DECRETO 27 luglio 2018 MIT - SemaforoVerde Circolazione Stradale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto 27 luglio 2018
(pubblicato in G.U. n. 188 del 14/08/2018)

Decreto
27 luglio 2018
(pubblicato in G.U. n. 188 del 14 agosto 2018)

*Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale.*

IL DIRETTORE GENERALE
                       per la motorizzazione

 Visto il Codice della strada approvato con decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice  della  strada  che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
 Visto l'art. 56, comma 2, lettera d) del Codice  della  strada  che definisce la categoria dei rimorchi ad uso speciale;
 Visto l'art. 203, comma 2, lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
 Visto l'art. 204, comma 2, lettera  a)  e  s)  del  regolamento  di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
 Visto l'art. 12, comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del Codice  della  strada,  che  consente  alla  Direzione generale  per  la  motorizzazione di  modificare  od  integrare   le caratteristiche  tecniche  degli  autoveicoli  adibiti  al   soccorso stradale   in   relazione   a   specifiche    esigenze    determinate dall'evoluzione tecnica dei veicoli o  correlate  all'efficienza  del servizio di soccorso;
 Tenuto conto che sono sempre piu' richieste operazioni di  soccorso dei veicoli  con  rapidita'  ed  efficienza  soprattutto  sulla  rete autostradale o di grande comunicazione con la rimozione contemporanea anche di piu' veicoli in avaria o incidentati e che quindi  si  rende necessario l'impiego di un complesso di veicoli composti da  trattore stradale e semirimorchio;
 Tenuto  conto  che  in  ambito   comunitario   e'   gia'   prevista l'omologazione  europea  di  un  semirimorchio  idoneo  al   soccorso stradale;
 Considerata,   pertanto,    l'esigenza    di    inquadrare    nella classificazione degli «autoveicoli ad uso speciale soccorso stradale»  i complessi di  veicoli  idonei  a formare  un  autoveicolo  ad  uso speciale per soccorso stradale;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione e caratteristiche costruttive

I complessi di veicoli, composti da trattore stradale con  ralla  e semirimorchio, che nella  loro  composizione  integrata  sono  dotati delle  caratteristiche  di  cui all'appendice  IV  all'art.  12  del regolamento di esecuzione del Codice della  strada,  rientrano  nelle categorie degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, di cui all'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada.
I semirimorchi sono dotati di piano di carico per il trasporto  dei veicoli in avaria o incidentati, nei limiti  di  massa  e  dimensioni attribuite al complesso, senza che pero' si determini il  superamento di alcuno dei limiti di cui agli articoli 61 e 62  del  Codice  della strada.

Art. 2
Rispondenza a norme generali

I veicoli di cui all'art. 1, in relazione alla  loro  morfologia  e massa, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione  delle  richieste  di omologazione  del  tipo   o   di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle rispettive categorie internazionali N e O.
Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto di veicoli gia' circolanti, si terra' conto delle  norme  applicabili  alla  data  di immatricolazione per le caratteristiche non oggetto  di  modifica  in relazione all'uso speciale cui sono destinati. Il  complesso  di  cui  all'art.  1  deve   essere   munito   della segnalazione visiva a luce lampeggiante di cui all'art. 151, comma 1, lettera p-septies) del Codice della strada.

Art. 3
Classificazione e circolazione dei veicoli formanti autoveicolo ad uso speciale

Il semirimorchio, di cui  all'art.  1,  caratterizzato  dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature, e'  classificato  ad uso speciale, ai sensi dell'art. 204, comma  2  del  regolamento  di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Il trattore stradale quando  circola  privo  di  semirimorchio  per soccorso  stradale  e'  autorizzato  alla  circolazione  solo  per  i trasferimenti.
Il trattore stradale, se non  immatricolato  ad  uso  speciale  per soccorso stradale, e'  idoneo  a  formare  l'autoarticolato,  di  cui all'art. 54, comma 1, lettera i) del Codice della strada.

Roma, 27 luglio 2018

Il direttore generale: Dondolini



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.
Torna ai contenuti | Torna al menu