*Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori d'infrazione al semaforo rosso*.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l’altro, l’approvazione o l’omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina, tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;
VISTO l’art. 146,comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall’art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;
VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1- ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f),g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all’art. 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;
VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la allora V^ Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;
VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l’approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato “VISTA-RED”, prodotto dalla ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);
VISTO il decreto dirigenziale n.60298 , in data 11 dicembre 2006,con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l’estensione di approvazione del dispositivo “VISTA-RED” ad una versione con telecamera Panasonic modello CW 960;
VISTO il decreto dirigenziale n. 57768,in data 11 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l’estensione di approvazione del dispositivo “VISTA-RED” ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500;
VISTO il decreto dirigenziale n.103,in data 11 gennaio 2012, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a., con nuova sede in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT), l’estensione di approvazione del dispositivo “VISTA-RED” ad una versione nella quale sono stati sostituti il faro Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500 con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore Panasonic mod. WJ-HD316 con il modello Panasonic WJ-HD616; VISTO il decreto dirigenziale n.233,in data 10 gennaio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. Microrex s.p.a. l’estensione di approvazione del dispositivo “VISTA-RED” ad una versione con telecamera denominata WV-CW590 ed approvata la funzione di rilevamento delle infrazioni di cui all’art.146,comma 3,del decreto legislativo n.285/1992; VISTO il decreto dirigenziale 265,in data 20 gennaio 2004, con il quale è stata concessa alla soc. Microrex s.p.a. l’estensione di approvazione del dispositivo “VISTA-RED” anche per la funzione di rilevamento delle infrazioni al comma 2, dell’art.146, del decreto legislativo n.285/1992,con riferimento al superamento della linea di arresto in corrispondenza di impianto semaforico in presenza di luce rossa;
VISTA la nota in data 20 febbraio 2018, con la quale la soc. Micreorex s.p.a ha chiesto l’estensione della approvazione concessa con decreto dirigenziale n.233 del dispositivo ”VISTARED”, ad una versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 ( con angolo di apertura fascio a17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento, e con un nuovo modello di telecamera prodotta dalla soc. Panasonic mod. WV-S1131;
VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;
CONSIDERATO che gli illuminatori Serinn snc, mod. IL-180/10 e mod.IL-180/17 sono gli stessi già approvati, con decreto dirigenziale n.2752 in data 12 maggio 2017, per un analogo sistema denominato “reDvolution” prodotto dalla soc. Microrex s.p.a;
CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Microrex s.p.a. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell’apparato, essendo anzi migliorative
D E C R E T A
Art.1. E’ estesa l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato “VISTA-RED”, prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT),alla versione con due nuovi illuminatori prodotti dalla soc. Serinn snc, mod. IL-180/10 (con angolo di apertura fascio a 10°) e mod.IL-180/17 ( con angolo di apertura fascio a17°), da utilizzare singolarmente o in abbinamento, e con un nuovo modello di telecamera prodotta dalla soc. Panasonic mod. WV-S1131.
In fase di installazione deve essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, nonché il rispetto delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico in relazione agli interventi di manutenzione.
Art.2. L’utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall’ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all’accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione nella versione aggiornata.
Art.3. Il dispositivo “VISTA-RED” quale documentatore di infrazioni in corrispondenza di impianti semaforici in presenza di luce rossa, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica.
Art.4. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006.
Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica aggiornata con l’estensione richiesta e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del D.D. n. 162, in data 23 febbraio 2006, del D.D. n. n.103,in data 11 gennaio 2012, del D.D. n.233,in data 10 gennaio 2013, e del presente decreto.
Roma, 22/02/2018
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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