Semaforo Verde Normativa nazionale Decreto 15 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 175 del 28/07/2017)
Decreto 15 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 175 del 28 giugno 2017)
*Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. (Direttiva n. 293)*.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Premesso che a seguito dellemodificheoperatedaldecretodel Presidente della Repubblican.31/2013sullenormeregolamentari concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali edeitrasporti incondizionidieccezionalità,laDirezionegeneraleperla sicurezza stradale delDipartimentoperitrasporti,gliaffari generali e il personale di questo Dicastero ha emanatoledirettive prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;
Considerato che a tutt'oggicontinuanoapersisteredifformità applicativedapartedeglientiprepostial rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 16, comma 1, del connesso regolamentodi esecuzione e di attuazione (decreto del PresidentedellaRepubblica n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;
Considerato altresi' chenonsemprenelleistruttorieteseal rilascio delle autorizzazioni altransitodiveicolietrasporti eccezionali risultano verifiche circa la compatibilità deglischemi di carico previsti per lo specifico trasporto con lecaratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerarioautorizzato,
e che non sempre glientiproprietarioconcessionaridistrade dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;
Ritenutoopportuno,ancheallalucedelrecentecrollo del cavalcavia dellaSP49sullaSS36nellaProvinciadiLecco, richiamare l'attenzione di tutti isoggettiinteressatisuquanto disposto dall'art. 10, comma 10, del Nuovo Codice della strada, secondo il quale «l'autorizzazione può essere data soloquandosia compatibile con la conservazione delle sovrastrutturestradali,con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicateleprescrizionineiriguardidellasicurezza stradale»;
Ritenutoaltresì'utilerammentareiprincipaliadempimenti previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli operatori del settoreriferimentiproceduralicertichepossano contribuire a superareladiffusasituazionedidifficoltànel rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento di Lecco e lamentata da piu' parti;
Visto il parere della Conferenza unificataespressonellaseduta del 25 maggio 2017;
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo30aprile1992,n. 285;
E m a n a
la seguente direttiva in materia di autorizzazioni allacircolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
1) Catasto delle strade.
Gli entipreposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del Nuovo Codicedellastrada(nelseguitoCodice), qualora non lo abbiano già fatto, devono istituire epubblicareil catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornandoi dati relativi allostatotecnicoegiuridicodellastessa,ivi comprese le caratteristiche di percorribilità dapartedeimezzi d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni,conparticolareriferimentoalleeventuali opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli20 e 401, comma 2, del regolamento di esecuzioneediattuazionedel nuovo codice della strada (nel seguito regolamento).
Nei casi in cuilungolaretestradaledell'enteprepostoal rilasciodelleautorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, qualiadesempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzanol'interferenzatra due infrastrutture per le quali laproprietàdellestrutturenon coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, il medesimo ente dovrà richiedere ai proprietari e gestori dellestruttureuna generale indicazione di carico limite ammissibile per lestesse,in assenzao associatoaspecificheprescrizioniditransito.La percorribilitàdell'opera oltre tale limite dovrà essere puntualmenteverificatadall'enteproprietario o gestore delle strutture sullabasedelloschemadicaricoprevistotrasmesso dall'ente preposto alla autorizzazione al transito.
Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti rientranti in una prima fascia di massa complessivae/odisagoma, nel rispetto della sicurezza della circolazioneedellastabilita' delle opere d'arte.
Per tale scopo gli enti proprietari e gestori di strade possono anche costituire elenchi di stradeinteressatedapiu'frequenti transiti eccezionali, che non necessitano dispecificheepuntuali verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte diitinerario da parte degli interessati.
Al finedicostituireunelencodellestradeinteressateda frequenti transiti eccezionali suspecificipercorsieconsentire agli enti preposti al rilascio delle autorizzazionil'individuazione delleinfrastrutturechenecessitanodifrequentiverifichedi sicurezza, incasodirichiestediautorizzazioniperiodicheo
multiple i committenti e le imprese di autotrasporto,anchetramite le associazioni dicategoriadelsettore,comunicanoipercorsi oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazionegli enti autorizzanti attivano specificheverifiche e controlli sulle infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari. Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine diconsentireil regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli entiproprietari e gestori di strade sono tenuti a garantirel'ottimaleespletamento delle procedure volte al regolare rilascio deititoliautorizzativi in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa.
2) Istruttoria preventiva.
L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice,imponel'esecuzionediuna accurataistruttoria,inriferimentoallecaratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.
Trattasi di attivita' specialistica, che deveesserecondottada personale tecnico appositamente formato e addestrato,conspecifico riferimento anche ai controllidaeffettuaresulladocumentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quelladi cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento.
Si richiama soprattutto l'attenzione sulfattoche,incasodi eccedenza di massa, quale chesiailtipodi autorizzazione, la stessa può essere rilasciata solo per masse complessive inferiori alla portatacompatibileconleopered'arte,anchenelcaso quest'ultimarisultiinferioreallamassacomplessivamassima risultante dalla carta di circolazione dei veicoli. Inlineagenerale,conriguardoallestrade,sonopertanto autorizzabili solo masse eccezionali inferioriougualialcarico massimosopportabileinsicurezzadallainfrastruttura,edin particolare rispetto alle opere d'arte.
Attenzionedeveessereriservataallemassemassimepreviste dall'art. 10, comma2,letterab),delCodice,chederogadal principio generale secondoilqualesiricorrealtrasportoin condizioni di eccezionalita' quando, per lamassaoledimensioni delle cose indivisibili da trasportare, non e' possibileeffettuarlo in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli cherispettanoi limiti di sagoma dell'art. 61 e quellidimassadell'art.62del Codice.
Per determinate categorie merceologiche, qualiblocchidipietra naturale, prodotti siderurgici coils elaminatigrezzioelementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesseper l'edilizia,e'infattiammessoiltrasportoincondizionidi eccezionalita' di piu'unita'ol'integrazionecongeneridella stessa natura merceologicachesingolarmentenondeterminerebbero eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli61e62del Codice.Intal caso, se necessario, il carico dovrà essere congruamente ridotto, fino aricondurrelamassacomplessivadel veicoloocomplessoveicolareentroilimitidiportata dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codicesonopursemprei valori massimi autorizzabili.
Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsiprividi opere d'arte chepresentinolimitazioniinordineallaportata, oppure adottare specifiche misure per latuteladellastradacome richiamate nel successivo punto 5.
Particolare attenzione a talefinedovra'esserededicataalle opere d'arte che sono state progettate e realizzateinpassatoper carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme piu'recenti, o progettate per categorie di transito non compatibili con quellodi veicoli o trasporti eccezionali per massa (adesempiopontidiIIcategoria progettati secondo previgenti normediprogettazione),o che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute a scarsa manutenzione o peraltrecause,nonconsentonotransiti eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza.
A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che precede, gli enti proprietari o gestoridiopered'arteasservite alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delleautorizzazioni devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di portata o impedimento,temporaneoopermanente,riguardantitali opere.
Sirammentachelarichiestadinullaostaadaltrienti proprietari di stradeinteressatedaltransitoe'dicompetenza dell'ente autorizzante. Intalcasoilrilasciodelnullaosta presuppone l'espletamento di una analoga attività istruttoria, che non può essere legittimamente surrogata da dichiarazionidemandate al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferitealla idoneita' dei manufatti edelleopered'arteesistentilungole strade che sono interessate dal transito. Potra' essere eventualmente presa in esamedocumentazionetecnicapresentatadalrichiedente inerente l'idoneita' di manufattioopered'artesottoscrittada professionista abilitato.
Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti allaverificadi tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi6e8, del regolamento.
Adistruttoriaconclusa,nell'autorizzazionedovrannoessere indicatiesplicitamenteipercorsieglielenchidistrade compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a«tutte le strade» della rete di competenza, amenochequestanellasua interezza risulti compatibile con il veicolo o trasportoeccezionale che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fareriferimentoalle strade richiestenelladomandadiautorizzazioneconesclusione esplicita delle strade otrattidiessenoncompatibiliconil
transitoeccezionaledaautorizzare.Sirammentaperaltroche l'indicazione del percorso e' onere del richiedentel'autorizzazione al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencarelestrade interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa che puo' essere chiarita anche in corso di istruttoria. Nel caso gli enti proprietari o gestoridellestraderitenessero che ilpercorsoindividuatodalrichiedentel'autorizzazione,o quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti, non consenta il transito delveicolootrasportoeccezionalecon adeguatecondizionidisicurezza,dovrannoindividuare,anche avvalendosi di indicazioni del richiedente, unpercorsoalternativo su strade di loro proprieta' o sotto lalorogestione,oppure,se tale percorso non sia individuabileentrolaretedicompetenza, invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di un percorso alternativo, e rinnovare la domanda diautorizzazione,operandoin modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art.14,comma 2, del regolamento.
Resta a carico del conducente o delresponsabiledellaeventuale scortal'obbligodiaccertarsicheiltransitodeltrasporto eccezionalepermassasulleopered'arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasportoeccezionalepermassa,come prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento.
Incasodirichiesteconsecutivevolteall'ottenimento dell'autorizzazioneperiltransitodiveicolioditrasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentinolestesse caratteristiche di base, l'ente autorizzante,aseguitodellesue valutazionisuglischemidicaricopresentatieall'esamedi compatibilita'conleindicazionidicaricolimiteammissibile fornite sulle strutture soggette al transito (con e senzaspecifiche prescrizioniditransito)imputera'lespesepersopralluoghi, accertamenti tecnici e opere dirafforzamentononprovvisorieuna volta sola alprimorichiedente,amenochenonsitrattidi richieste simili presentate contemporaneamente,nelqualcasogli oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.
Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di diverso livello in relazione alla classe del manufatto e altransito eccezionale da autorizzare, i costiperlaverificapiu'gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.
Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e piu' organica gestione del sistema delle autorizzazionialtransito dei veicoli e trasporti eccezionali, isoggetticherichiedonole autorizzazionipotranno avvalersi, a far data dalla sua implementazione, del sistema informatico inserito nella Piattaforma logistica nazionale. 3) Coordinamento tra enti.
L'art.14,comma1,delregolamento,prevedel'adozionedi proceduretelematicheel'istituzionedisportelliuniciper l'accettazione e lagestionedelledomandeeilrilasciodelle autorizzazioni, ancheafinidicoordinamentoediscambiodi informazioni; gli enti acio'prepostisonopertantoformalmente
invitatiadarepienaattuazioneallesuddetteprevisioni regolamentari, e ad adottare la massima uniformita' nell'indicarele necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito. Il coordinamento si rende tanto piu'necessarioinrelazioneal fattocheiltransitopuo'interessaretrattistradaliaventi caratteristiche anche moltodiversetraloro,ovverointeressare opere d'arte con strutture di proprieta' odicompetenzadialtri enti, e che ogni evento che si verifichi anche su unosolodiessi puo' avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi;daparte deivarientiincoordinamentoreciprocodevepertantoessere verificato che sulle tratte e sulleoperedicompetenzarisultino assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale.
Si rammenta inoltre chelerilevantiimplicazionidisicurezza stradale escludonol'applicazionedelsilenzio-assensoallefasi della procedura autorizzativa, in particolare per quantoattieneal rilascio di nulla osta al transito da partedientiproprietario gestori di strade diversi da quello che autorizzailtrasportonel caso incuinonsianodisponibiliepubblicateleindicazioni aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1).
4) Prescrizioni.
L'art.16,comma1,delregolamentoindica,conelencazione esemplificativaenonesaustiva,leprescrizioni da imporre nell'autorizzazione ai fini della tutela delpatrimoniostradalee della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma10, del Codice.
Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto chepossonoessere imposti:
a) particolari percorsi da seguire o da evitare;
b) particolari limiti di velocita' da rispettare;
c) particolari modalita' di marcia.
Tutto quanto sopra indicato potra'comportareperioditemporali,orariogiornalieriduranteiqualilacircolazionenone' autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art.12,comma 3-bis,delCodice,l'obbligodicomunicarepreventivamenteil transito all'ente che ha autorizzato il trasporto eagliorganidi polizia stradale competenti per territorio.
In proposito si richiama l'attenzione sul fattochel'imposizione dellascortatecnica,da prescrivereespressamentenell'atto autorizzativo,puo'rendersinecessaria,oltrecheneicasi espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice edall'art. 16, commi 2 e 3, del regolamento,anchenelcasodiprescrizioni riguardanti modalita' di circolazione che non possono essereattuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensiad esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata su un'opera d'arte lungo una strada a doppio sensodicircolazione, con una sola corsia persensodimarcia,cherichiedel'arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto aquellodimarcia del trasporto eccezionale.
5) Tutela della strada.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma8,delregolamento, qualorasianonecessariparticolariaccorgimentitecnicio particolari cautele atte asalvaguardareleoperestradali,puo' essere prescritto un servizio di assistenzatecnicaicuicompiti sonolimitatiad interventidicaratteretecnicosulleopere stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore,o, in caso di impossibilita', da parte di idonea impresaesternasotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'ente.
Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione edi scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organidi polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12,comma 3-bis, del Codice, anche se relativi alsolotransitosulleopere d'arte a seguitodiprescrizioniriguardantilavelocita'ele
modalita' con le quali il medesimo deve essere effettuato.
I relativi oneri sono a carico del richiedente, cosi'comequelli contemplati dall'art. 19 del regolamento,relativiallespeseper sopralluoghi, accertamentitecniciedeventualioperedi rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il quale non sono disponibili itinerari alternativi o none'possibile ridurre la massa.
Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele dovra' essere attentamente valutatoilrilascio diautorizzazioniditipoperiodico,ancheinrelazionealla necessita' o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, sedel caso, multiple, limitando ilnumerodeiviaggiinbasealle esigenze di tutela della infrastruttura.
E' altresi' importante che, almenoperitransitieccedentiin massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuatiai fini del catasto delle strade, gli enti proprietari ogestoridelle opered'arte,ovediversidaglientiprepostialrilascio dell'autorizzazione, siano messi nellecondizionidiconoscereil numero annuo di transiti su ciascuna operad'artedicompetenzae valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.
Le informazioni di cuisopradevonoessereacquisitedall'ente autorizzante, attraverso l'archivio delleautorizzazionirilasciate previsto dall'art. 20delregolamento,odallecomunicazionidi transito prescritte ai sensi dell'art.16,comma1,dellostesso regolamento, e comunicate almenoannualmenteall'enteproprietario delle opere d'arte interessate.
Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali,sirichiamal'obbligodiinstallarelaspecifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensidell'art. 118 del regolamento, sia di preavvisocheincorrispondenzadelle opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti diportata inferiori alla massa massima consentitaprevistadall'art.62del Codice.
Siraccomandadiattenersialleindicazionisoprafornite, assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando nel contempo di evitare prescrizioni inutilmentepenalizzantinella presunzione di una maggiore sicurezza.
Allo stesso modo si raccomanda agliorganidiPoliziastradale, nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificarei controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transitodei veicoli e dei trasportieccezionaliedelleprescrizioniimposte nelle autorizzazioni.
Roma, 15 giugno 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tuteladelterritorioedel mare, registro n. 1, foglio n. 2832
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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