DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2016
Semaforo Verde
Normativa nazionale
D.Lvo 15/01/2016, n. 008
(pubblicato in G.U. n. 017 del 22/01/2016)
in vigore dal 06/02/2016

Decreto Legislativo
22 gennaio 2016, numero 008
(pubblicato in G.U. n. 017 del 22 gennaio 2016)
in vigore dal 06 febbraio 2016

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia  di sospensione   del procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;
Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista  la  legge  8  gennaio  1931,  n.  234,  recante  «Norme  per l'impianto e l'uso di apparecchi  radioelettrici privati  e  per  il rilascio  delle  licenze  di  costruzione,  vendita  e  montaggio  di materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n. 506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono  stati oggetto  di  confische,  sequestri,  o  altri  atti  di  disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n.  1329,  recante  «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;  
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante  «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  recante  la «Razionalizzazione del sistema di  distribuzione dei  carburanti,  a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed esclusioni

1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di  denaro  tutte  le violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o dell'ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono puniti  con  la  pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione  dei  limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

Art. 2
Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite dalle seguenti: «alla  sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro 5.000 a euro 15.000».
5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a euro 15.000»;
b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono sostituite   dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 10.000 a euro 30.000».
6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o esposto  al  pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Art. 3
Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all'articolo 11:
 1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
 2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro 309.»;
 3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;  
c) l'articolo 12 e' abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 5.000 a euro 30.000»;
b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e 171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
 b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro 10.000 a euro 30.000».
4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro 5.000 a euro 15.000».  
5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970, n.  1034,  e'   sostituito   dal   seguente:   «All'installazione   o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».  
6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:  
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e'  superiore  a euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle  ritenute  entro tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto accertamento della violazione.».
7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o con l'ammenda da  lire  un milione  a  lire  quattro  milioni»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che   il   fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 4
Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di seguito  indicate,   l'autorita'   amministrativa   competente,   con l'ordinanza   ingiunzione,   applica   la   sanzione   amministrativa accessoria  della sospensione della  concessione,  della   licenza, dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
 a) articolo 668 del codice penale;  
 b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
 c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo 24  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5
Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi  ai  sensi del  presente  decreto  prevedono  ipotesi  aggravate fondate  sulla recidiva ed  escluse  dalla  depenalizzazione,  per  recidiva  e'  da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 6
Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7
Autorita' competente

1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni amministrative  le autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni amministrative  gia'  previste dalle  leggi   che   contemplano   le violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni amministrative  il prefetto.
3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:  
a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;  
b)  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   in   relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c)  l'autorita' comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi   indicate all'articolo 3.

Art. 8
Applicabilita' delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 9
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

1. Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,   l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente dal pubblico ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.  
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura penale,  sentenza inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1. Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla legge come reato, decide sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero  entro  il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.  

Art. 10
Disposizioni finanziarie

1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a  carico della  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

***** Allegato *****

(Art. 1)
ELENCO  DELLE  LEGGI  CONTENENTI  REATI  PUNITI  CON  LA  SOLA   PENA
 PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
 LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli  eventuali,  successivi   provvedimenti   di   modifica o di integrazione.
Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari in materia edilizia".
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per  le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  "Norme  per  la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e precompresso ed a struttura metallica".

Ambiente, territorio e paesaggio

1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   202,   recante "Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme  in materia ambientale".
3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,   n.   133,   recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento dei rifiuti".
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  "Attuazione delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE   relative alla classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l'ambiente,  per  come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,   recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul mercato di biocidi".  
6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,   n.   52,   recante "Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente classificazione, imballaggio   ed   etichettatura    delle    sostanze    pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art. 2, comma 1, lettera q).
7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme  per  la protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per  il   prelievo venatorio".
8.  Legge  26  aprile  1983,  n.   136,   recante   norme   sulla "Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per  il  settore agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.
2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante "Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli integratori alimentari".

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo delle   navi mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui agli  articoli  34,  39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla  installazione  di impianti  per  la  distribuzione   di   aria condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".  

Giochi d'azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".

Armi ed esplosivi

1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei  materiali di armamento".
2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle munizioni  e degli esplosivi".
3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del porto delle armi a bordo degli aeromobili".
4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta' della  punzonatura delle armi da fuoco portatili".

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la democraticita'  dei  partiti   e   disciplina   della   contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione del Senato  della Repubblica".
4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati  e  al Senato della Repubblica".
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".
6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo  dello Stato al finanziamento dei partiti politici".  
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa legislativa  del popolo".
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".
10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, recante  "Approvazione  del  testo  unico delle  leggi  per  la disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione delle liste elettorali".
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n. 570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la composizione  e  la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".  
12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme per la elezione della Camera dei deputati".  
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni dei Consigli provinciali".

Proprieta' intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  "Protezione  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei Ministri
Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando




Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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