Semaforo Verde Normativa nazionale D.Lvo 29/05/17, n. 098 (pubblicato in G.U. n. 145 del 24/06/2017) in vigore dal 24/07/2017
Decreto Legislativo 29 maggio 2017, numero 098 (pubblicato in G.U. n. 145 del 24 giugno 2017) in vigore dal 24 luglio 2017
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 29 aprile 1999,n.1999/37/CEdelConsiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,recepitacon decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione14febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Visto il regio decreto-legge 15marzo1927,n.436,convertito dallalegge19febbraio1928,n.510,recantedisciplinadei contratti dicompravenditadegliautoveicoliedistituzionedel Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Vistoilregiodecreto29luglio1927,n.1814,recante disposizioni di attuazione e transitorie del regiodecreto-legge15 marzo 1927, n. 436;
Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti inconcessione del Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella3 relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recantenuovo codice della strada;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delleamministrazionipubbliche,ein particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5;
Visto il decreto-legge 16maggio2016,n.67,convertito,con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazionedelnuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza delservizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzionegenerale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente regolamento recante norme per lasemplificazione del procedimentorelativoallaimmatricolazione,aipassaggidiproprieta'eallareimmatricolazionedegliautoveicoli,dei motoveicoli e dei rimorchi;
Vista la preliminaredeliberazionedelConsigliodeiministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997,n.281,espressonella riunione del 20 aprile 2017; Udito il parere delConsigliodiStatoespressodallasezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissionidellaCameradei deputati e del Senato della Repubblica;
VistalasecondadeliberazionepreliminaredelConsigliodei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissionidellaCameradei deputati e del Senato dellaRepubblicaaisensidell'articolo8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015;
Vista ladeliberazionedefinitivadelConsigliodeiministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazioneelapubblica amministrazione, di concerto con iMinistridell'economiaedelle finanze, delle infrastrutture edeitrasporti,deibeniedelle attivita' culturali e del turismo e della giustizia;
Emana
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Documento unico di circolazione e di proprietà
1. A decorrere dal1°luglio2018,lacartadicircolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva29aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,costituisceildocumentounico contenente i dati di circolazione e di proprieta' degliautoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime deibenimobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capoIII,sezioneI,del codice civile.
2. Nella carta di circolazionedicuialcomma1,diseguito denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agliarticoli91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i dati validatidalPubblicoregistroautomobilistico,di seguito PRA,relativiallasituazionegiuridico-patrimonialedel veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla suadefinitivaesportazione all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi',annotatiidatirelativi allasussistenzadiprivilegieipoteche,diprovvedimenti amministrativi e giudiziari che incidonosullaproprieta'esulla disponibilita' delveicolo,annotatipressoilPRA,nonche'di provvedimentidifermoamministrativo,conlemodalita',anche telematiche, previste con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinisterodellagiustizia,da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata invigoredel presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'competente alrilasciodellacartadicircolazione, che havalidita'di certificazionedeidatiinessacontenuti,fermarestandola responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, peri dati relativiallaproprieta'eallalocazionefinanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiperi dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
Art. 2 Procedura di rilascio
1.Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o direimmatricolazioneodelsuoaggiornamento conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo,corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di unmodellounificato definitocondecretodelMinisterodelleinfrastruttureedei trasporti, sentito l'ACI, da adottareentrosessantagiornidalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematicodell'automobilista,di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidentedella Repubblica 19settembre2000,n.358,ivicompresigliUffici dell'ACI in quanto STA;
b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito diapplicazionedeldecreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sedediprimaimmatricolazione,direimmatricolazioneodi aggiornamento, e'corrispostaunatariffaunicadeterminatacon decretodelMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti,di concerto coniMinistridell'economiaedellefinanzeedella giustizia, da adottare entro iltermineperentoriodel30aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormenterappresentative delle imprese diconsulenzaautomobilistica,previopareredelle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine diquindicigiornidecorrentidalladata di ricezione della richiesta. Tale tariffa e' determinata in misura comunque non superiore allasommadell'importodelleduetariffeprevistea normativa vigente,tenutocontodeicostideiservizi.Conil medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'impostadi bollo unificata in misura tale da assicurare che sianogarantiti,a seguito dell'unificazione dei documentidicuiall'articolo1,i medesimi effetti finanziari previstialegislazionevigentesenza impatti negativisuisaldidibilancioesonodisciplinatele modalita' di versamento delle tariffe all'ACI inmanieradirettae alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi asituazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA,continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previstealprimo periodoe'dispostol'aggiornamentodellatariffaunica.Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollounificatae' consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronicooon line. I risparmi nella gestione dei dati determinatidall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinatiaridurrei costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazionelatariffaunicae' determinata qualesommadelleduetariffeprevisteanormativa vigente e l'importo dell'imposta di bollounificatae'determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovuteanormativa vigenteperciascunatipologiadidocumento.Conlemedesime modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACIealla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pariall'importo della tariffa rispettivamente prevista alegislazionevigente.Con decretodelMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,e'disposto l'aggiornamentodellatariffadicuiall'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile.
3. Le istanze e la relativadocumentazionesonotrasmessedagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diseguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile1992,n. 285.
4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente pervia telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allostatogiuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
5. Il CED, dopo aver verificato lacongruenzadeidatiricevuti anche utilizzando le procedure di validazionemesseadisposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
6.GliUfficiACI-PRAprovvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negliarticoli2683e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15marzo1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione,ricusano la formalita' di iscrizione o di trascrizione enedannoimmediata comunicazione allo STA richiedenteeall'UMCcompetente,aifini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degliatticonseguentiai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo30aprile 1992, n. 285.
7. Le istanzevolteallaannotazionenelPRAdiprivilegie ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degliSTA, che leinoltranotelematicamenteagliufficidelPRA,iquali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione pervia telematicaalCED,secondoquantostabilito dal comma3.I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dellostessosono notificati dal concessionario della riscossionealMinisterodelle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunicaalsistemainformativo del PRA.
Art. 3 Ulteriori disposizioni
1. Il Ministero delleinfrastruttureedeitrasportiaccedea titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni,ancheeuropeee rendedisponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.
2.Sonofattesalveledisposizioniinmateriadiimposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Art. 4 Relazione al Parlamento
1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documentounico, il Ministerodelleinfrastruttureedeitrasportitrasmetteal Parlamento una relazione sugli effettiesuirisultaticonseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguitiperl'utenzae gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche aifini della valutazione sull'eventuale istituzionediunarchiviounico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente dellaRepubblica,supropostadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,diconcertoconil Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI,daadottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto1988,n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione deldocumentounico, sono definitelemodalita'organizzativedell'eventualearchivio unico da istituirsi presso il Ministero delleinfrastruttureedei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costidigestione dei dati relativi alla proprieta' e allacircolazionedeiveicoli. Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contrattiinessere alla data del predetto decreto.
Art. 5
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente:«5.Periveicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta dicircolazionesono annotati i dati attestanti la proprietà elostatogiuridicodel veicolo.»;
2) il comma 9 e' soppresso;
3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermorestando quanto previstodaldecretodelPresidentedellaRepubblica19 settembre2000,n.358,istitutivodellosportellotelematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici delDipartimentoperitrasporti,la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centrounico di servizio,attraversoilsistemainformativodelDipartimento stesso.»;
b) all'articolo 94:
1) il comma 1 e'sostituitodalseguente:«1.Incasodi trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, deimotoveicolie deirimorchionelcasodicostituzionedell'usufruttoodi stipulazionedilocazioneconfacolta'diacquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, lanavigazione,gli affarigeneraliedelpersonale,surichiestaavanzata dall'acquirenteentrosessantagiornidalladataincuila sottoscrizionedell'attoe'stataautenticataogiudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuovacartadicircolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti dellaproprieta' e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizioneovvero,incasodiaccertate irregolarita', procede alla ricusazione dellaformalita' entrotre giorni dal ricevimentodelleinformazioniedelledocumentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficiodelDipartimentoperi trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2.Incasodi trasferimentodellaresidenza dell'intestatariodellacartadi circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica,l'ufficio competente del Dipartimento peritrasporti,lanavigazione,gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1e2»sonosostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e leparole:«edelcertificatodi proprieta'» sono soppresse;
c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificatodi proprieta' di cui al medesimo articolo» sono soppresse;
d) all'articolo 95:
1) la rubrica e' sostituita dallaseguente:«Duplicatodella carta di circolazione»;
2) il comma 1 e' soppresso;
3) il comma 6 e' soppresso;
e) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le proceduredirecuperodegliimportidovutiperletasse automobilistiche,l'enteimpositore,ancheperiltramitedel soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accertiilmancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi,notificaal proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e,inassenzadi giustificato motivo, ove non siadimostratol'effettuatopagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica,chiedeall'ufficio competente del Dipartimento peritrasporti,lanavigazione,gli affarigeneraliedelpersonalelacancellazioned'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predettoufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;
2)alcomma4,leparole:«suappositasegnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 e' sostituito dalseguente:«1.Peresportare definitivamenteall'esteroautoveicoli,motoveicoliorimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiedeall'ufficiocompetentedel Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affarigeneralie del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicolie dalP.R.A.,restituendolerelativetargheelacartadi circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimentostesso nelrispettodellevigentinormecomunitarieinmateria.La cancellazione e' disposta acondizionecheilveicolosiastato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data nonanteriorea sei mesi rispettoalladatadirichiestadicancellazione.Per raggiungere i transitidiconfineperl'esportazioneilveicolo cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio divia e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;
2) al comma 2, leparole:«,altresi'»sonosoppresse,le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti:«al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, lanavigazione, gli affarigeneraliedelpersonale»eilsecondoperiodoe' sostituitodalseguente:«Ilpredettoufficioprovvedealla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio delP.R.A.perlacancellazionedalpubblico registro automobilistico.»;
h) all'articolo 201, comma 1,primoperiodo,leparole:«dai pubblici registri» sonosostituitedalleseguenti:«dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quartoperiodoleparole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; i)all'articolo213,comma7,leparole:«alP.R.A.per l'annotazione nei propri registri» sonosostituitedalleseguenti: «all'ufficiocompetentedelDipartimentoperitrasporti,la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»;
l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole:«al pubblicoregistroautomobilisticocompetenteperl'aggiornamento delleiscrizioni»sonosostituitedalleseguenti:«all'ufficio competente del Dipartimento peritrasporti,lanavigazione,gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delleiscrizioni al P.R.A..»;
m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole:«al pubblicoregistroautomobilisticoperl'aggiornamentodelle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti:«all'ufficiocompetente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all'articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprieta',» sono soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
2. All'articolo 231, comma 5,deldecretolegislativo3aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«Atal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestoredelcentrodiraccolta,il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazioneeletargheadunosportellotelematico dell'automobilista che provvede secondoleprocedureprevistedal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
3. Con decreto del PresidentedellaRepubblica,daadottareai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamentorelativeal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 4. Con decreto del PresidentedellaRepubblica,daadottareai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamentorelativeal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in formato elettronico,rilasciatianteriormentealterminedicui all'articolo 1,comma1,mantengonolalorovalidita'.Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuovaemissione,essisono sostituiti dal documento unico.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.Leamministrazioni pubbliche interessate provvedonoall'attuazionedelledisposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'entrata invigoredelpresentedecreto,la vigilanzasull'ACIe'esercitata, nell'ambito dellerisorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazionevigente, dalla Presidenza del Consiglio deiministrie,limitatamentealle attivita'delPRA,dalMinisterodelle infrastruttureedei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giornidalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,adeccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nellaRaccoltaufficialedegliattinormatividellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
GentiloniSilveri,Presidentedel Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan,Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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