Menu principale:
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAdi concerto conIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEe conIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIVisto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016, con il quale e' stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-bis, 93, commi 7-bis e 7-ter, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,2%;Decreta:Art. 1Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni e' aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, egli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.Art. 2Sanzioni escluse dall'aggiornamento1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:a) art. 7, comma 15-bis;b) art. 93, commi 7-bis e 7-ter;c) art. 132, comma 5;d) art. 213, commi 5 e 8;e) art. 214, commi 1 e 8.Art. 3Efficacia1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 27 dicembre 2018Il Ministro della giustizia BonafedeIl Ministro dell'economia e delle finanze TriaIl Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ToninelliRegistrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2296Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.