Decreto 23 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. n. 264 del 11/11/2017)
Decreto
23 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. n. 264 del 11 novembre 2017)
*Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98*.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli Affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Visto il decretolegislativo29maggio2017,n.98,recante:
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati dicircolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli erimorchi,finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensidell'art.8,comma1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; Vistoinparticolarel'art.1,comma3,delcitatodecreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto conilMinisterodella giustizia,lafissazionedellemodalita'anchetelematichedi annotazione,nellacartadicircolazionedicuialcomma1, denominata «documento unico», dei dati relativi allasussistenzadi privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativiegiudiziari, annotati presso il pubblico registroautomobilistico,cheincidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche'di provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastruttureedeitrasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanzasull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alleattivita'delpubblicoregistro automobilistico;
Ritenutalanecessita'didareattuazioneallarichiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire ilrilascio del predetto documento unico a decorrere dal1°luglio2018,come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltrel'opportunita'didefinirecontestualmentele modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazionegiuridico-patrimonialedeipredettiveicoli, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gliaffarigeneraliedelpersonaledelMinisterodelle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT:laDirezionegeneraleperlamotorizzazionedel Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affarigeneralie del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: ilcentroelaborazionedatidelDipartimentoperi trasporti, la navigazione, gli affari generali edelpersonaledel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d)ACI-PRA:ilserviziodigestionedelpubblicoregistro automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI,titoloI, capo III, sezione I, del codice civile;
g) documento unico: ildocumentounicodicircolazioneedi proprieta' dei predetti veicoli, redatto ai sensidell'art.1del predetto decreto legislativo.
Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione,nel documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo,relativiallasituazionegiuridico-patrimonialedei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche,diprovvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati pressoilPRA,che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi,nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.
Art. 3
Annotazioni
1. I dati di cuiall'art.2sonoannotatinelprimoriquadro inferioredelretrodellacartadicircolazione,nelmodello approvatodalladirettivadelConsiglio29aprile1999,n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasportiedella navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti daticontengonoaltresi'laspecificazionedella natura dell'atto, del gravame o del provvedimento daannotareela relativa data di scadenza ovvero, in assenza,larelativadatadi costituzione o adozione.
Art. 4 Adempimenti procedurali
1. Al finediconsentireilrilasciodeldocumentounicodi circolazione e di proprieta' a decorrere dal1° luglio2018,come prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo,pressola DG MOT e' istituito un comitato tecnicoesecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il compito di definire le specifichediinterfaccia necessarie per l'annotazione deidatiprevisti dall'art.1,didefinirei requisiti di cooperazioneapplicativatrailsistemainformativo gestito dal CED e il sistema informativogestitodaACI-PRAedi realizzare un idoneo ambiente dicollaudoingradodi verificare tutte le predette caratteristiche.
2. Sulla base delle attività svolte dal comitato tecnico esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018,il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottareentroil16febbraio2018,lenuoveprocedureper l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art. 1.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivoaquello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Chiovelli.
II Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia Piccirillo.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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