocita' media:
       - il singolo  modulo  nella  sua  configurazione  invariante, costituito dai diversi elementi assolventi alle diverse funzioni  cui e' destinato, replicabile indefinitamente per comporre il sistema.
   1.4 L'individuazione del prototipo e' effettuata anche attraverso la documentazione tecnica depositata contestualmente alla domanda  di approvazione, ivi compresa la descrizione  del  software  predisposto per l'accertamento della violazione, ed ogni altro elemento  ritenuto necessario dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 192, comma 2, del regolamento.
  1.5 Ogni esemplare dei  dispositivi  approvati,  e  ogni  sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso  di velocita' media,  deve  essere sottoposto  a  verifica  iniziale  di funzionalita' e taratura prima di essere posto in esercizio. Dopo  un anno  dalla  esecuzione  della  verifica  iniziale  di  taratura,   e
successivamente con cadenza almeno annuale,  su  ogni  dispositivo  o sistema in uso dovranno essere eseguite le  verifiche  periodiche  di funzionalita' e di taratura di cui al Capo 2.

Capo 2
Verifiche iniziali e periodiche

  2.1 Le verifiche di funzionalita' e  di  taratura  sul  prototipo devono  essere  eseguite  al  fine  di  determinare  l'idoneita'  del dispositivo o del sistema a svolgere  il servizio  richiesto,  prima della  sua  approvazione.  Le  verifiche  iniziali  e  periodiche  di funzionalita' e di taratura devono essere eseguite per accertare  che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondano  a  quelle  del prototipo approvato. Per i dispositivi o sistemi che  sono  approvati per piu' di una modalita' di funzionamento (ad esempio per  velocita' istantanea in modalita' stazionaria o in movimento,  con  rilevamento in avvicinamento o in allontanamento, per rilevamento della velocita' istantanea o media, etc.) le verifiche di  funzionalita'  e  taratura devono essere effettuate in relazione alle modalita' di funzionamento del dispositivo o sistema adottate dall'organo  di  polizia  stradale che impiega i medesimi.
   2.2 Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono  essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da  soggetti  che operano in conformita' ai requisiti della norma  UNI  CEI  EN  ISOIEC 17025:2005  (e  future  revisioni)  come  laboratori   di   taratura, accreditati da  ACCREDIA  o  da  altri  organismi  di Accreditamento firmatari  a  livello   internazionale   degli   accordi   di   mutuo riconoscimento.
   2.3  Le  verifiche  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del prototipo  devono  essere  eseguite  da  soggetti  terzi  accreditati secondo quanto prescritto al  punto  2.2. Le  verifiche  iniziali  e periodiche di taratura possono essere eseguite anche dal produttore o dall'utilizzatore, purche' accreditato secondo quanto  prescritto  al punto 2.2. Nel caso in  cui  non  risultassero  accreditati  soggetti terzi le verifiche di taratura in fase di approvazione possono essere eseguite anche da  produttori  o utilizzatori, purche'  accreditati secondo quanto prescritto al punto 2.2, e le operazioni  di  taratura svolte in occasione di una visita ispettiva da  parte  dell'organismo
unico nazionale ACCREDIA.
   2.4 Le verifiche di funzionalita' in  fase  di  approvazione  del prototipo sono eseguite secondo le indicazioni del competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  che  ne  valuta l'esito. Le verifiche iniziali e  periodiche  di  funzionalita'  sono eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica iniziale e periodica di  taratura,  nel corso della prima utilizzazione del dispositivo o del sistema dopo la taratura dello stesso.
   2.5 Nel corso delle verifiche di taratura (iniziali e periodiche) deve  essere  valutata  la  precisione  delle  misure  eseguite   dal dispositivo o dal  sistema,  ovvero l'errore  di  indicazione  della velocita' (istantanea o media) rilevata dal dispositivo o dal sistema rispetto ad un idoneo  sistema  di  misura  di  riferimento,  secondo
quanto prescritto dai Capi 3 e 4. Per i dispositivi e i sistemi  gia' in servizio, per i quali e' gia' operante una procedura  di  verifica periodica, la verifica di funzionalita'  e  la taratura  secondo  le presenti disposizioni  deve  essere  eseguita  all'atto  della  prima verifica periodica utile successiva alla pubblicazione  del  presente atto.
   2.6 Nel  corso  delle  verifiche  di  funzionalita'  (iniziali  e periodiche) deve essere valutata la capacita' del dispositivo  o  del sistema a fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili  da  parte degli organi di polizia stradale, nelle condizioni di normale impiego su strada aperta al pubblico passaggio, secondo quanto prescritto dal Capo 5.
   2.7  Qualora  le  verifiche  di  taratura  o  di   funzionalita', rispettivamente in fase di approvazione del  prototipo  o  nel  corso delle verifiche iniziali o periodiche, abbiano dato esito negativo, i dispositivi o i sistemi non possono essere approvati,  ovvero  devono essere   posti   immediatamente   fuori    servizio,    per    essere
successivamente  ripristinati  a  cura  del  produttore,  ovvero   da soggetto a cio' abilitato, e sottoposte a nuova verifica (iniziale  o periodica a seconda del caso applicabile) secondo quanto indicato dai punti 2.2 e 2.3. Analogamente si procede in caso di  manomissione  di eventuali sigilli, di danneggiamento del dispositivo o del sistema, o di  sostituzione  o  riparazione  di  elementi  della  configurazione invariante del dispositivo o sistema essenziali ai fini della misura, e qualora sorga il ragionevole dubbio che gli stessi non  siano  piu' idonei al servizio.
   2.8 Gli utilizzatori dei  dispositivi  o  dei  sistemi  impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', e i soggetti intestatari dei relativi decreti di approvazione,  devono mettere i  laboratori  di  taratura  incaricati  delle  verifiche  di taratura (iniziali e periodiche) nelle condizioni di  poter  eseguire le verifiche stesse.

Capo 3
Taratura dei dispositivi operanti in modalita' istantanea (puntuale o su piccola base)

  3.1 Per i dispositivi che rilevano  la  velocita'  istantanea  le verifiche di taratura  devono  essere  eseguite  su  un  campione  di rilevamenti di velocita' uniformemente distribuiti da 30 km/ora a 230 km/ora (oppure nel campo di misura o di utilizzo del  dispositivo  in verifica), utilizzando sistemi di misura di riferimento in  grado  di
tarare con incertezza estesa (con probabilita' di copertura  al  95%) non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h, e  a  0,5 km/h  per  velocita'  fino  a  100  km/h.  I  sistemi  di  misura  di riferimento devono garantire la riferibilita' metrologica al  Sistema SI delle unita' di misura.
   3.2  Le  verifiche  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su  pista  o  su strada non aperta al pubblico passaggio; le velocita' del veicolo  in transito (oggetto di misura da parte  del  prototipo)  devono  essere distribuite  uniformemente  fra  i  30  km/h e i 230  km/ora, con incrementi tra un valore e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere  compreso  fra  un minimo di 100 ed un massimo di 200.  Per le  verifiche  di  taratura periodiche  successive  a  quella  iniziale,  il  numero  totale  dei rilevamenti puo' essere compreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100.
   3.3 Le verifiche  di  taratura  periodiche  successive  a  quella iniziale:
     - devono essere effettuate nel luogo di installazione nel  caso di dispositivi inamovibili;
     - possono essere effettuate nel luogo di installazione nel caso di installazioni fisse.
Le velocita' dei veicoli in transito  devono  essere  distribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella  tratta  lungo  la quale e' installato il dispositivo; il numero totale dei  rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200.
   3.4 Il dispositivo sottoposto a verifica e il sistema  di  misura di riferimento devono essere  posizionati  in  modo  da  eseguire  le misure in un punto o in una zona coincidenti, o almeno in punti molto prossimi fra loro. I valori della velocita' rilevati dal  sistema  di misura di riferimento devono essere espressi in km/ora,  arrotondando
la seconda cifra dopo la virgola.
  3.5 Le  verifiche  di  taratura  successive  a  quella  iniziale, eseguite da un laboratorio accreditato come indicato  al  punto  2.2, possono essere effettuate anche mediante simulazione di  passaggi  di veicoli a varie velocita'; il sistema di riferimento deve  essere  in grado di generare velocita' tra i 30 km/h  ed  i  230  km/h  con una incertezza non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h. Le misure  devono  essere effettuate simulando  le velocita'  tra  30  km/h  e  230  km/h  con incrementi di 20 km/h; per  ogni  velocita'  simulata  devono essere eseguite tra un minimo di 50 ed un massimo di 100 misure.
   3.6  L'indicazione  della  velocita'  fornita   dal   dispositivo  sottoposto a verifica  di  taratura,  in  fase  di  approvazione  del prototipo e di taratura iniziale, deve avere un  errore  rispetto  al istema di misura di riferimento non superiore all'1%  per  la  media delle misure, ed un errore non  superiore  al  3%  per  ogni  singola misura nel caso di velocita' superiori a 100 km/h, ovvero  a  1  km/h per la media delle misure, e a 3 km/h per  ogni  singola  misura  nel caso di velocita' fino a 100 km/h (si veda Tabella  1  riassuntiva).
Nel valutare la  precisione  del  dispositivo  si  deve  tener  conto dell'incertezza di taratura del sistema  di  misura  di  riferimento, come ricavabile dal suo certificato di taratura.
  3.7 Nel caso di verifiche di  taratura  periodiche  successive  a quella iniziale, gli errori di cui al punto 3.6 non  devono  superare l'1,5% o 1,5 km/h per la media delle misure, e il 4%  o  4  km/h  per ogni singola misura (si veda Tabella 1 riassuntiva).

Tabella 1: Errori massimi sulla indicazione del dispositivo (modalita' istantanea). Parte di provvedimento in formato grafico

   3.8 Utilizzando tutte le cifre significative fornite o rilevabili dal dispositivo sottoposto a verifica, e quelle fornite  dal  sistema di misura di riferimento arrotondate come prescritto al punto 3.4, si procede al calcolo del rapporto tra la misura fornita dal dispositivo e quella del sistema di misura di riferimento, arrotondando la  terza cifra dopo la virgola, ovvero dell'errore, inteso come differenza tra la  misura  del  dispositivo  e  quella  del  sistema  di  misura  di riferimento,  arrotondando  la  prima  cifra  dopo  la  virgola.   Le prescrizioni dei punti 3.6 e 3.7 si considerano soddisfatte quando:
     a) per la verifica iniziale:
       - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,030 e  0,970, ovvero gli errori tra
       -3,0 km/h e +3,0 km/h per ogni singola misura;
       - la media di tutti i rapporti  calcolati  sia  compresa  fra 1,010 e 0,990, ovvero di tutti gli errori tra -1,0 km/h e +1,0 km/h;
     b) per le verifiche successive alla prima:
       - i rapporti calcolati risultino compresi fra 1,040 e  0,960, ovvero gli errori tra
       -4,0 km/h e +4,0 km/h, per ogni singola misura;
       - la media di tutti i rapporti  calcolati  sia  compresa  fra 1,015 e 0,985, ovvero di tutti gli errori tra -1,5 km/h e +1,5 km/h.
  3.9 E' ammesso che l'1,0% degli errori rilevati non  rientri  nei limiti dei valori prescritti al punto 3.8,  purche'  i  limiti  della media non siano superati; in tal caso il numero delle  misure  potra' essere elevato dal minimo al valore  piu'  basso  necessario  per  la verifica della percentuale  consentita,  comunque  non  superiore  ai
massimi di cui ai punti 3.2, 3.3, o  3.5.  In  nessun  caso  l'errore massimo calcolato deve risultare  superiore  al  5,0%  per  velocita' superiori a 100 km/h, o a 5,0 km/h per velocita' fino a 100 km/h.
   3.10 Se anche estendendo il numero delle prove  fino  ai  massimi consentiti vengono superati i limiti di cui ai punti 3.6, 3.7 o  3.8, l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il  dispositivo  non e' idoneo all'impiego.

Capo 4
Taratura dei sistemi operanti in modalita' media (su base estesa)

  4.1 Per i sistemi che rilevano la velocita' media,  le  verifiche di taratura devono valutare l'errore di indicazione  della  velocita' (come rilevata dal sistema gia' installato sulla tratta)  utilizzando un sistema di misura di riferimento che garantisca  la  riferibilita' metrologica al Sistema SI delle  unita'  di  misura,  con  incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%) non superiore allo 0,5% per velocita' superiori a 100 km/h, e a 0,5 km/h per velocita' fino a 100 km/h.
   4.2 Nella verifica  di  taratura  in  fase  di  approvazione  del prototipo, e nelle verifiche di  taratura  iniziali,  il  sistema  di misura  di  riferimento  deve  permettere  di  valutare  l'errore  di indicazione della velocita' media in  modo  indiretto  attraverso  la taratura:
     a) della lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni di rilevamento in  ingresso  e  in  uscita  del  sistema  oggetto  di verifica (come definita al punto 4.3), e
     b) dello sfasamento temporale tra i riferimenti locali di tempo delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica.
   4.3 La lunghezza della base di cui al punto 4.2a) e' definita dal minimo sviluppo geometrico della tratta,  computato  lungo  il  bordo destro della corsia di marcia piu' a destra quando ci  si  trova  sul lato destro, e sul bordo sinistro della corsia piu' a sinistra quando ci si trova sul lato sinistro, a prescindere dal numero di  corsie  e dal  verso  di  percorrenza  come  schematicamente  rappresentato  in figura. Gli estremi  della  base  devono  essere  individuati,  anche mediante riferimenti fissi, e coincidere preferibilmente  con  l'asse del campo di ripresa delle eventuali telecamere.


Nota: Per eseguire questa operazione  e'  necessario  quindi  non misurare un'unica linea continua dall'inizio alla fine  della  tratta ma piu' porzioni di tratta in quanto  tra due  curve  con  direzioni diverse (ad  esempio  una  a  destra  e  l'altra  a  sinistra)  sara' necessario  spostarsi  sul  lato  opposto.   Questa   operazione   di spostamento puo' essere eseguita in un  qualsiasi  punto  in  cui  la tratta e' rettilinea tra due curve.
   4.4 La lunghezza della base di  cui  al  punto  4.3  deve  essere rilevata  utilizzando  un  sistema  di  misura  di  riferimento   che garantisca la riferibilita' metrologica al Sistema SI delle unita' di misura, con incertezza estesa (con probabilita' di copertura al 95%), non superiore allo 0,3%.
   4.5 Lo sfasamento temporale di cui al punto 4.2b) e' lo scarto di tempo tra i riferimenti  (base  tempi/orologio  del  sistema)  locali delle due stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verifica, valutato attraverso la misurazione dello scarto di tempo di ogni singolo riferimento locale rispetto alla scala di tempi nazionale UTC (IT).
   4.6 Le misurazioni di cui al punto 4.5 devono essere eseguite  ad intervalli non superiori a 5 minuti su un periodo di almeno 2 giorni.
   4.7 Nella verifica periodica di taratura il sistema di misura  di riferimento deve permettere di valutare l'errore di indicazione della velocita' media:
     - in modo indiretto come al  punto  4.2.  L'eventuale  taratura della lunghezza della base deve essere  ripetuta  solo  nel  caso  di modifiche dello sviluppo geometrico della tratta;
     - in modo diretto, attraverso la taratura della velocita' media rilevata dal sistema oggetto di verifica. In tal caso,  le  velocita' rilevate  dal  sistema  di  misura  di  riferimento   devono   essere distribuite pressoche' uniformemente tra quelle permesse nella tratta interessata:  il  numero  totale  dei  rilevamenti  non  deve  essere
inferiore  a  25,  impegnando  in  modo  casuale  tutte   le   corsie disponibili.
   4.8 L'indicazione  della  velocita'  media  fornita  dal  sistema sottoposto a verifica  di  taratura,  in  fase  di  approvazione  del prototipo, e nelle verifiche di  taratura  iniziali,  deve  avere  un errore rispetto al sistema di misura di riferimento non superiore  al 3% per velocita' superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a 3  km/h
per velocita' fino a 100 km/h.
   4.9 L'indicazione della velocita' media fornita dal sistema nelle verifiche di taratura periodiche deve avere  un  errore  rispetto  al sistema di misura di riferimento non superiore al  4%  per  velocita' superiori a 100 km/h, ovvero non superiore a  4  km/h  per  velocita' fino a 100 km/h.
   4.10 Nel valutare la precisione del  sistema  come  riportato  ai punti 4.8 e 4.9 si deve tener conto dell'incertezza di  taratura  del sistema di misura di riferimento.
   4.11  Se  vengono  superati  i  limiti  dei  punti  4.8,  e  4.9, l'approvazione del prototipo e' respinta, ovvero il  sistema  non  e' idoneo all'impiego.

Capo 5
Funzionalita' dei dispositivi e dei sistemi

  5.1 Ferme restando  le  normali  attivita'  di  manutenzione  e/o revisione di ogni dispositivo o sistema come  previste  nei  relativi manuali d'uso e manutenzione, le verifiche di funzionalita'  dovranno comprendere:
     - una verifica dell'integrita' del dispositivo o sistema, degli eventuali sigilli e delle iscrizioni regolamentari;
     - le ulteriori verifiche previste dal produttore  e  prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, oltre a quanto di seguito indicato.
  5.2 In sede di approvazione del prototipo, deve essere verificata la capacita' del dispositivo, o del sistema e  dei  suoi  componenti, di:
     - attribuire correttamente  le  misure  effettuate  ai  veicoli rilevati;
   e, in quanto applicabili:
     - acquisire correttamente le immagini,
     - classificare i veicoli almeno in  macro  classi  (ad  esempio veicoli corti e veicoli lunghi),
     - riconoscere le targhe dei veicoli rilevati.
   5.3 Le verifiche di funzionalita', sia in  sede  di  approvazione del prototipo, che per le verifiche iniziali e  periodiche,  potranno essere eseguite nelle condizioni di normale impiego, su strada aperta al pubblico passaggio; dovra' essere garantito il transito casuale di veicoli sufficientemente differenziati sia per la categoria  che  per
la velocita';  e'  ammesso  che  le  condizioni  sopra  descritte  si realizzino in tempi successivi o in strade diverse secondo i casi; le prove potranno essere eseguite anche senza l'ausilio di uno strumento campione. E' in ogni caso esclusa la possibilita'  di  utilizzare  le risultanze delle verifiche di funzionalita' per l'applicazione  delle sanzioni per violazione di norme di comportamento
  5.4 E' ammesso, per una piu' esatta valutazione dei  rilevamenti, ricorrere al contemporaneo impiego di un qualsiasi sistema ausiliario di rilevazione della velocita', installato o messo in funzione  anche dopo l'esecuzione di una prima serie  di  rilevamenti;  agli  effetti della determinazione della percentuale  di  mancati  rilevamenti,  si
considerano valide le misure eseguite dopo la sua messa  in  funzione senza considerare le precedenti.
  5.5 Nel caso di funzionamento in modalita' istantanea, il  numero di rilevamenti deve essere almeno uguale al 20% di quelli indicati al punto 3.3, sia per le verifiche iniziali che per  quelle  periodiche.
Nel   caso   di   funzionamento   in   modalita'   media,   ai   fini dell'approvazione deve essere svolta  una  accurata  sperimentazione, autorizzata dai competenti uffici del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti sul sistema installato su una tratta campione, per un periodo di  almeno  6  mesi,  mentre per le verifiche iniziali  e periodiche il numero di rilevamenti deve essere almeno pari a  quello indicato al punto 3.3.
   5.6 In sede di verifiche  iniziali  e  periodiche,  si  considera inadatto il dispositivo operante in modalita' istantanea che fornisca indicazioni   palesemente   errate   o indicazioni di velocita' sensibilmente differenti dal valore misurato dall'eventuale strumento campione,  o  nessuna  indicazione,  ovvero non sia in grado di attribuire le misure di velocita' ai veicoli rilevati per  un  numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato;  e,  in  quanto applicabile:
     a) che non sia in grado di acquisire correttamente le  immagini dei veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5%  del  totale effettuato,
     b) che non sia in grado di riconoscere le  targhe  dei  veicoli per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale effettuato,
    c) che non sia in grado di classificare  i  veicoli  almeno  in macro classi per un numero di rilevamenti superiore al 10% del totale effettuato.
   5.7 In sede di verifiche  iniziali  e  periodiche,  si  considera inadatto il sistema operante in modalita' media lungo  un  tratto  di strada compreso tra due stazioni di rilevamento, in  ingresso  ed  in uscita, se:
     a) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di acquisire correttamente le  immagini  e  riconoscere  le  targhe  dei veicoli rilevati, se il sistema e' dotato di questa funzione, per  un numero di rilevamenti superiore al  5%  del  totale  dei  rilevamenti effettuati;
     b) per ognuna delle stazioni di rilevamento non sia in grado di classificare i veicoli rilevati almeno in macro classi, se il sistema e' dotato di questa funzione, per un numero di rilevamenti  superiore al 10% del totale dei rilevamenti effettuati;
     c) per l'intero tratto il sistema non sia in grado  di  operare correttamente  gli  accoppiamenti  delle  immagini  dei  veicoli   in transito sotto le due stazioni per un numero di rilevamenti superiore al 5% del totale dei rilevamenti effettuati.
   Per  corretto  accoppiamento  si  intende  che  nella  coppia  di immagini sia rappresentato lo stesso veicolo.
   5.8 Le verifiche di funzionalita'  sia  iniziali  che  periodiche sono documentate attraverso un verbale, redatto ai sensi  e  per  gli effetti dell'art. 2700 del  Codice  Civile, dall'organo  di  polizia stradale utilizzatore. Sono allegati al  presente  atto  due  modellitipo di verbale di verifica di funzionalita' (modello 1 e modello 2), che possono essere anche integrati ed adattati alle specificita'  del  dispositivo o sistema in verifica purche' coerenti con  le  finalita' del  documento.  Verbali  di  verifica  particolari possono   essere proposti ed autorizzati in sede di approvazione del prototipo.

Capo 6
Dispositivi o sistemi con caratteristiche particolari

  6.1 Per dispositivi o sistemi per i quali non sono applicabili le presenti disposizioni saranno stabilite specifiche procedure  per  le verifiche di taratura e funzionalita' da parte del competente ufficio del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sentito l'organismo unico nazionale - ACCREDIA.

Capo 7
Segnalazione e visibilita' delle postazioni di controllo

  7.1 Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale  per  il rilevamento della velocita' devono  essere  presegnalate  secondo  le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti, di concerto  con il Ministro dell'interno, 15 agosto 2007,  «Attuazione  dell'art.  3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni  urgenti  modificative  del  codice  della  strada   per incrementare i livelli di sicurezza nella  circolazione».  I  segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi ivi previsti devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla  postazione  di rilevamento della velocita', e in modo da  garantirne  il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. A  tal fine si ritiene adeguata una distanza  minima,  secondo  il  tipo  di strada,  pari  a  quella indicata  dall'art.  79,   comma   3,   del regolamento,  per  la  collocazione  dei  segnali  di   prescrizione.
Distanze diverse superiori possono essere adottate  in  relazione  al particolare andamento plano-altimetrico della strada  ed  allo  stato dei luoghi, verificando comunque che non vi siano tra il segnale o  i dispositivi,  e  il  luogo  di  effettivo  rilevamento,  intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione  del  messaggio  dopo  le
stesse, e comunque non superiori a quattro km. La ripetizione non  e' altresi' necessaria in presenza di accessi come definiti dall'art. 44 del regolamento e di diramazioni.
   7.2 I segnali stradali o i dispositivi richiamati  al  punto  7.1 sono relativi ad una informazione puntuale, pertanto non  necessitano di ripetizione ne' di indicazione di «fine». Trattandosi  di  segnali stradali  verticali  di  indicazione,  secondo  quanto  previsto  dal richiamato decreto 15 agosto 2007, e non ricorrendo le condizioni  di
cui all'art. 81, comma 1, del regolamento, non e' necessaria  neppure la loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia  nel  caso  di strade a doppio senso che in  quelle  a  senso  unico  anche  a  piu' corsie.
   7.3 Nessuna preventiva segnalazione e' prevista per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli  per  la misura della velocita' in movimento, anche ad inseguimento.
   7.4 La visibilita' delle postazioni puo' essere assicurata con la presenza, in prossimita' delle stesse, anche  congiuntamente:  da  un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b  e  111  del regolamento, secondo i casi; dalla presenza di personale in  uniforme o dell'autoveicolo  di  servizio  contraddistinto  dalle  insegne  di
istituto; dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli  di serie.
   7.5 La distanza minima di un chilometro dal segnale indicante  il limite massimo di velocita', prescritta dall'art. 25, comma 2,  della legge n. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati,  e solo nei casi (in cui e'  ammesso)  di  controllo  a  distanza  delle violazioni, quando il limite imposto e' diverso da quello fissato  in
linea generale per la categoria di strada dall'art. 142, comma 1, del Codice, o da quello  fissato  in  particolare  per  la  categoria  di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3. Se lungo il tratto di  strada su cui si eseguono i controlli sono  presenti  intersezioni  che,  ai sensi dell'art. 104 del regolamento,  impongono  la  ripetizione  del
segnale di limite massimo di velocita',  la  distanza  minima  di  un chilometro  deve  essere   misurata   dal   segnale   ripetuto   dopo l'intersezione. Poiche' la  distanza di almeno  un  chilometro  dal segnale vale sia  per  l'utilizzo  che  per  la  installazione  della postazione, nel caso  di  dispositivi  di  rilevamento che seguono l'accertamento con  veicolo  in  avvicinamento   alla   stessa,   il chilometro deve essere  misurato  rispetto  al  punto  in  cui  vieneeffettivamente rilevata la violazione e  non  rispetto al punto  di installazione del dispositivo. Nel caso  di  impiego  di  sistemi  di controllo della velocita' media tenuta dai veicoli tra  due  stazioni di rilevamento lungo un tratto di strada, la distanza  minima  di  un chilometro rispetto al segnale di limite massimo di velocita' imposto lungo il tratto, quando questo e' diverso da  quello  generale, deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione del sistema, poiche' e'   in   corrispondenza   di   quest'ultima   che   si   concretizza l'accertamento della eventuale infrazione. In questo caso non  vi  e' obbligo di rispettare la  predetta  distanza  rispetto  ad  eventuali intersezioni o svincoli consentiti, aree di servizio, di  parcheggio,
etc., ubicate dopo  la  prima  stazione  di  rilevamento,  poiche'  i  veicoli che si immettono sul tratto controllato non sono soggetti  al controllo della velocita' media.
   7.6 La distanza minima di cui al punto 7.5  non  si  applica  nei  centri abitati e quando la postazione e' presidiata dagli  organi  di polizia stradale. Non si applica altresi': rispetto  al  segnale  di limite massimo di velocita' che costituisce mera  ripetizione  di  un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui  sia  imposto  un limite massimo di velocita' uniforme diverso da  quello  generale  di cui  all'art.  142,  comma  1,  del  Codice,  in  cui  non  vi   sono intersezioni; e rispetto al segnale di limite massimo  di  velocita' ripetuto dopo una intersezione quando la velocita' massima consentita e' la stessa su tutti i rami della intersezione e la  segnaletica  di limite massimo di velocita' su tali rami e' comunque ad una  distanza di almeno un chilometro dalla postazione di rilevamento, in  modo  da garantire  tale  distanza  a  tutti  gli utenti  della   strada   in approssimazione alla postazione, quale che  sia  il  ramo  di  strada percorso. Nel caso di diverso limite massimo di velocita' anche lungo
un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore  rispetto  a quello  ripetuto  dopo  l'intersezione,  la  distanza  minima  di  un chilometro si computa dopo quest'ultimo, in modo da garantire a tutti gli utenti della  strada  in  approccio  alla  postazione  lo  stesso trattamento.
   7.7 Quando il rilevamento della velocita' e' effettuato dal  lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione  deve  essere segnalata, nelle immediate vicinanze della  stessa,  con  il  segnale riportante il  simbolo  dell'organo  di  polizia  stradale  operante, richiamato al punto 7.4, orientato in modo  da  essere  visibile dal senso di marcia sottoposto al controllo. Se l'attivita' di  controllo e'  effettuata  su  entrambi  i  sensi  di  marcia,  con  dispositivi approvati per tale utilizzo collocati su un solo lato  della  strada, la postazione deve essere segnalata con  un  segnale  di  indicazione come sopra, a doppia faccia, visibile  dalle  due  direzioni.  Se  la postazione e' presidiata da organi di polizia stradale, con  o  senza impiego di veicoli, gli stessi scelgono il senso di marcia  lungo  il quale posizionarsi. Il presegnalamento della postazione  deve  essere sempre assicurato lungo i sensi di marcia sui quali si  effettuano  i rilevamenti secondo quanto indicato al punto 7.1.
   7.8 Le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei in tutto simili  a  quelli  permanenti  e  con  le stesse  modalita'  e  distanze  di  installazione.   Possono   essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo  se la posizione dei dispositivi di rilevamento e' stata oggetto  di  una
preventiva e concordata pianificazione ed il  loro  impiego  in  quel tratto di  strada  non  e'  occasionale  ma,  per  la  frequenza  dei controlli, assuma il carattere di sistematicita'. Per la  visibilita' della postazione valgono le stesse prescrizioni dei punti 7.4 e 7.7.






Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Torna ai contenuti | Torna al menu