Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2021
Semaforo Verde
Normativa nazionale


Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
02 marzo 2021
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02 marzo 2021


*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».*


 
IL PRESIDENTE
 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
... omissis ...

Decreta:

... omissis ...

Articolo 57
Disposizioni finali

1.1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell’art. 1, commi 16 -bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
4. ... omissis ...
 


 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Draghi

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Speranza



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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