DPR 8 novembre 2018 n. 144 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa Anno 2018
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Decreto Presidente della Repubblica 08/11/2018, n. 144
(pubblicato in G.U. n. 301 del 29/12/2018)

Decreto Presidente della Repubblica
08 novembre 2018, numero 144
(pubblicato in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2018)

Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della circolazione stradale, e,  in particolare,  l'articolo  3  il  quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono  emanate norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  recante  norme di  razionalizzazione  dei  processi  di   gestione   dei   dati   di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3;
Considerata  la  necessita'  di  dover  adeguare  le   disposizioni contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  495  del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte  dal  citato  decreto legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n.  285  del 1992;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei   ministri   e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre 1992, n. 495

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 245:
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale trasmette contestualmente  al  sistema  informativo  del P.R.A., in via telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli, nonche' i dati e le documentazioni in  formato  elettronico  relativi alle   generalita'   di   chi   si   e'   dichiarato    proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facolta'  di  acquisto  o  del venditore con patto di riservato  dominio,  e  quelli  relativi  allo stato  giuridico-patrimoniale  del  veicolo,  alla   sussistenza   di privilegi e ipoteche, di provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari che incidono sulla proprieta'  e  sulla  disponibilita'  dei  veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.»;
     2) il comma 2 e' abrogato;
     3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  L'Ufficio  del  P.R.A.  provvede  alle  iscrizioni   ed   alle trascrizioni nel pubblico registro  automobilistico  ovvero,  laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento  dei  dati  e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita'  dandone comunicazione in via  telematica  al  centro  elaborazione  dati  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale.»;
     4) il comma 4 e' abrogato;
   b) all'articolo 247:
     1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale trasmette al sistema  informativo  del  P.R.A.,  in  via telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli  di  cui  viene chiesto  il  trasferimento  di  proprieta',  nonche'  i  dati  e   le documentazioni in formato elettronico relativi  alle  generalita'  di chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»;
     2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle  trascrizioni  nel  pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui  al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
   c) l'articolo 264 e' abrogato;
   d) all'articolo 402:
     1) al comma 3, le parole: «che  risultino  dal  certificato  di proprieta' o» sono soppresse;
     2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4. La sezione "immatricolazioni" contiene,  per  ogni  veicolo,  i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della  carta di circolazione.»;
     3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 «7. Le sezioni  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  sono  popolate automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema informativo del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli affari generali ed il personale e sono  continuamente  aggiornate,  a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici  centrali  e periferici dello stesso Dipartimento e dai  soggetti  abilitati  allo sportello telematico dell'automobilista, istituito  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.  358,  nonche'  dai comuni a mezzo di trasferimento di  dati  per  via  telematica  o  su supporto magnetico. La sezione di cui  al  comma  6  e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati  necessari  al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai  comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente  dalla data  dell'incidente,  dalla  data  di  presentazione   di   denuncia dell'incidente  o  dalla  data  di comunicazione  della   variazione anagrafica.».

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente  regolamento  entra  in  vigore  alla  data  di  cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del  Consiglio  dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela  del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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