Decreto Ministero dei Trasporti 06 agosto 2020 (pubblicato in G.U. n. 224 del 09 settembre 2020)
*Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Linosa.*
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e Linosa in data 1° luglio 2020, n. 80, concernente il divieto di afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle isole del comune stesso;
Vista la nota n. 5284 del 15 luglio 2020, con la quale si richiedeva alla Regione Sicilia e alla Prefettura di Agrigento l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare, con urgenza, il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Sicilia e della Prefettura di Agrigento;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Linosa, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
b) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di sanita' e di pubblico interesse;
c) veicoli adibiti all'installazione e alla manutenzione di impianti e servizi per la collettivita', nonche' quelli adibiti all'approvvigionamento alimentare e idrico;
d) veicoli autorizzati per particolari motivi con provvedimento del sindaco di Lampedusa e Linosa, adottato su conforme parere del prefetto di Agrigento.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Lampedusa e Linosa e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a euro 1.734,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre
2018.
Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il prefetto di Agrigento e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 6 agosto 2020
Il Ministro
De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3197
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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