DECRETO 26 gennaio 2018 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 26 gennaio 2018
(pubblicato in G.U. n. 63 del 16/03/2018)

Decreto
26 gennaio 2018
(pubblicato in G.U. n. 63 del 16 marzo 2018)

*Recepimento della direttiva (UE) 2016/1106 con cui sono state apportate modifiche in materia di requisiti di idoneita' psicofisica per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida.*

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 20 dicembre 2016,  concernente  la  patente  di  guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e,  in particolare, l'Allegato  III  recante  le  norme  minime  concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;
 Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7  luglio  2016, che modifica il su indicato Allegato III;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in particolare, l'art. 119, concernente i requisiti  fisici  e  psichici per il conseguimento e la conferma  di  validita'  della  patente  di guida;
 Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del  2011, il quale dispone che, salvo che sia diversamente  disposto  da  leggi comunitarie, le direttive che  modificano  gli  allegati  al  decreto medesimo, necessarie  per  adeguare  il  contenuto  degli  stessi  al progresso scientifico  e  tecnico,  sono  recepite  con  decreti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministri eventualmente interessati;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante il regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330  in materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di  validita' delle patenti di guida;
 Visto il parere  favorevole  del  Ministero  della  salute  del  20 ottobre 2017;
 Considerata la necessita' di recepire la direttiva  (UE)  2016/1106 entro i termini previsti dalla direttiva stessa;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

 1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.
   
Roma, 26 gennaio 2018

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85


Allegato I

   Il punto B dell'Allegato III al  decreto  legislativo  18  aprile 2011, n. 59 e' sostituito dal seguente:
«B. Patologie cardiovascolari
B.1.  Le  patologie   cardiovascolari   possono   provocare   una improvvisa  menomazione  delle  funzioni  cerebrali  costituendo   un pericolo per la sicurezza stradale. Tali  malattie  costituiscono  un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
B.2. Per le seguenti patologie  cardiovascolari,  l'idoneita'  al rilascio o alla conferma di  validita'  della  patente  di  guida  e' attestata da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2,  o  dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma  4,  del  codice della strada, sulla base di certificazione di un medico specializzato in cardiologia, appartenente ad una struttura pubblica. Se del  caso, la commissione medica  locale  prevede  termini  di  validita'  della patente di guida inferiori a quelli ordinari previsti  dall'art.  126 del codice della strada:
     a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno  e  disturbi  della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi  sincopali  da  patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
     b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno  e  disturbi  della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz  II,  blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica  solo  al gruppo 2);
     c)  tachiaritmie  (aritmie  sopraventricolari  e  ventricolari) con -  malattie  cardiache  strutturali  e  tachicardia  ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o  -  TV  polimorfa  non sostenuta,  tachicardia  ventricolare  sostenuta  o  con  indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
     d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
     e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si  applica solo al gruppo 2);
     f)  impianto  o  sostituzione   di   defibrillatore   o   shock appropriato o inappropriato da defibrillatore  (si  applica  solo  al gruppo 1);
     g)  sincope  (perdita  transitoria  di  coscienza  e  di   tono posturale,  caratterizzata  da  insorgenza  rapida,  breve  durata  e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale,  di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza  evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
     h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
    i) angina stabile, in assenza di  sintomatologia  da  attivita' fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
     j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
     k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
     l) ictus/ attacco ischemico transitorio (TIA)  (si  applica  ai gruppi 1 e 2);
     m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
     n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
     o) insufficienza cardiaca: - classe I, II e III New York  Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1), -  classe  I  e  II NYHA a condizione che la frazione di eiezione  ventricolare  sinistra sia almeno del 35% (si applica solo al gruppo 2);
     p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
     q) dispositivo di  assistenza  cardiaca  (si  applica  solo  al gruppo 1);
     r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1  e 2);
     s) ipertensione  maligna  (aumento  della  pressione  arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi)  (si  applica  ai gruppi 1 e 2);
     t) ipertensione di III grado  (pressione  arteriosa  diastolica ≥110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥180  mmHg)  (si  applica solo al gruppo 2);
     u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
     v) cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
     w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
B.3. Per le seguenti patologie  cardiovascolari,  la  patente  di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato o  al conducente nei gruppi indicati:
     a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
     b)  malattie  vascolari  periferiche -   aneurisma   dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e  quindi  a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
    c) insufficienza cardiaca: - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1), - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
     d) dispositivi di  assistenza  cardiaca  (si  applica  solo  al gruppo 2);
     e) valvulopatia con  insufficienza  aortica,  stenosi  aortica, insufficienza  mitralica  o  stenosi  mitralica  se  la  stima  della capacita' funzionale corrisponde alla IV classe NYHA  o  se  si  sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
     f) valvulopatia in III o IV classe  NYHA  oppure  con  frazione d'eiezione  (FE)  al  di  sotto  del  35  %,  stenosi   mitralica   e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o  stenosi aortica tale da provocare una sincope;  ad  eccezione  della  stenosi aortica severa asintomatica con  test  di  tolleranza  dell'attivita' fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
     g) cardiomiopatie strutturali  ed  elettriche -  cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di  due o  piu'  delle  seguenti  patologie: ventricolo  sinistro  (LV)  con spessore di parete > 3 cm, tachicardia  ventricolare  non  sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte  improvvisa  (in  familiari  di
primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con  attivita' fisica (si applica solo al gruppo 2);
     h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
     i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca  improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida puo' essere rilasciata o  rinnovata  in  casi eccezionali, a condizione che  il  rilascio/rinnovo  sia  debitamente giustificato dal parere di  un  medico specialista  e  sottoposto  a valutazione medica periodica che garantisca  che  la  persona  e'  in grado di guidare il  veicolo  in  modo  sicuro  tenendo  conto  degli
effetti della patologia.
B.4. Altre cardiomiopatie e' necessario valutare  il  rischio  di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o  il  conducente  con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia  ventricolare  destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata,  tachicardia  ventricolare polimorfa  catecolaminergica  e  sindrome  del  QT   breve) o con cardiomiopatie non  ancora  note  che  possono  essere  scoperte.  E' necessaria un'attenta valutazione specialistica. E' necessario tenereconto   delle caratteristiche   di   prognosi    della    specifica cardiomiopatia.


Allegato II

Il punto C.1.3 dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e' sostituito dal seguente:
«C. Diabete mellito
C.1 Il candidato o conducente affetto da diabete  in  trattamento con farmaci che possono  provocare  ipoglicemia  deve  dimostrare  di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di  controllare  in modo adeguato la sua patologia.
   C.1.1. La patente di guida non deve  essere  ne'  rilasciata  ne' rinnovata  al  candidato  o  conducente  che  non  abbia  un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia. C.1.2. La patente di guida non deve essere ne' rilasciata ne' rinnovata al candidato  o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente,  a  meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso  di  ipoglicemie  gravi  e ricorrenti durante le ore di veglia la  patente  di  guida  non  deve essere  rilasciata  ne'  rinnovata  prima  dei  tre  mesi  successivi all'ultimo episodio. La patente di guida  puo' essere  rilasciata  o rinnovata in casi eccezionali a condizione  che  il  rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere  di  un  medico  diabetologo, appartenente ad una struttura pubblica, e  sottoposto  a  valutazione medica periodica che garantisca che la persona e' in grado di guidare il  veicolo  in  modo  sicuro tenendo  conto  degli  effetti   della patologia.».




Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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