Decreto 23 ottobre 2017 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa anno 2017
 Semaforo Verde
Normativa nazionale
 
Decreto 23 ottobre 2017
(pubblicato in G.U. n. 264 del 11/11/2017)
 
 Decreto
23 ottobre 2017
(pubblicato in G.U. n. 264 del 11 novembre 2017)
 
 
*Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98*.
 
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
 
e del personale
 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
di concerto con
 
 
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
per gli Affari di giustizia
 
del Ministero della giustizia
 
 
 Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante:
 
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di  circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;  
 Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  della giustizia,  la  fissazione  delle  modalita'  anche  telematiche   di annotazione,  nella  carta  di  circolazione  di  cui  al  comma   1, denominata «documento unico», dei dati relativi alla  sussistenza  di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi  e  giudiziari, annotati presso il pubblico registro  automobilistico,  che  incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche'  di provvedimenti di fermo amministrativo;
 Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza  sull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alle  attivita'  del  pubblico  registro automobilistico;
 Ritenuta  la  necessita'  di  dare   attuazione   alla   richiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il  rilascio del predetto documento unico a decorrere dal    luglio  2018,  come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
 Ritenuta inoltre  l'opportunita'  di  definire  contestualmente  le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione  giuridico-patrimoniale  dei  predetti  veicoli, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
 
 
Decreta:
 
Art. 1
Definizioni
 
 
 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 
   a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari  generali   e   del   personale   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti;
 
   b) DG MOT:  la  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 
   c) CED: il  centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del  personale  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 
   d)  ACI-PRA:  il  servizio  di  gestione  del  pubblico  registro automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia;
 
   e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
 
  f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI,  titolo  I, capo III, sezione I, del codice civile;
 
   g) documento unico: il  documento  unico  di  circolazione  e  di proprieta' dei predetti veicoli, redatto ai sensi  dell'art.  1  del predetto decreto legislativo.
 
 
Art. 2
Oggetto
 
 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione,  nel documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche,  di  provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso  il  PRA,  che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi,  nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.
 
 
Art. 3
Annotazioni
 
 
 1. I dati di cui  all'art.  2  sono  annotati  nel  primo  riquadro inferiore  del  retro  della  carta  di  circolazione,  nel   modello approvato  dalla  direttiva  del  Consiglio 29 aprile   1999,   n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti  e  della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 2000.
 2. I predetti dati  contengono  altresi'  la  specificazione  della natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da  annotare  e  la relativa data di scadenza ovvero, in assenza,  la  relativa  data  di costituzione o adozione.
 
 
Art. 4
Adempimenti procedurali
 
 
 1. Al fine  di  consentire  il  rilascio  del  documento  unico  di circolazione e di proprieta' a decorrere dal  1° luglio  2018,  come prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo,  presso  la DG MOT e' istituito un comitato tecnico  esecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il compito di definire le specifiche  di  interfaccia necessarie per l'annotazione dei  dati  previsti dall'art.  1,  di  definire  i requisiti di cooperazione  applicativa  tra  il  sistema  informativo gestito dal CED e il sistema informativo  gestito  da  ACI-PRA  e  di realizzare un idoneo ambiente di  collaudo  in  grado  di verificare tutte le predette caratteristiche.
 2. Sulla base delle attività svolte dal comitato tecnico esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018,il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottare  entro  il  16  febbraio  2018,  le  nuove   procedure   per l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art. 1.
 
 
Art. 5
Entrata in vigore
 
 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
Roma, 23 ottobre 2017
 
 
Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Chiovelli.
 
II Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia Piccirillo.
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
 
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.
 
Torna ai contenuti | Torna al menu