Decreto 19 giugno 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforoverde
Normativa nazionale
Decreto 19 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017)
 
 
Decreto
19 giugno 2017
(pubblicato in G.U. n. 149 del 19 giugno 2017)
 
 
*Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature di rilevamento*.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
per la Motorizzazione
 
 
 Visto  il  nuovo  codice  della  strada   approvato   con   decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
 Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, cosi' come modificato dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
 Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) e  l'art.  56,  comma  2, lettera  d)  del  nuovo   codice   della   strada   che   definiscono rispettivamente le condizioni  per  il  trasporto  di  persone  sugli autocarri, le categorie degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  ad  uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2,  lettera  hh)  e  l'art.  204, comma 2, lettera  r)  del  regolamento  di  esecuzione  dello  stesso codice;
 Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice della  strada  concernete la definizione della destinazione dei veicoli;
 Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla circolazione degli  autoveicoli  e  dei rimorchi per  uso  speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili  di  rilevamento,  in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle  pertinenti direttive  comunitarie ed in particolare  dalla  direttiva quadro 2007/46/CE;
 
 
Decreta:
 
 
Art. 1
Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.
 
 
Gli autoveicoli ed i rimorchi per  uso  laboratorio  mobile  o  con apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nelle  categorie  dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera  g)  ed  all'art.  56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoli  per uso speciale caratterizzati da  particolari attrezzature  funzionali con la destinazione del veicolo.
 
 
Art. 2
Rispondenza a norme generali
 
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed  O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
 
 
Art. 3
Trasporto persone
 
Sugli  autoveicoli  uso   speciale   laboratorio   mobile   o   con apparecchiature mobili di rilevamento  e' ammesso,  nei  limiti  dei posti disponibili, esclusivamente il trasporto  di  persone  addette all'uso del laboratorio o delle apparecchiature  di  rilevamento  che allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.
 
 
Art. 4
Caratteristiche costruttive specifiche
 
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con  apparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristiche  previste nell'allegato  tecnico  al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
 
 
Art. 5
Documenti di circolazione
 
1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobile  o  con  apparecchiature   mobili   di rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione.
2. La carta di  circolazione  degli  autoveicoli  ad  uso  speciale laboratorio, in aggiunta a quando specificato  al  precedente  comma, deve  riportare  la  seguente annotazione: «e' ammesso solo ed esclusivamente  il  trasporto  di   persone   addette   all'uso   del laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».
 
 
Roma, 19 giugno 2017
 
Il direttore generale: Vitelli
 
 
ALLEGATO TECNICO
 
 
1. Caratteristiche generali.
 
   1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo di  quattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni:
 
   1.1.1 non e' ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio;
 
   1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (escluso  il  conducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.
 
   1.2 L'ambiente destinato alla parte di  laboratorio  deve  essere separato  dalla  cabina  mediante  idonea  pannellatura  chiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans-Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal costruttore finale del veicolo.
 
   1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1300  mm.
 
Tuttavia se il laboratorio  prevede  una  postazione  di  lavoro  con operatore interno debbono essere  soddisfatti  i  seguenti  requisiti aggiuntivi:
 
     1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobile  o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a  1800 mm;
 

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Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
 
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