Decreto Ministero dei Trasporti 04 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 133 del 25 maggio 2020)
*Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Ustica.*.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 27 dicembre 2019, n. 34;
Vista la nota della Prefettura di Palermo Area IIIª Ter, in data 13 febbraio 2020, n. 22404, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 3 febbraio 2020, n. 4705;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
e) veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;
f) veicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;
h) veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno 2019, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attivita' medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.
2. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Ustica e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 4 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 970
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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