Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n.71 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale

D.Lvo 11/05/18, n. 71
(pubblicato in G.U. n. 141 del 20/06/2018)
in vigore dal 05/07/2018

Decreto Legislativo
11 maggio 2018, numero 71
(pubblicato in G.U. n. 141 del 20 giugno 2018)
in vigore dal 05 luglio 2018

*Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. *

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri;
 Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234, recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla formazione  e  all'attuazione  della normativa  e  delle   politiche dell'Unione europea;
 Vista la direttiva  (UE) 2016/801  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di  ingresso e soggiorno dei cittadini di  Paesi terzi  per  motivi  di  ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di  scambio  di  alunni  o progetti educativi, e collocamento alla pari;
 Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286,   e   successive modificazioni;
 Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge 11  luglio  2003,  n.  170,  recante disposizioni  urgenti  per   le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  non  hanno  espresso  il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della  legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 3, lettera c):
     1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite  le seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
     2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22,  comma 11-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  quanto  disposto dall'articolo 39-bis. 1».
 2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 11-bis e' abrogato;
 3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modifiche:
 a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
     «1. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro  il  30 giugno di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  terzo settore, di cui all'articolo 59  del  decreto  legislativo  3  luglio 2017, n. 117, e' determinato il contingente annuale  degli  stranieri ammessi a partecipare a programmi di  attivita'  di  volontariato  di interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del presente  testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'  consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma  di  attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale,  di  cui all'articolo 5, comma 1 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica  dei seguenti requisiti:
 a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del  programma di  volontariato  ad  una  delle  seguenti  categorie  che   svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita'  sociale:  1)  enti  del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN),  di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017;  2) organizzazioni  della  societa'  civile  e  altri  soggetti  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della  legge  11  agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in  base alla  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'   enti   civilmente riconosciuti in base alle leggi di  approvazione  di  intese  con  le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8,  terzo  comma,  della Costituzione;
   b)  stipula  di  apposita  convenzione  fra  lo  straniero  e l'organizzazione  promotrice  e  responsabile  del  programma   delle attivita'  di  volontariato  di interesse generale  e  di  utilita' sociale, in cui siano  specificate:  1)  le  attivita'  assegnate  al volontario;  2)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di volontariato, nonche' i giorni e le ore in  cui  sara'  impegnato  in dette attivita'; 3) le risorse  stanziate  per  provvedere  alle  sue spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  denaro  per piccole  spese sostenute e documentate direttamente  dal  volontario  per  tutta  la durata del soggiorno; 4) l'indicazione  del  percorso  di  formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
   c) sottoscrizione obbligatoria da  parte  dell'organizzazione promotrice e  responsabile  del  programma  di  volontariato  di  una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza  sanitaria, alla responsabilita'  civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni collegati all'attivita' di volontariato;
   d) assunzione della piena responsabilita'  per  la  copertura delle spese  relative  al  soggiorno  del  volontario,  per  l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato,  nonche'  per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita'  a  quanto  disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017,  l'attivita' del  volontario  impegnato   nelle   attivita'   del   programma   di volontariato  non  puo'  essere  retribuita  dall'ente  promotore   e responsabile del programma medesimo.  Al  volontario  possono  essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute  e  documentate per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle condizioni preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
 b) al comma 3, le parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono  inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
 c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
     «4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se  gia'  rilasciato,  e' revocato quando:
       a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1,  2  e 3;
       b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera fraudolenta o contraffatti;
       c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a), non  ha  rispettato  i  propri  obblighi  giuridici  in  materia   di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o  di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai contratti collettivi applicabili;
       d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,  lettera  a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter,  lettere  c)  e  d),  la decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via telematica agli uffici consolari all'estero.»;
  d) al comma 5, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello  unico  per l'immigrazione  che  ha   rilasciato il nulla   osta,   ai   fini dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il  permesso di soggiorno, che reca la dicitura  «volontario»  e'  rilasciato  dal questore, con le modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  8,  entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita'  di  cui  al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.»;
 e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
     «5-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei  seguenti casi:
       a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato falsificato o contraffatto;
       b) se risulta  che  il  volontario  non  soddisfaceva  o  non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
 f) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
     «6-bis. La  documentazione  e  le  informazioni  relative  alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».
 4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modifiche:
 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno per ricerca» e, al comma 1,  dopo  le  parole:  «in  possesso  di  un titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;
 b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
       a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per motivi umanitari;
       b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo  19 novembre  2007,  n.  251,  e  successive modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
       c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi terzi;
       d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di lavoro autonomo o subordinato;
       e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
       f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
 g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione anche se sospeso.»;
   c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
     «2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in  caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»;
   d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
     «3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui  al  comma  1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui  il  ricercatore  si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca e l'istituto  si  impegna ad accogliere il ricercatore.  L'attivita'  di  ricerca  deve  essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo  che valutano l'oggetto e la durata stimata della  ricerca,  i  titoli  in possesso  del  ricercatore  rispetto   all'oggetto   della   ricerca, certificati con una  copia  autenticata del  titolo  di  studio,  ed accertano la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  per  la  sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico  e  le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a  sua disposizione, sufficienti a non gravare  sul  sistema  di  assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo  scopo  dell'attivita'  di  ricerca  e sulla  durata  stimata,  l'impegno  del  ricercatore   a   completare l'attivita'  di ricerca,  le  informazioni   sulla   mobilita'   del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della  polizza assicurativa per malattia stipulata per  il  ricercatore  ed  i  suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto  di  provvedere  alla  loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»;
   e) al comma 3-bis:
     1) dopo le parole: «risorse mensili di cui  al  comma  3»  sono inserite le seguenti: «e' valutata caso per caso, tenendo  conto  del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed»;
     2) le parole «al progetto di  ricerca»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'attivita' di ricerca»;
   f) al comma 4:
     1) le parole: «per ricerca scientifica» sono  sostituite  dalle seguenti: «per ricerca»;
     2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «La  domanda indica  gli  estremi  del  passaporto  in  corso  di  validita'   del ricercatore o di un documento equipollente. Lo  sportello,  acquisito dalla  questura  il  parere  sulla  sussistenza  di  motivi  ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio  nazionale,  rilascia  il nulla osta entro trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il  rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono  trasmessi  in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere  entro  sei  mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato  prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.»;
   g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
     «4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca e'  invitato  ad  integrare  la stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e,  se  gia'  rilasciato,  e'  revocato quando:
       a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
       b) i documenti presentati  sono  stati  ottenuti  in  maniera fraudolenta o contraffatti;
       c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri  obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
       d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
       e) l'istituto di ricerca e' in corso  di  liquidazione  o  e' stato liquidato per insolvenza  o  non  e'  svolta  alcuna  attivita' economica.
     4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e  d),  la decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del principio  di  proporzionalita'  e  tiene conto  delle   circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via telematica agli uffici consolari all'estero.»;
   h) al comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In presenza  di  cause  che  rendono  impossibile   l'esecuzione   della convenzione, l'istituto di  ricerca ne  informa  tempestivamente  lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.»;
   i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
     «6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso  nel  territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta,  ai  fini dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»;
   l) al comma 7:
     1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso  di  soggiorno» fino a: «programma di ricerca» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il permesso  di  soggiorno   per ricerca,   che   reca   la   dicitura "ricercatore", e' rilasciato dal  questore,  ai  sensi  del  presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento  delle  formalita' di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»;
     2) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Per  il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale  sulla  base  di specifici programmi dell'Unione o multilaterali  comprendenti  misure sulla mobilita', il permesso  di  soggiorno  fa  riferimento  a  tali programmi.»;
     3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
   m) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
     «7-bis. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei seguenti casi:
       a) e' stato  ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'  stato falsificato o contraffatto;
       b) se risulta che  il  ricercatore  non  soddisfaceva  o  non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
   n) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
     «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui  all'articolo  29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso  di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo  articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,  lettera  a). Alla richiesta  di  ingresso   dei   familiari   al   seguito   presentata contestualmente  alla  richiesta  di  nulla  osta  all'ingresso   del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4.  Per  l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la dimostrazione  di  aver  risieduto,  in  qualita'  di familiari, nel primo Stato membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»;
   o) al comma 9, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al  comma 4 si applica  anche  al  ricercatore  regolarmente  soggiornante  nel territorio nazionale ad altro titolo.»;
   p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
     «9-bis.  In  presenza   dei   requisiti   reddituali   di   cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo  restando  il  rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito  di passaporto valido o altro documento equipollente, che  ha  completato l'attivita' di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma  7 puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo  svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso  i  servizi per  l'impiego,  come  previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi  al  fine  di  cercare  un'occupazione  o avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e' rinnovato  per  la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente  testo unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di  soggiorno per lavoro.
     9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero,  oltre  alla  documentazione  relativa  al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo  di  cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea  documentazione  di  conferma del  completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta,   rilasciata
dall'istituto di ricerca.  Ove  la  documentazione  di  conferma  del completamento  dell'attivita'  di  ricerca  svolta   non   sia   gia' disponibile, puo'  essere  presentata entro  sessanta  giorni  dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
     9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai  commi  9-bis  e  9-ter  e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal  presente testo unico.»;
   q) il comma 10, e' sostituito dal seguente:
     «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parita' di condizioni con i  cittadini  italiani,  a svolgere attivita' di insegnamento compatibile  con  le  disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.»;
   r) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
     «10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato  il  permesso di soggiorno per ricerca  di  cui  al  comma  7  e'  riammesso  senza formalita' nel territorio nazionale, su  richiesta  di  altro  Stato membro dell'Unione europea che si  oppone  alla  mobilita'  di  breve durata   del   ricercatore   ovvero   non    autorizza    o    revoca un'autorizzazione alla mobilita' di lunga  durata,  anche  quando  il permesso di soggiorno di cui al comma 7 e'  scaduto  o  revocato.  Ai fini del presente articolo, si intende per mobilita' di breve  durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non  superiori  a  centottanta  giorni  in  un  arco  temporale  di  trecentosessanta  giorni  e per mobilita' di lunga durata l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  periodi superiori a centottanta giorni.»;
   s) il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
     «11. Lo straniero titolare di  un  permesso  di  soggiorno  per ricerca in corso di validita' rilasciato da  un  altro  Stato  membro dell'Unione europea  e'  autorizzato a  soggiornare  nel  territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca gia'  iniziata  nell'altro Stato, per un periodo  massimo  di  centottanta  giorni  in  un  arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al  comma 4 e'  sostituito  da  una comunicazione  dell'istituto  di  ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo  sportello  unico  della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di ricerca. La comunicazione  indica  gli  estremi del passaporto in corso di validita'  o  documento  equipollente  del ricercatore e  dei  familiari,  ed e'  corredata  dell'attestato  di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del  primo Stato   membro   nonche'   della   documentazione    relativa    alla disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema  di assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione   sanitaria   per   il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi  non  risultino dalla convenzione di accoglienza.
     11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I  familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno  il  diritto  di  entrare  e soggiornare nel territorio  nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o raggiungere il ricercatore, purche'  in  possesso  di  un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione  in  corso  di validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari nel primo  Stato  membro.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito  il  parere  della  questura  sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel  territorio nazionale,  comunica  all'istituto  di   ricerca,   e   all'autorita' competente designata come punto di contatto dal  primo  Stato  membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei  seguenti casi:
       a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
       b) i documenti sono stati ottenuti  in  maniera  fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
       c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di  cui al comma 1;
       d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno di  cui al comma 11;
       e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.
     11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il ricercatore e se presenti  i  suoi  familiari  cessano  immediatamente  tutte  le attivita' e lasciano il territorio nazionale.
     11-quinquies. Per periodi superiori a  centottanta  giorni,  lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di  validita' e' autorizzato  a  fare  ingresso  senza  necessita'  di  visto  e  a soggiornare nel territorio  nazionale  per  svolgere l'attivita' di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui  al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale  ai  sensi  del comma 11, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  almeno  trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla  osta  di  cui  al  comma  11-quinquies  e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade  durante  la procedura di rilascio del nulla osta.
     11-septies. Al ricercatore di  cui  al  comma  11-quinquies  e' rilasciato   un   permesso   di   soggiorno   recante   la   dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca  del  permesso  di soggiorno di cui  al  presente  comma  sono  informate  le  autorita' competenti del primo Stato membro.
     11-octies. Nelle more del  rilascio  del  nulla  osta  e  della consegna del permesso di soggiorno e' consentito  al  ricercatore  di cui  al  comma  11-quinquies  di svolgere  attivita'  di  ricerca  a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in  corso  di  validita'  e  che  non  sia  superato  un  periodo  di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.
     11-nonies. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente articolo, si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le  informazioni  relative  alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».
5. All'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai  percorsi di  istruzione  tecnico  superiore  e  ai  percorsi   di   formazione superiore»;
   b) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  In  materia  di accesso ai corsi di istruzione e  formazione  tecnico  superiore,  ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla  formazione  superiore, nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata  la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano,  nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo»;
 c) al comma 2:
     1) le parole: «le universita'» sono sostituite dalle  seguenti: «Le istituzioni di formazione superiore»;
     2) le parole: «di cui all'articolo 1 della  legge  19  novembre 1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di  alta  formazione artistica, musicale e coreutica»;
     3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite  dalle seguenti: «con istituzioni formative straniere»;
   d) al comma 3:
     1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore» e  le  parole  «dell'universita'» sono  sostituite  dalle  seguenti: «dell'istituzione»;
     2) alla lettera e) la  parola:  «universitaria»  e'  sostituita dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»;
   e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
     «4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso  di validita', rilasciata da uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  in quanto iscritto ad un corso di istruzione  tecnica  superiore  o  di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore,  che beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni,  senza  necessita'  di visto e di permesso  di  soggiorno  per  proseguire  gli  studi  gia' iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi  ad  essi  connesso.  Si  applicano  le  disposizioni  di   cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validita' provenga da uno Stato membro che non applica  integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione  di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione  del primo Stato membro  e  della  documentazione  relativa  al  programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti  di
istruzione.
     4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in  corso  di validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione  o  multilaterale  comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due  o  piu'  istituti  di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia,  al fine di svolgervi parte  degli  studi,  per  un  periodo  massimo  di trecentosessanta giorni,  in  presenza  dei  requisiti  previsti  dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso  di soggiorno  con  la  documentazione,   proveniente   dalle   autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto  il  corso  di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e' complementare al programma di studi gia' svolto.»;
   f) al comma 5:
     1) la  parola:  «universitari»  e'  sostituita  dalle  seguenti parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»;
     2) dopo le parole: «in  possesso  di  titolo  di  studio»  sono inserite le seguenti: «di scuola secondaria»;
     3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino  a  «per asilo  umanitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «titolari  di permesso di soggiorno  UE  per soggiornanti  di  lungo  periodo,  di permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  per  lavoro  autonomo, per motivi familiari, per  asilo,  per  protezione  sussidiaria, per motivi umanitari»;
   g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
     «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'  rilasciato dal  questore  un  permesso  di  soggiorno  per   studio   ai   sensi dell'articolo 5, commi  3,  lettera  c) e 8,  recante  la  dicitura «studente».
     5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui  all'articolo  5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa  ingresso  nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione  o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o piu' istituti di istruzione superiore, il permesso  di  soggiorno  fa riferimento a tali programmi o  accordi.  Lo  studente  titolare  del permesso di soggiorno di cui al presente  comma  e'  riammesso  senza formalita' nel territorio nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato membro  dell'Unione  europea  che  si  oppone  alla  mobilita'  dello studente anche quando il permesso di soggiorno  di  cui  al presente comma e' scaduto o revocato.
     5-quater. Il permesso di soggiorno di  cui  ai  commi  5-bis  e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:
       a) se e' stato ottenuto in maniera  fraudolenta  o  e'  stato falsificato o contraffatto;
       b) se  risulta  che  lo  straniero  non  soddisfaceva  o  non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di  soggiorno  previste  dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per  i quali ha ottenuto il permesso di  soggiorno  ai  sensi  del  presente articolo.
     5-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  4-bis,  4-ter  e 5-ter non si applicano agli stranieri:
       a) che soggiornano a titolo di protezione  temporanea  o  per motivi umanitari;
       b)  che  soggiornano  in  quanto  beneficiari  di  protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo  19 novembre  2007,  n.  251,  e  successive modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini  dell'Unione  europea  che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione  ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30,  e  successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi terzi;
       d) che beneficiano dello  status  di  soggiornante  di  lungo periodo e soggiornano ai sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di lavoro autonomo o subordinato;
       e)  che  soggiornano  in  qualita'  di  lavoratori  altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
       f) che sono ammessi nel  territorio  dell'Unione  europea  in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di  un  trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di  un  provvedimento  di  espulsione anche se sospeso.».
 6. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, dopo la parola:  «tirocinio»,  e'  eliminata  la seguente parola: «professionale»;
   b) al comma 1:
     1) alla lettera a) le parole:  «secondaria  superiore  e»  sono sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le  parole: «formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
       «b) ammessi a frequentare:
         1)   corsi   di   formazione   professionale   e   tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito  con decreto del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche  sociali,  di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore  e  formazione  superiore,  promossi  da istituzioni di formazione superiore, istituti di  istruzione  tecnica superiore,   istituzioni   scolastiche,    centri    di    formazione professionale; periodi  di  pratica  professionale  nonche'  tirocini previsti  per l'accesso  alle  professioni  ordinistiche;   tirocini transnazionali realizzati nell'ambito  di  programmi  comunitari  per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito  con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»;
         3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero  degli  affari esteri,  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  dal  Ministero dell'universita' e della ricerca», sono sostituite  dalle  seguenti:«dal   Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale, dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere le seguenti: «I programmi di scambio definiscono  le  responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi  oltre  all'alloggio dell'alunno.»;
   c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
     «1-bis.  Per  i   tirocini   curriculari,   gli   istituti   di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti  di  paesi  terzi sono    quelli    autorizzati    dal    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  a  erogare  corsi  di  formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico  superiori.  I tirocini  si  fondano  sulla  convenzione  di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente  ospitante  e il  tirocinante  che  contiene  la  descrizione  del programma   di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di  apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di  inserimento  e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse  messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per  le  spese  di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la  stipula  di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter.   Ai   tirocini    extracurriculari,    funzionali    al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze,  pratica  ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee  guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1  e'  rilasciato  dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi  dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e  b),  ad  eccezione  degli  stranieri  ammessi  a  frequentare  tirocini  curriculari   ed extracurriculari, la durata  del permesso  di  soggiorno  e'  quella prevista dall'articolo 5, comma 3,  lettera  c).  Per  gli  stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari  ed  extracurriculari,  la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c)  e  d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore  ad  un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto  educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.».
 7. Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 39-bis.1  (Permesso  di  soggiorno per ricerca  lavoro  o imprenditorialita' degli studenti). - 1. In  presenza  dei  requisiti reddituali di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  e  fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o  il  master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica,  o  il  diploma accademico di primo livello o di secondo  livello  o  il  diploma  di tecnico superiore, alla scadenza del permesso  di  soggiorno  di  cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a),  puo'  dichiarare  la propria  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica  attiva  del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  e  richiedere  un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non  superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare  un'impresa coerente con  il  percorso  formativo  completato.  In  presenza  dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
   2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa  al  possesso  dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di  cui  all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa  al  conseguimento  di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione  relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui  al  comma  1,  non  sia  gia' disponibile, puo'  essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e'  rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
     a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
     b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non  soddisfa piu' le condizioni  previste  dai  commi  1  e  2  nonche'  le  altre condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente  testo unico.».

Art. 2
Modifiche al decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito  in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della  legge  11  luglio 2003, n. 170

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.  105,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Anagrafe  nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli  Istituti  tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
     1) le parole: «entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
     2) le  parole:  «l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  dei laureati  delle  universita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati  e  dei  laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
     3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli  esiti  occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
     4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici  superiori  e delle istituzioni della formazione superiore»;
   c) al comma 2:
     1) le parole: «il Comitato nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca»;
    2)  le  parole:  «e  il  Consiglio  nazionale  degli   studenti universitari,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  il  Consiglio nazionale degli studenti  universitari  e  le altre  consulte  degli studenti,»;
     3) le parole:  «delle  universita'  e»  sono  sostituite  dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».

Art. 3
Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

1.  Il  Ministero  dell'interno,  il   Ministero   dell'istruzione, universita' e ricerca, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni  in  materia  di  mobilita'   degli   studenti   e   dei ricercatori.
 2.  Gli  uffici  e   le   amministrazioni   competenti   forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto  di  cui  al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie.  Con  decreto interdirettoriale   del   Ministero   dell'interno,   del   Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, e del Ministero del lavoro  e delle  politiche  sociali,  sono  fissate  le  linee  guida  per   lo svolgimento delle attivita' dei punti di contatto.

Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.  Gli  uffici  interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente.


 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri,  Presidente  del Consiglio dei ministri
Fedeli,  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Minniti, Ministro dell'interno
Poletti,  Ministro  del  lavoro   e delle politiche sociali
Alfano,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan,  Ministro  dell'economia  e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

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