Decreto 15 giugno 2017 - Direttiva 293 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
 
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 15 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 175 del 28/07/2017)
 
 
Decreto
15 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 175 del 28 giugno 2017)
 
 
*Rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. (Direttiva n. 293)*.
 
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 
Premesso che a seguito delle  modifiche  operate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica  n.  31/2013  sulle  norme  regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli eccezionali e  dei  trasporti in  condizioni  di  eccezionalità,  la  Direzione  generale  per  la sicurezza stradale del  Dipartimento  per  i  trasporti,  gli  affari generali e il personale di questo Dicastero ha emanato  le  direttive prot. n. 3911/2013, prot. n. 4214/2014 e prot. n. 3756/2015;
 
 Considerato che a tutt'oggi  continuano  a  persistere  difformità applicative  da  parte  degli  enti  preposti   al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), in riferimento a quanto disposto sia dall'art. 16, comma 1, del connesso regolamento  di esecuzione e di attuazione (decreto del Presidente  della  Repubblica n. 495/1992), sia dall'art. 10, comma 10, del Codice stesso;
 
 Considerato altresi' che  non  sempre  nelle  istruttorie  tese  al rilascio delle autorizzazioni al  transito  di  veicoli  e  trasporti eccezionali risultano verifiche circa la compatibilità degli  schemi di carico previsti per lo specifico trasporto con le  caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nell'itinerario  autorizzato,
 
e che non sempre gli  enti  proprietari  o  concessionari  di  strade dispongono di complete e dettagliate conoscenze sulle caratteristiche strutturali delle opere d'arte comprese nelle strade da loro gestite;
 
 Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce  del  recente  crollo del cavalcavia della  SP  49  sulla  SS  36  nella  Provincia  di  Lecco, richiamare l'attenzione di tutti i  soggetti  interessati  su  quanto disposto dall'art. 10, comma 10, del Nuovo Codice della strada, secondo il quale «l'autorizzazione può essere data solo  quando  sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture  stradali,  con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate  le  prescrizioni  nei  riguardi  della  sicurezza stradale»;
 
 Ritenuto  altresì'  utile  rammentare  i   principali   adempimenti previsti dalla normativa al fine di fornire agli Enti preposti e agli operatori del settore  riferimenti  procedurali  certi  che  possano contribuire a superare  la  diffusa  situazione  di  difficoltà  nel rilascio delle citate autorizzazioni di cui all'art. 10, comma 6, del nuovo codice della strada, determinatasi a seguito del tragico evento di Lecco e lamentata da piu' parti;
 
 Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta del 25 maggio 2017;
 
 Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 285;
 
 
E m a n a
 
 
la seguente direttiva in materia di autorizzazioni alla  circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
 
1) Catasto delle strade.
 
Gli enti  preposti al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e di veicoli eccezionali di cui all'art. 10, comma 6, del Nuovo Codice  della  strada  (nel  seguito  Codice), qualora non lo abbiano già fatto, devono istituire e  pubblicare  il catasto stradale della rete viaria di loro competenza, aggiornando  i dati relativi allo  stato  tecnico  e  giuridico  della  stessa,  ivi comprese le caratteristiche di percorribilità da  parte  dei  mezzi d'opera e tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni,  con  particolare  riferimento  alle  eventuali opere d'arte, ai sensi dell'art. 226 del Codice, e degli articoli  20 e 401, comma 2, del regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del nuovo codice della strada (nel seguito regolamento).
 
 Nei casi in cui  lungo  la  rete  stradale  dell'ente  preposto  al rilascio  delle  autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali siano presenti opere d'arte, quali  ad  esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano  l'interferenza  tra due infrastrutture per le quali la  proprietà  delle  strutture  non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale, il medesimo ente dovrà richiedere ai proprietari e gestori delle  strutture  una generale indicazione di carico limite ammissibile per le  stesse,  in assenza  o associato  a  specifiche  prescrizioni  di  transito.  La percorribilità  dell'opera oltre tale limite dovrà essere puntualmente  verificata  dall'ente  proprietario o gestore delle strutture sulla  base  dello  schema  di  carico  previsto  trasmesso dall'ente preposto alla autorizzazione al transito.
 
 Quanto sopra consente di poter verificare preventivamente, anche al soggetto che richiede l'autorizzazione, la fattibilita' dei trasporti rientranti in una prima fascia di massa complessiva  e/o  di  sagoma, nel rispetto della sicurezza della circolazione  e  della  stabilita' delle opere d'arte.
 
 Per tale scopo gli enti proprietari e gestori di strade possono anche costituire elenchi di strade  interessate  da  piu'  frequenti transiti eccezionali, che non necessitano di  specifiche  e  puntuali verifiche di sicurezza, in modo da orientare le scelte di  itinerario da parte degli interessati.
 
 Al fine  di  costituire  un  elenco  delle  strade  interessate  da frequenti transiti eccezionali su  specifici  percorsi  e  consentire agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni  l'individuazione delle  infrastrutture  che  necessitano  di  frequenti  verifiche  di sicurezza, in  caso  di  richieste  di  autorizzazioni  periodiche  o
 
multiple i committenti e le imprese di autotrasporto,  anche  tramite le associazioni di  categoria  del  settore,  comunicano  i  percorsi oggetto di tali richieste. In esito alla predetta individuazione  gli enti autorizzanti attivano specifiche  verifiche e controlli sulle infrastrutture interessate ai transiti, eventualmente avvalendosi, se ritenuto necessario, di enti di ricerca o istituti universitari.  
 Nelle more dell'istituzione del catasto, al fine di  consentire  il regolare esercizio dell'attivita' di trasporto, gli enti  proprietari e gestori di strade sono tenuti a garantire  l'ottimale  espletamento delle procedure volte al regolare rilascio dei  titoli  autorizzativi in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa.
 
2) Istruttoria preventiva.
 
L'art. 10, commi 9 e 10, del Codice,  impone  l'esecuzione  di  una accurata  istruttoria,  in  riferimento  alle   caratteristiche del materiale trasportato, alle caratteristiche dei veicoli impiegati nel trasporto e alle caratteristiche delle strade interessate dal transito.
 
 Trattasi di attivita' specialistica, che deve  essere  condotta  da personale tecnico appositamente formato e addestrato,  con  specifico riferimento anche ai controlli  da  effettuare  sulla  documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione, e in particolare quella  di cui all'art. 14, commi 3, 4 e 7 del regolamento.
 
 Si richiama soprattutto l'attenzione sul  fatto  che,  in  caso  di eccedenza di massa, quale che  sia  il  tipo  di autorizzazione, la stessa può essere rilasciata solo per masse complessive inferiori alla portata  compatibile  con  le  opere  d'arte,  anche  nel  caso quest'ultima  risulti  inferiore  alla  massa   complessiva   massima risultante dalla carta di circolazione dei veicoli.
 In  linea  generale,  con  riguardo  alle  strade,  sono   pertanto autorizzabili solo masse eccezionali inferiori  o  uguali  al  carico massimo  sopportabile  in  sicurezza  dalla  infrastruttura,  ed   in particolare rispetto alle opere d'arte.
 
 Attenzione  deve  essere  riservata  alle  masse  massime  previste dall'art. 10, comma  2,  lettera  b),  del  Codice,  che  deroga  dal principio generale secondo  il  quale  si  ricorre  al  trasporto  in condizioni di eccezionalita' quando, per la  massa  o  le  dimensioni delle cose indivisibili da trasportare, non e' possibile  effettuarlo in condizioni ordinarie mediante i normali veicoli che  rispettano  i limiti di sagoma dell'art. 61 e quelli  di  massa  dell'art.  62  del Codice.
 
 Per determinate categorie merceologiche, quali  blocchi  di  pietra naturale, prodotti siderurgici coils e  laminati  grezzi  o  elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per l'edilizia,  e'  infatti  ammesso  il  trasporto  in  condizioni   di eccezionalita' di piu'  unita'  o  l'integrazione  con  generi  della stessa natura merceologica  che  singolarmente  non  determinerebbero eccedenza dei limiti di sagoma e massa degli articoli  61  e  62  del Codice.  In  tal caso, se necessario, il carico dovrà essere congruamente ridotto, fino a  ricondurre  la  massa  complessiva  del veicolo  o  complesso   veicolare   entro   i   limiti   di   portata dell'infrastruttura, rammentando che i valori di portata previsti dal citato art. 10, comma 2, lettera b), del Codice  sono  pur  sempre  i valori massimi autorizzabili.
 
 Diversamente, dovranno essere individuati altri percorsi  privi  di opere d'arte che  presentino  limitazioni  in  ordine  alla  portata, oppure adottare specifiche misure per la  tutela  della  strada  come richiamate nel successivo punto 5.
 
 Particolare attenzione a tale  fine  dovra'  essere  dedicata  alle opere d'arte che sono state progettate e realizzate  in  passato  per carichi mobili inferiori a quelli adottati nelle norme piu'  recenti, o progettate per categorie di transito non compatibili con quello  di veicoli o trasporti eccezionali per massa (ad  esempio  ponti  di  II  categoria progettati secondo previgenti norme  di  progettazione),  o che piu' in generale, per vetusta' o per condizioni di degrado dovute a scarsa manutenzione o per  altre  cause,  non  consentono  transiti eccezionali con adeguate condizioni di sicurezza.
 
 A tale riguardo, e con riferimento a quanto indicato al punto 1 che precede, gli enti proprietari o gestori  di  opere  d'arte  asservite alla viabilita' degli enti preposti al rilascio delle  autorizzazioni devono tempestivamente comunicare a questi ultimi ogni limitazione di portata o impedimento,  temporaneo  o  permanente,  riguardanti  tali opere.
 
 Si  rammenta  che  la  richiesta  di  nulla  osta  ad  altri   enti proprietari di strade  interessate  dal  transito  e'  di  competenza dell'ente autorizzante. In  tal  caso  il  rilascio  del  nulla  osta presuppone l'espletamento di una analoga attività istruttoria, che non può essere legittimamente surrogata da dichiarazioni  demandate al richiedente l'autorizzazione, in particolare quelle riferite  alla idoneita' dei manufatti e  delle  opere  d'arte  esistenti  lungo  le strade che sono interessate dal transito. Potra' essere eventualmente presa in esame  documentazione  tecnica  presentata  dal  richiedente inerente l'idoneita' di manufatti  o  opere  d'arte  sottoscritta  da professionista abilitato.
 
 Gli enti autorizzanti, in ogni caso, sono tenuti alla  verifica  di tutte le dichiarazioni e documentazioni prodotte dai richiedenti, ivi comprese quelle esplicitamente previste dall'art. 14, commi  6  e  8, del regolamento.
 
 Ad  istruttoria  conclusa,  nell'autorizzazione   dovranno   essere indicati  esplicitamente  i  percorsi  e  gli   elenchi   di   strade compatibili con il transito, evitando indicazioni generiche a  «tutte le strade» della rete di competenza, a  meno  che  questa  nella  sua interezza risulti compatibile con il veicolo o trasporto  eccezionale che si intende autorizzare. Si potrebbe anche fare  riferimento  alle strade richieste  nella  domanda  di  autorizzazione  con  esclusione esplicita delle strade o  tratti  di  esse  non  compatibili  con  il
 
transito  eccezionale  da  autorizzare.  Si  rammenta  peraltro   che l'indicazione del percorso e' onere del richiedente  l'autorizzazione al trasporto eccezionale, che deve espressamente elencare  le  strade interessate al transito e non avanzare richieste su intera rete. Cosa che puo' essere chiarita anche in corso di istruttoria.  
Nel caso gli enti proprietari o gestori  delle  strade  ritenessero che il  percorso  individuato  dal  richiedente  l'autorizzazione,  o quello previsto nella richiesta di nulla osta da parte di altri enti, non consenta il transito del  veicolo  o  trasporto  eccezionale  con adeguate  condizioni  di  sicurezza,  dovranno   individuare,   anche avvalendosi di indicazioni del richiedente, un  percorso  alternativo su strade di loro proprieta' o sotto la  loro  gestione,  oppure,  se tale percorso non sia individuabile  entro  la  rete  di  competenza, invitare tempestivamente il richiedente alla ricerca di un percorso alternativo, e rinnovare la domanda di  autorizzazione,  operando  in modo da rispettare i tempi di rilascio previsti dall'art.  14,  comma 2, del regolamento.
 
 Resta a carico del conducente o del  responsabile  della  eventuale scorta  l'obbligo  di  accertarsi  che  il  transito  del   trasporto eccezionale   per   massa   sulle   opere    d'arte non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto  eccezionale  per  massa,  come prescritto dall'art. 16, comma 8, del regolamento.
 
 In   caso   di   richieste   consecutive   volte    all'ottenimento dell'autorizzazione  per  il  transito  di  veicoli  o  di  trasporti eccezionali sulla medesima infrastruttura, che presentino  le  stesse caratteristiche di base, l'ente autorizzante,  a  seguito  delle  sue valutazioni  sugli  schemi  di  carico  presentati  e  all'esame   di compatibilita'  con  le  indicazioni  di  carico  limite  ammissibile fornite sulle strutture soggette al transito (con e senza  specifiche prescrizioni  di  transito)  imputera'  le  spese  per  sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di  rafforzamento  non  provvisorie  una volta sola al  primo  richiedente,  a  meno  che  non  si  tratti  di richieste simili presentate contemporaneamente,  nel  qual  caso  gli oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.
 
 Si precisa, inoltre, che qualora l'istruttoria preveda verifiche di diverso livello in relazione alla classe del manufatto e al  transito eccezionale da autorizzare, i costi  per  la  verifica  piu'  gravosa assorbono quelli per le verifiche meno gravose.
 
 Al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una migliore e piu' organica gestione del sistema delle autorizzazioni  al  transito dei veicoli e trasporti eccezionali, i  soggetti  che  richiedono  le autorizzazioni  potranno avvalersi, a far data dalla sua implementazione, del sistema informatico inserito nella Piattaforma logistica nazionale.
3) Coordinamento tra enti.
 
L'art.  14,  comma  1,  del  regolamento,  prevede  l'adozione   di procedure  telematiche  e  l'istituzione  di  sportelli   unici   per l'accettazione e la  gestione  delle  domande  e  il  rilascio  delle autorizzazioni, anche  a  fini  di  coordinamento  e  di  scambio  di informazioni; gli enti a  cio'  preposti  sono  pertanto  formalmente
 
invitati  a  dare   piena   attuazione   alle   suddette   previsioni regolamentari, e ad adottare la massima uniformita' nell'indicare  le necessarie prescrizioni da rispettare durante il transito.  
Il coordinamento si rende tanto piu'  necessario  in  relazione  al fatto  che  il  transito  puo'  interessare  tratti  stradali  aventi caratteristiche anche molto  diverse  tra  loro,  ovvero  interessare opere d'arte con strutture di proprieta' o  di  competenza  di  altri enti, e che ogni evento che si verifichi anche su uno  solo  di  essi puo' avere ripercussioni su tutti gli altri interconnessi;  da  parte dei  vari  enti  in  coordinamento  reciproco  deve  pertanto  essere verificato che sulle tratte e sulle  opere  di  competenza  risultino assicurati comuni requisiti di sicurezza stradale.
 
 Si rammenta inoltre che  le  rilevanti  implicazioni  di  sicurezza stradale escludono  l'applicazione  del  silenzio-assenso  alle  fasi della procedura autorizzativa, in particolare per quanto  attiene  al rilascio di nulla osta al transito da parte  di  enti  proprietari  o gestori di strade diversi da quello che autorizza  il  trasporto  nel caso in  cui  non  siano  disponibili  e  pubblicate  le  indicazioni aggiornate di percorribilita' di cui al precedente punto 1).
 
4) Prescrizioni.
 
 L'art.  16,  comma  1,  del  regolamento  indica,  con  elencazione esemplificativa  e  non  esaustiva,  le   prescrizioni da imporre nell'autorizzazione ai fini della tutela del  patrimonio  stradale  e della sicurezza della circolazione, ai sensi dell'art. 10, comma  10, del Codice.
 
 Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che  possono  essere imposti:
 
   a) particolari percorsi da seguire o da evitare;
 
   b) particolari limiti di velocita' da rispettare;
 
   c) particolari modalita' di marcia.
 
 Tutto quanto sopra indicato potra'  comportare  periodi  temporali,  orari  o  giornalieri  durante  i  quali  la  circolazione   non   e' autorizzata, la necessita' della scorta tecnica da parte di organi di polizia stradale o di personale abilitato di cui all'art.  12,  comma 3-bis,  del  Codice,  l'obbligo  di  comunicare  preventivamente   il transito all'ente che ha autorizzato il trasporto e  agli  organi  di polizia stradale competenti per territorio.
 
 In proposito si richiama l'attenzione sul fatto  che  l'imposizione della  scorta  tecnica,  da  prescrivere   espressamente   nell'atto autorizzativo,  puo'  rendersi  necessaria,  oltre   che   nei   casi espressamente previsti dall'art. 10, comma 9, del Codice e  dall'art. 16, commi 2 e 3, del regolamento,  anche  nel  caso  di  prescrizioni riguardanti modalita' di circolazione che non possono essere  attuate dal solo conducente del veicolo o trasporto eccezionale. Si pensi  ad esempio al caso di prescrizione di marcia al centro della carreggiata su un'opera d'arte lungo una strada a doppio senso  di  circolazione, con una sola corsia per  senso  di  marcia,  che  richiede  l'arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a  quello  di  marcia del trasporto eccezionale.
 
5) Tutela della strada.
 
 Si rammenta che ai sensi dell'art. 13, comma  8,  del  regolamento, qualora  siano   necessari   particolari   accorgimenti   tecnici   o particolari cautele atte a  salvaguardare  le  opere  stradali,  puo' essere prescritto un servizio di assistenza  tecnica  i  cui  compiti sono  limitati  ad interventi  di  carattere  tecnico  sulle   opere stradali, da parte di personale dell'ente proprietario o gestore,  o, in caso di impossibilita', da parte di idonea impresa  esterna  sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'ente.
 
 Sono esclusi gli interventi di regolazione della circolazione e  di scorta dei veicoli, che devono essere invece attuati dagli organi  di polizia stradale o dal personale abilitato di cui all'art. 12,  comma 3-bis, del Codice, anche se relativi al  solo  transito  sulle  opere d'arte a seguito  di  prescrizioni  riguardanti  la  velocita'  e  le
modalita' con le quali il medesimo deve essere effettuato.
 
 I relativi oneri sono a carico del richiedente, cosi'  come  quelli contemplati dall'art. 19 del regolamento,  relativi  alle  spese  per sopralluoghi, accertamenti   tecnici   ed   eventuali   opere    di rafforzamento, in particolare nei casi di transito eccezionale per il quale non sono disponibili itinerari alternativi o non  e'  possibile ridurre la massa.
 
 Qualora ricorra la necessita' di particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele dovra' essere attentamente valutato  il  rilascio di  autorizzazioni  di  tipo  periodico,  anche  in  relazione   alla necessita' o meno di eseguire opere di rafforzamento permanenti, eventualmente optando per il rilascio di autorizzazioni singole o, se  del caso, multiple, limitando il  numero  dei  viaggi  in  base  alle esigenze di tutela della infrastruttura.
 
 E' altresi' importante che, almeno  per  i  transiti  eccedenti  in massa i limiti generali di portata delle opere d'arte individuati  ai fini del catasto delle strade, gli enti proprietari o  gestori  delle opere  d'arte,  ove  diversi  dagli   enti   preposti   al   rilascio dell'autorizzazione, siano messi nelle  condizioni  di  conoscere  il numero annuo di transiti su ciascuna opera  d'arte  di  competenza  e valutare di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.
 
 Le informazioni di cui  sopra  devono  essere  acquisite  dall'ente autorizzante, attraverso l'archivio delle  autorizzazioni  rilasciate previsto dall'art. 20  del  regolamento,  o  dalle  comunicazioni  di transito prescritte ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  dello  stesso regolamento, e comunicate almeno  annualmente  all'ente  proprietario delle opere d'arte interessate.
 
 Infine, a prescindere dalle autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali,  si  richiama  l'obbligo  di  installare  la   specifica segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli ai sensi  dell'art. 118 del regolamento, sia di preavviso  che  in  corrispondenza  delle opere d'arte per le quali si riscontrino effettivi limiti di  portata inferiori alla massa massima consentita  prevista  dall'art.  62  del Codice.
 
 Si  raccomanda  di  attenersi  alle  indicazioni   sopra   fornite, assicurando l'equilibrata applicazione delle norme vigenti, e curando nel contempo di evitare prescrizioni inutilmente  penalizzanti  nella presunzione di una maggiore sicurezza.
 
 Allo stesso modo si raccomanda agli  organi  di  Polizia  stradale, nello svolgimento dei propri compiti di istituto, di intensificare  i controlli circa il rispetto delle norme che regolano il transito  dei veicoli e dei trasporti  eccezionali  e  delle  prescrizioni  imposte nelle autorizzazioni.
 
Roma, 15 giugno 2017
 
 
Il Ministro: Delrio
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 2832
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
 
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