Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 161 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2019

Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 161
(pubblicato in G.U. n. 305 del 31/12/2019)
 
 
Decreto-Legge
30 dicembre 2019, numero 161
(pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019)
 
 
*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2017,  n.  216,  recante:
«Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni  di  conversazioni  o comunicazioni, in attuazione della  delega  di  cui  all'articolo  1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d)  ed  e),  della  legge  23 giugno 2017, n. 103»;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  perfezionare  e completare la nuova disciplina delle intercettazioni  telefoniche  ed ambientali prima che la stessa acquisti efficacia;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita'  ed  urgenza  che  le modifiche apportate entrino in vigore prima che  sia  applicabile  la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2017 e che tale termine sia coordinato con le esigenze di  adeguamento  degli  uffici requirenti dal punto di vista strutturale e organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 21 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le  parole  «alle  operazioni  di  intercettazione  relative a provvedimenti autorizzativi emessi  dopo  il  31  dicembre 2019»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «ai  procedimenti   penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»;
2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio  2020»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2020».

Art. 2
Modifiche  urgenti   alla   disciplina   delle   intercettazioni   di conversazioni o comunicazioni

1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114 dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. E' sempre  vietata  la  pubblicazione,  anche  parziale,  del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.»;
b) all'articolo 242:
1) al comma 2, le parole: «acquisito un  nastro  magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una  registrazione»  e  le parole: «a norma dell'articolo 493-bis,  comma  2»  sono  sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;
2)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Art.   242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;
c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per  i  delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti  con la pena della reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque  anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e per i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  o  degli  incaricati  di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i  quali  e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;
d) all'articolo 267:
1) al comma  1,  le  parole  «e  per  i  delitti  dei  pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque  anni,  determinata  ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell'articolo 4»;
2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e  per  i  delitti  dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  la pubblica amministrazione per  i  quali  e'  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  a norma dell'articolo 4»;
3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  In  apposito registro riservato  gestito,  anche  con  modalita'  informatiche,  e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza  del  Procuratore  della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico,  i  decreti che   dispongono,   autorizzano,   convalidano   o  prorogano le intercettazioni  e,  per  ciascuna  intercettazione,  l'inizio  e  il termine delle operazioni.»;
e) all'articolo 268:
1) il comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone  o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla  legge, salvo che si  tratti  di  intercettazioni  rilevanti  ai  fini  delle indagini.»;
2) il comma 2-ter e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4.  I  verbali  e  le  registrazioni   sono   immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla  conclusione delle operazioni, essi  sono  depositati  presso  l'archivio  di  cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai  decreti  che  hanno  disposto, autorizzato, convalidato o prorogato  l'intercettazione,  rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per  le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori dell'imputato e' immediatamente  dato  avviso che, entro il termine fissato a norma  dei  commi  4  e  5,  per  via telematica hanno facolta'  di esaminare  gli  atti  e  ascoltare  le registrazioni  ovvero  di   prendere   cognizione   dei   flussi   di comunicazioni informatiche o  telematiche.  Scaduto  il  termine,  il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o  dei  flussi  di comunicazioni informatiche o telematiche indicati  dalle  parti,  che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio  allo  stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie  particolari  di  dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico  ministero e i difensori hanno diritto  di  partecipare  allo  stralcio  e  sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di  formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero  la  stampa  in forma  intellegibile  delle  informazioni  contenute  nei  flussi  di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando  le forme, i modi  e  le  garanzie  previsti  per  l'espletamento  delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo  per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia  delle  trascrizioni  e fare  eseguire  la  trasposizione  della  registrazione   su   idoneo supporto. In caso  di  intercettazione  di flussi  di  comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono  richiedere  copia  su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero  copia  della  stampa prevista dal comma 7.»;
f) all'articolo 269:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I  verbali  e  le registrazioni, e ogni altro atto ad esse  relativo,  sono  conservati integralmente  in  apposito  archivio gestito  e  tenuto  sotto   la direzione  e  la  sorveglianza  del  Procuratore   della   Repubblica dell'ufficio che ha richiesto  ed  eseguito  le  intercettazioni.  Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato  per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in  ogni  caso  consentito l'accesso   all'archivio   e   l'ascolto   delle conversazioni o comunicazioni registrate.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono  conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a  impugnazione.  Tuttavia  gli Interessati, quando  la  documentazione  non  e'  necessaria  per  il procedimento,  possono  chiederne  la  distruzione,  a  tutela  della riservatezza,  al  giudice   che   ha   autorizzato   o   convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio  a  norma dell'articolo 127.»;
g) all'articolo 270:
1) il comma 1-bis e' sostituito  dal  seguente:  «1-bis.  Fermo restando  quanto  previsto   dal   comma   1,   i   risultati   delle intercettazioni tra presenti operate  con captatore  informatico  su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e'  stato  emesso  il decreto di autorizzazione,  se   compresi   tra   quelli   indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»;
2) al comma 2, al secondo periodo  le  parole  «degli  articoli 268-bis,  268-ter  e  268-quater»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;
h) all'articolo 291, al comma 1, le parole: «compresi  i  verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni  e conversazioni rilevanti,» sono soppresse;
i) all'articolo 293, comma 3,  i  periodi  terzo  e  quarto  sono soppressi;
l) all'articolo 295, comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269  e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli  articoli 268, 269 e 270»;
m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia  proceduto  ai  sensi  dell'articolo  268, commi  4,  5  e  6,  l'avviso contiene inoltre  l'avvertimento  che l'indagato e il suo difensore hanno facolta'  di  esaminare  per  via telematica gli atti  relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le registrazioni  ovvero  di   prendere   cognizione   dei   flussi   di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la  facolta'  di estrarre  copia  delle registrazioni o  dei  flussi  indicati  come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco  delle  ulteriori  registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.  Sull'istanza  provvede  il pubblico  ministero  con  decreto  motivato.  In  caso   di   rigetto dell'istanza o  di  contestazioni  sulle indicazioni  relative  alle registrazioni  ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'  avanzare  al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui  all'articolo 268, comma 6.»;
n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;
o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico  ministero  deposita  l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o  dei  flussi di comunicazioni informatiche o  telematiche  rilevanti  ai  fini  di prova. Entro quindici giorni dalla  notifica  prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco  delle  ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.  Sull'istanza provvede il pubblico ministero  con  decreto  motivato.  In  caso  di rigetto dell'istanza o di contestazioni  sulle  indicazioni  relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare  al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui  all'articolo 268, comma 6.»;
p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
q)  gli  articoli  268-bis,  268-ter,  268-quater,  493-bis  sono abrogati.
2. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale,  approvate  con  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente: «Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268  comma  1  del codice contiene  l'indicazione  degli  estremi  del  decreto  che  ha disposto  l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora  di  inizio  e  di cessazione della intercettazione nonche' i nominativi  delle  persone che  hanno  preso  parte  alle operazioni.  Quando  si  procede   ad intercettazione delle  comunicazioni  e  conversazioni  tra  presenti mediante  inserimento  di  captatore   informatico   su dispositivo elettronico  portatile,  il  verbale  indica  il  tipo  di  programma impiegato  e,  ove  possibile,  i  luoghi  in  cui  si  svolgono   le comunicazioni o conversazioni.
2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi  elettronici  portatili  possono essere impiegati soltanto programmi conformi  ai  requisiti  tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni  intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio  digitale  di  cui all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il  trasferimento  dei
dati sono operati controlli costanti  di  integrita'  che  assicurino l'integrale corrispondenza  tra  quanto  intercettato,  registrato  e trasmesso.
4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei  dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da'  atto delle  ragioni  impeditive  e  della successione  cronologica  degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.
5. Al termine delle  operazioni  si  provvede,  anche  mediante persone  idonee  di   cui   all'articolo   348   del   codice,   alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo  inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;
b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:
«Art.   89-bis   (Archivio   delle   intercettazioni).   -   1. Nell'archivio digitale istituito  dall'articolo  269,  comma  1,  del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza  del  Procuratore della  Repubblica,  sono  custoditi  i  verbali,  gli   atti   e   le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
2. L'archivio e' gestito con modalita' tali  da  assicurare  la segretezza della documentazione  relativa  alle  intercettazioni  non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di  cui  e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie  particolari  di dati personali  come  definiti  dalla  legge  o  dal  regolamento  in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con  particolare riguardo alle modalita' di  accesso,  le  prescrizioni  necessarie  a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito  dal codice, il giudice che  procede  e  i  suoi  ausiliari,  il  pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali  di  polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono  indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.
4. I difensori delle parti possono ascoltare  le  registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli  atti quando acquisiti  a  norma  degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con  modalita'  informatiche;  in  esso sono indicate data e  ora  di  rilascio  e  gli  atti  consegnati  in copia.»;
c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo  le  parole  «conservazione nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».
3. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono  stabiliti  i  requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di  captatore  informatico su dispositivo elettronico portatile.
4. I requisiti tecnici sono  stabiliti  secondo  misure  idonee  di affidabilita', sicurezza ed efficacia al  fine  di  garantire  che  i programmi informatici utilizzabili si limitano  all'esecuzione  delle operazioni autorizzate.
5. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  non  avente  natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  sono  fissati  i  criteri a  cui  il  Procuratore  della Repubblica  si  attiene  per  regolare  le   modalita'   di   accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione  di coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale,  nonche' di consultazione e richiesta di copie, a  tutela  della  riservatezza degli atti ivi custoditi.
6. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  adottato  previo accertamento della funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  sono stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il  deposito degli atti e  dei  provvedimenti  relativi  alle  intercettazioni  e' eseguito esclusivamente  in  forma  telematica,  nel  rispetto  della
normativa, anche regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «o degli incaricati di pubblico servizio».
8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020.

Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le Amministrazioni  interessate provvedono  agli  adempimenti  connessi mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del  Consiglio  dei ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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