Decreto Ministero dei Trasporti prot 495 del 04 novembre 2020 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2020
Semaforoverde
Normativa Nazionale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO MINISTERIALE
4 novembre 2020, prot. n. 495



Sospensione calendario divieto di circolazione dei mezzi pesanti.


................

VISTO l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, concernente “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n.35 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209, 5 giugno 2020, n. 232 e 12 giugno 2020, n. 244, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;
CONSIDERATO che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi a creare nel Paese, sta interessando anche l’autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;
CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020 indicati nel calendario di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un elemento di criticità nell’attuale situazione di distribuzione del traffico, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;
CONSIDERATA l’esigenza di disporre la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 8, 15 e 22 novembre 2020, ferma restando la sospensione di cui al DM n. 115 del 13 marzo 2020, limitatamente ai trasporti internazionali di merci, sino a successivo provvedimento;
SENTITO il Ministero dell’interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell’applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA
Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 8, 15 e 22 novembre 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall’articolo unico del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2020, n.115, per veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.


IL MINISTRO
Paola de Micheli



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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