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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo Codice della Strada» e, in particolare l'art. 60, comma 5, che disciplina requisiti per la circolazione su strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60;
Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonche' per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010 n. 65, Supplemento ordinario;
Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5 luglio 2010 che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2011, n. 271;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonche' che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;
Considerata la necessita' di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014;
Decreta:
Art. 1Ambito di applicazione
1. A far data dal 1° gennaio 2019, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3955