DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2016
Semaforo Verde
Normativa nazionale

D.Lvo 15/01/2016, n. 007
(pubblicato in G.U. n. 017 del 22/01/2016)
in vigore dal 06/02/2016

Decreto Legislativo
15 gennaio 2016, numero 007
(pubblicato in G.U. n. 017 del 22 gennaio 2016)
in vigore dal 06 febbraio 2016

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;
Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al sistema penale»;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 gennaio 2016;
Su proposta del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.
Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
   a) 485;
   b) 486;
   c) 594;
   d) 627;
   e) 647.

Art. 2
Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a)  l'articolo  488  e'  sostituito  dal  seguente:  «488.  Altre falsita'  in  foglio  firmato   in   bianco.   Applicabilita'   delle disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di  falsita'  su  un foglio firmato in bianco diversi da  quelli preveduti  dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle  falsita'  materiali  in  atti pubblici.»;
b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 490:
 1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Chiunque,  in tutto o in parte, distrugge, sopprime od  occulta  un atto  pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o  di  recare ad altri un danno,  distrugge, sopprime  od  occulta  un  testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore  veri,  soggiace  rispettivamente  alle  pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo  le distinzioni in essi contenute.»;
 2) il secondo comma e' abrogato;
d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491.  Falsita'  in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna  delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda  un  testamento olografo,  ovvero  una  cambiale  o un  altro  titolo   di   credito trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto  e'  commesso  al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri  un danno, si applicano le pene  rispettivamente  stabilite  nella  prima
parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico falso.»;
e) l'articolo  491-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «491-bis. Documenti informatici.  -  Se  alcuna  delle  falsita' previste  dal presente capo  riguarda  un  documento  informatico  pubblico  avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni  del  capo  stesso concernenti gli atti pubblici.»;
f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis.  Casi di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491,  quando  concernono  una  cambiale  o  un  titolo  di  credito trasmissibile per girata o al portatore,  sono  punibili  a  querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui  al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
g) all'articolo 596:
 1) al comma primo, le parole «dei  delitti  preveduti  dai  due articoli precedenti» sono sostituite  dalle  seguenti: «dal  delitto previsto dall'articolo precedente»;
 2) al comma quarto,  le  parole  «applicabili  le  disposizioni dell'articolo 594,  primo  comma,  ovvero  dell'articolo 595,  primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile  la  disposizione dell'articolo 595, primo comma»;
h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti  preveduti dagli articoli  594  e  595  sono  punibili»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;  
i) all'articolo 599:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli  articoli  594  e»  sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
l)   l'articolo   635   e'   sostituito   dal   seguente:   «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  con violenza  alla  persona  o  con  minaccia  ovvero  in  occasione   di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
  1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose  di  interesse  storico  o  artistico ovunque  siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,  ovvero immobili  i  cui  lavori  di costruzione,  di  ristrutturazione,  di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o  altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
  2. opere destinate all'irrigazione;
  3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
  4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e  al  secondo  comma,  la  sospensione condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona  o  con  minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e' della reclusione da uno a quattro anni.»;
n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito  dal  seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona o  con  minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e' aumentata.»;
o)  l'articolo  635-quater,  secondo  comma,  e'  sostituito  dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;
p) l'articolo  635-quinquies,  terzo  comma,  e'  sostituito  dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.».

Capo II
ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI

Art. 3
Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se  dolosi,  obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del  danno secondo  le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la  disposizione  di  cui  all'articolo  2947,  primo comma, del codice civile.

Art. 4
Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro  cento  a  euro ottomila:
a) chi offende l'onore o  il  decoro  di  una  persona  presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica  o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola  a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose  fungibili  e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui,  al  di fuori  dei casi di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,  635-ter,  635-quater  e 635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da  altri  smarrite,  se  ne appropria,  senza  osservare  le  prescrizioni  della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria,  in  tutto  o  in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia  venuto  in  possesso per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,  se  le  offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal  primo comma,  lettera  a),  del  presente  articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando  che  altri  faccia  uso  di  una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno.  Si  considerano  alterazioni  anche  le  aggiunte falsamente  apposte  a  una scrittura  vera,  dopo  che  questa   fu definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale  abbia il possesso per un titolo che importi  l'obbligo  o  la facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere  un  atto  privato  produttivo  di effetti  giuridici,  diverso  da  quello  a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
c)  chi,  limitatamente  alle  scritture   private,   commettendo falsita' su un foglio firmato in bianco diverse  da quelle  previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di  una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando  in  tutto  o  in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del presente   articolo,   nel   caso   in    cui    l'offesa   consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in  presenza di piu' persone;
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  ed  e)  del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita' ivi  previste riguardino  un  documento  informatico   privato   avente   efficacia probatoria.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,  lettere  a), b), c), d) ed  e)  del  presente  articolo,  nella denominazione  di «scritture private» sono compresi  gli  atti  originali  e  le  copie autentiche di essi, quando a norma  di  legge  tengano  luogo  degli originali mancanti.
7. Nei casi di cui al  comma  4,  lettere  b)  e  c)  del  presente articolo, si  considera  firmato  in  bianco  il  foglio in  cui  il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato  a essere riempito.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo  si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del  medesimo articolo.

Art. 5
Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile  e'  determinato  dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita' della violazione;
b) reiterazione dell'illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall'agente  per  l'eliminazione  o  attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
e) personalita' dell'agente;
f) condizioni economiche dell'agente.

Art. 6
Reiterazione dell'illecito

1. Si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l'illecito  sottoposto  a sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro quattro anni  dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un'altra  violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di  disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono  o  per  le modalita' della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneita'  o caratteri fondamentali comuni.

Art. 7
Concorso di persone

1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria  civile  per esso stabilita.

Art. 8
Procedimento

1.  Le  sanzioni  pecuniarie  civili  sono  applicate  dal  giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
2.  Il  giudice  decide  sull'applicazione  della  sanzione  civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora  accolga la domanda  di risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere  applicata  quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle  forme  di cui all'articolo 143 del codice di procedura  civile,  salvo  che  la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza  che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione  della  sanzione pecuniaria  civile,  si  applicano  le  disposizioni del  codice  di procedura civile, in quanto compatibili con  le  norme  del  presente capo.

Art. 9
Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il  termine di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono stabiliti  termini  e  modalita'  per il  pagamento  della  sanzione pecuniaria civile, nonche' le forme per la  riscossione  dell'importo dovuto.
2.  Il  giudice  puo'  disporre,  in  relazione   alle   condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a  otto.  Ciascuna  rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione  e'  dovuto  in un'unica soluzione.
4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile  pecuniaria  in ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L'obbligo  di  pagare  la  sanzione  pecuniaria  civile  non  si trasmette agli eredi.
Art. 10
Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della  sanzione  pecuniaria  civile  e'  devoluto  a favore della Cassa delle ammende.

Art. 11
Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono  adottate le disposizioni  relative  alla  tenuta  di  un registro,  in  forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti  di  applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle  sanzioni  pecuniarie  civili  del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi  anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso,  salvo   che   il procedimento penale sia stato definito con  sentenza  o  con  decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali  per  i  reati  abrogati  dal  presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore,  con sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice di procedura penale.

Art. 13
Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e  12,  valutate  in  euro 129.873,00  per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017,  si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi,  Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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