Normativa nazionale Decreto 19 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017)
Decreto 19 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 149 del 19 giugno 2017)
*Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature di rilevamento*.
IL DIRETTORE GENERALE per la Motorizzazione
Vistoilnuovocodicedellastradaapprovatocondecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del PresidentedellaRepubblica 16 dicembre 1992, cosi' come modificato daldecretodelPresidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
Visto l'art. 54, comma 1, lettere d) e g) el'art.56,comma2, letterad)delnuovocodicedellastradachedefiniscono rispettivamente le condizioniperiltrasportodipersonesugli autocarri, le categorie degliautoveicoliedeirimorchiaduso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2,letterahh)el'art.204, comma 2, letterar)delregolamentodiesecuzionedellostesso codice;
Visto l'art. 82, comma 1 del nuovo codice dellastradaconcernete la definizione della destinazione dei veicoli;
Consideratal'esigenzadidisciplinarel'ammissionealla circolazione degliautoveicoliedei rimorchi perusospeciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobilidirilevamento,in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dallepertinenti direttivecomunitarie ed in particolaredalladirettiva quadro 2007/46/CE;
Decreta:
Art. 1 Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento.
Gli autoveicoli ed i rimorchi perusolaboratoriomobileocon apparecchiature mobili di rilevamento rientrano nellecategoriedei veicoli definite all'art. 54, comma 1, letterag)edall'art.56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali veicoliper uso speciale caratterizzati daparticolari attrezzaturefunzionali con la destinazione del veicolo.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N edO, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 3 Trasporto persone
Sugliautoveicoliusospecialelaboratoriomobileocon apparecchiature mobili di rilevamentoe' ammesso,neilimitidei posti disponibili, esclusivamente iltrasportodipersoneaddette all'uso del laboratorio o delle apparecchiaturedirilevamentoche allestiscono l'autoveicolo stesso. E' escluso il trasporto di persone nel vano laboratorio.
Art. 4
Caratteristiche costruttive specifiche
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o conapparecchiature mobili di rilevamento debbono, inoltre, rispondere alle caratteristicheprevistenell'allegatotecnicoal presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Art. 5
Documenti di circolazione
1. La carta di circolazione dei veicoli ad uso speciale laboratorio mobileoconapparecchiaturemobilidi rilevamento riporta l'indicazione della specifica destinazione.
2. La carta dicircolazionedegliautoveicoliadusospeciale laboratorio, in aggiunta a quando specificatoalprecedentecomma, deveriportarelaseguenteannotazione: «e' ammesso solo ed esclusivamenteiltrasportodipersoneaddetteall'usodel laboratorio o delle apparecchiature di rilevamento».
Roma, 19 giugno 2017
Il direttore generale: Vitelli
ALLEGATO TECNICO
1. Caratteristiche generali.
1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati al massimo diquattro posti, compreso il conducente, posizionati su una o massimo due file di sedili, alle seguenti condizioni:
1.1.1 non e' ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato a laboratorio;
1.1.2 detto N il numero dei passeggeri (esclusoilconducente), deve essere rispettata la relazione N*68<(P-N*68) dove P = differenza tra massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e tara del veicolo al netto delle attrezzature del laboratorio mobile.
1.2 L'ambiente destinato alla parte dilaboratoriodeveessere separatodallacabinamedianteidoneapannellaturachiusa. Il dispositivo di separazione deve essere progettato in conformita' alle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 «Road vehicles - Securing of cargo in delivery vans-Requirements and Test methods» e comprovati da una dichiarazione di conformita' fornita dal costruttore finale del veicolo.
1.3 L'altezza dell'ambiente destinato a laboratorio mobile o alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a1300mm.
Tuttavia se il laboratorioprevedeunapostazionedilavorocon operatore interno debbono esseresoddisfattiiseguentirequisiti aggiuntivi:
1.3.1 l'altezza dell'ambiente destinata a laboratorio mobileo alle apparecchiature di rilevamento deve essere non inferiore a1800 mm;
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.