Decreto Ministero dei Trasporti prot 440 del 09 ottobre 2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforo Verde
Normativa nazionale


Decreto Ministero dei Trasporti
09 ottobre 2020, protocollo 440
(pubblicato in G.U. n. 272 del 31 ottobre 2020)


*Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida*.



Vista la direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recepita con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Vista la direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II alla suindicata direttiva n. 2006/126/CE;
Visto, in particolare, l'articolo 24, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011, che dispone che, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al decreto stesso, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari europei;
Considerata la necessità di dare attuazione alla direttiva n. 2020/612/UE;

DECRETA

Art. 1
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente:
"5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1.2, purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.";
b) al punto 5.2, capoverso "Categoria A2", le parole: "la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3" sono sostituite dalle seguenti: "la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3" .

Art.2
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il Ministro
DE MICHELI


Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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