Il presente regolamento disciplina nell’ambito dei territorio comunale l’attività di estetista, contemplata dalla Legge 1190. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne, e proteggerne l’aspetto estetico,. modificandolo attraverso, l’ eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Non sono soggette al presente regolamento le attività di carattere terapeutico
L’Amministrazione comunale autorizza l’attività. di estetista,. svolta presso esercizi aperti. al pubblico, palestre, circoli privati, domicilio del prestatore d’opera, profumerie o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita. Non necessita di autorizzazione l'attività a titolo gratuito, di promozione, dimostrazione o prova, qualora sia contenuta nel tempo e non esaustiva della prestazione. L’apertura, il trasferimento al di fuori del raggio di 500 m. ed il cumulo, delle tipologie sono autorizzati dall'Ammnistrazione Comunale, sentito il parere della Commissione comunale consultiva prevista nel successivo articolo 5.. L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, allo spettacolo da parte di personale qualificato ovvero presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate. L’attività di estetista deve essere comunque esercitata in locali chiusi.
Art. 3 Contenuti dell’autorizzazione
L’autorizzazione amministrativa è valida per l’intestatario ed i locali in essa indicati, che devono essere conformi a quanto stabilito nel successivo art. 15. In riferimento al disposto di cui all’ari. 7 comma 2 della Legge 1/90, le imprese autorizzate ai sensi della Legge 426171 e del D.Lgs 114198 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista. Anche in questo caso l’attività è soggetta ai rilascio dell’autorizzazione amministrativa. L’attività di estetista può essere altresì autorizzata unitamente a quella di barbiere e parrucchiere secondo le modalità contenute nell’arI 9 della legge 1.190 e le disposizioni del presente regolamento. L’Amministrazione comunale rilascia il titolo autorizzativo per l’attività di estetista per una o più delle seguenti. tipologie: A) Estetica sia manuale che con apparecchiature elettromeccaniche ad esclusione di quanto previsto dalla tipologia B; B) Centro di abbronzatura (con utilizzo di apparecchiature a raggi U.V.A); In applicazione del D.Lgs 114/98 in materia di commercio gli esercizi autorizzati di estetista possono vendere i seguenti beni accessori, prodotti confezionati quali creme per il viso e il corpo, maschere per il viso, smalti, rossetti, fondotinta, ombretti, ciprie, creme abbronzanti, creme e cerette depilanti, ciglia e unghie finte, arricciacìglia. L’esposizione per la vendita ditali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che possono occupare una superficie non superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.
Art 4 Requisiti
L'attività di estetista può essere esercitata in forma individuale odi società, munendosi dei titoli autorizzativi di cui alle lettere A,B dell'art. 3. Devono essere rispettati i limiti dimensionali e i requisiti previsti dalla Legge 443/85 e successive modifiche, se trattasi di impresa artigiana. I titolari di impresa, i soci che esercitano professionalmente l’attività nonché i direttori incaricati ed i dipendenti addetti devono essere in possesso della qualifica professionale I titolari di impresa, i direttori incaricati ti devono essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’ari 5 del D.Lgs.. 114/98. In casa c società o di organismo collettivo, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia richiesto dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998.
Art. 5 Commissione consultiva comunale
La Commissione consultiva comunale, prevista dall’art 2 bis della Legge 161/63, come modificata dalla Legge 1142/70, in applicazione dell'art. 5 della Legge 1/90 e dalla Deliberazione 15.095 del 28.11.1991 della Giunta detta Regione Lombardia, è nominata dall'Amministrazione Comunale sulla base delle norme statutarie. Essa è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è così composta: a) da tre rappresentanti delle categorie artigiane operanti nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dll'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL; b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominali dalle organi sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; c) dal responsabile dell' ASL CITTA’ Dl MILANO - DIPARTIMENTO Dl PREVENZIONE o da un suo delegato; d). dal Comandante del Corpo dì Polizia Municipale o da un suo delegato; e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l’artigianato La commissione dura in carica quattro anni
Art 6 Compiti delta Commissione consultiva
La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolaniti, nei seguanti casi: a) domande di nuove autorizzazioni b) domande di trasferimento di esercizi esistenti al di fuori del raggio di 500 metri; c) domande per lo svolgimento dell'attività di estetista in esercizi di barbiere o di parrucchiere o in esercizi autorizzati atta vendita di prodotti cosmetici; ci) domande di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in un esercizio preesistente, e) richieste di sospensione dell'attività superiore ad un anno. La commissione dovrà essere altresì consultata nel caso di modifica o revisione del presente regolamento. E inoltre sempre facoltà del Presidente sottoporre all’esame della Commissione argomenti e problematiche che l’Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione del comparto. Le domande dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio Protocollo del Comune e il parere favorevole della Commissione, decorsi sei mesi, decade qualora l’interessato non produca la documentazione necessaria Una deroga di ulteriori 6 mesi è possibile solo per. l'ottenimento dell’autorizzazione sanitaria e/o nel caso di comprovata necessità.
Art 7 Funzionamento delta Commissione Consultiva Comunale
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione oppure nei casi urgenti con telegramma o via fax almeno 48 ore prima. I pareri sono adottati cor la maggioranza dei voti espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alla Commissione partecipa il funzionario responsabile dell'Ufficio operativo, con funzioni anche di verbalizzante. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedete consecutive di uno o più rappresentanti c cui alle lettere a), b) ed e) del precedente ari. 5, si dovrà provvedere alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'Ente che aveva provveduto alla precedente designazione.
Art. 8 Ricorsi
Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione emesso dall'Amministrazione Comunale deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla seduta in cui è stato espresso. Contro il, provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni di Legge.
CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA
Art. 9 Richiesta di autorizzazione
La richiesta di autorizzazione per l'attività di estetista deve essere indirizzata ai Sindaco su carta legale e contenere i seguenti elementi a pena di nullità a) cognome e nome, data e luogo di nascita residenza dei richiedente; b) precisa ubicazione dei locali d'esercizio; c) ragione sociale e sede legale per le persone giuridiche; d) codice fiscale o numero partita IVA per le società; e) qualifica professionale dei soggetti previsti dall’art. 4 della legge 1/90. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla presentazione della seguente documentazione: 1) certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'ASL Città di Milano — Dipartimento di Prevenzione, competente per territorio; 2) documento comprovante la disponibilità dei locali; 3) atto di cessione autenticato e registrato in caso di cambio di titolarità; 4) attestato qualifica professionale 5) permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Art 10 Norme particolari riguardanti l’autorizzazione
L’autorizzazione per l'attività di estetista, qualora non si tratti di allo dovuto, è subordinata al parere obbligatorio, ma non vincolante, della commissione prevista al precedente art. 5. Tale parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della comanda dandone tempestiva comunicazione all'interessato L’autorizzazione deve essere esposta al pubblico nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta degli addetti ai controllo. Coloro che, esercitano l’attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell’autorizzazione ed esibirla agli organi di vigilanza.
Art 11 Inizio attività
L’attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all’interessato del rilascio dell’autorizzazione. Se l’attività non è attivata entro i termini, l’autorizzazione viene revocata d’ufficio con provvedimento che verrà notificato all’interessato. Entro 120 giorni dall’inizio dell’attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o autocertificazione dello stesso. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione l’Amministrazione Comunale provvede ad informare l’A.S.L Città d Milano - Dipartimento di Prevenzione.
Art 12- Modifiche
Ogni modifica strutturale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata al Amministrazione Comunale, con allegato il nuovo titolo sanitario rilasciato dalla A.S.L. Città di Milano - Dipartimento di Prevenzione.
Art 13 Cessazione dell’attività o modificazione delta titolarità dell’impresa
In caso di cessazione dell’attività il titolare deve consegnare entro 30 giorni al competente Ufficio comunale l’autorizzazione fatta salva la decadenza prevista dal successivo art. 23. Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell’autorizzazione, sempre che sia avvenuto il trasferimento dell’azienda ed li subentrante sia possesso della qualificazione professionale. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell’atto di trasferimento o, nei caso di subingresso mortis-causa alla data di acquisto dei titolo può iniziare l’attività solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune. Il subentrante per causa di morte privo delta qualifica professionale può ottenere l’intestazione dell’autorizzazione, per un periodo di tre anni, ove dimostri che fattività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che il subentrante comprovi il possesso del requisito soggettivo. l’autorizzazione decade di diritto. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, per quante riguarda la titolarità dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’art. 5 comma 3 detta Legge 443185. L’attività deve essere comunque svolta da personale qualificato.
Art. 14 Trasferimento delta sede
Il trasferimento della sede dell’attività, al di fuori di un raggio di 500 rn., nell’ambito del territorio comunale deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale; sentita la Commissione. prevista dall’art 5
CAPO III CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Art. 15 Requisiti igienico sanitari
I locali adibiti all’attività di estetista devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene Devono essere inoltre separati da altre attività con pareti (anche a tutta altezza) o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità. Ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell’esercizio accessibile dall’interno per le nuove attività (apertura d’esercizio, trasloco, ampliamento della superficie, cumulo di tipologia), nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e ad uso esclusivo. Per le attività affini all’estetica, che non rientrano nelle previsioni della Legge 1190 e della LR 5/86 {quali Il tatuaggio, il piercing, il trucco permanente, il bagno turco, ecc.) è comunque richiesta l’idoneità sanitaria dei locali ai pari di quanto previsto per l’attività di estetica. Non possono essere effettuati procedimenti di tatuaggio su soggetti di età inferiore ad anni 14 senza il consenso di chi esercita la potestà parentale.
Art. 16 Attività svolte nel domicilio dell’esercente
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
CAPO IV ORARI, TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Art. 17 Orari
Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco sentita la Commissione prevista dall’art 5. E’ fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile dall’esterno il cartello con gli orari dell’esercizio e le giornate di chiusura. E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse oltre l’orario solo per l’ultimazione delle prestazioni in corso. Nel mese di dicembre è consentita l’apertura facoltativa dell’attività nelle domeniche e nei giorni festivi (con l’esclusione delle giornate dei 25 e 26 dicembre), con orario riconducibile a quello settimanale; l’orario deve essere comunque reso noto al pubblico.
Art. 18 Tariffe
Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visIbile all’attenzione della clientela in prossimità della cassa dell’esercizio stesso.
Art 19 Indicazioni
L’autorizzazione amministrativa e i titoli attestanti le qualificazioni del personale addetto previste dall’art. 4 della Legge 1/90 devono essere esposte all’interno dell’esercizio.
CAPO V
CRITERI PER IL. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO
Art. 20 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
L’autorizzazione per l’attivazione di un nuovo esercizio, è rilasciata tenendo conto della presenza nel territorio di altri esercizi dello stesso tipo, di cui all’art.. 3, del numero degli addetti nei medesimi. della popolazione residente nell’area compresa in un raggio di 150 metri, e della popolazione fluttuante nello stesso raggio. Sono considerati alla stregua di nuovi esercizi le nuove, attività in cumulo ad altre preesistenti, nonché i trasferimenti fuori dal raggio di 500 metri. Non potranno essere autorizzati nuovi esercizi congeneri ove nel raggio di 150 metri sia superato uno dei seguenti parametri: A) tre esercizi congeneri B) dieci addetti in negozi congeneri Ove l’area di 150 metri di raggio sia ad atta densità di popolazione fluttuante e/o vi siano presenti un numero di residenti superiori al doppio della media cittadina, i parametri di cui al comma precedente sono cosi aumentati: A) sei esercizi congeneri B) venti addetti in negozi congeneri La località richiesta verrà stimata ad alta densità di popolazione fluttuante in seguito a sopraluogo effettuato dall’Amministrazione ove siano presenti nei raggio di 150 metri almeno due dei seguenti fattori: a) presenza di almeno cinque esercizi commerciali; b) presenza di almeno un ufficio pubblico o di una banca; c) presenza di almeno una scuota; d) presenza di almeno una caserma; e) presenza di almeno un albergo; f) presenza di almeno una stazione ferroviaria e/o metropolitana; g) presenza di almeno una struttura espositiva. h) presenza di un pedonale o di una strada a traffico limitato. I trasferimenti di esercizi che avvengono all’interno di un’area compresa nei raggio di 500 metri, non sono soggetti ad alcuna limitazione e sono autorizzati quali atti dovuti. La norma sopra riportata non si applica in caso di trasferimento di un esercizio quando questi vada a collocarsi muro a muro oppure allo stesso numero civico sulla stessa via, di altro esercizio preesistente dello stesso tipo; detto trasferimento rientra pertanto nella casistica da sottoporre al parere preventivo detta commissione. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetica da svolgersi in case di cura ospedali, ricoveri per anziani Istituti di detenzione e rieducazione, caserme, circoli privati limitatamente ai soci degli stessi ed altri luoghi simili è atto dovuto.
CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI
Art 21 Controlli
Gli Agenti di Polizia Municipale e degli Enti autorizzati, per il controllo delle attività di cui al presente regolamento, possono accedere in tutti i locali in cui queste si svolgono, compresi quelli posti presso il domicilio dell’esercente.
Art. 22 Sanzioni
Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e l’applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dette disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II, della legge 24 Novembre 1981 • n. 689. Le somme relative ad infrazioni, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite come segue: - per attività svolta in forma ambulante, da euro 413,00 a euro 619,00 PMR 166,66 - per trasferimento dell’attività o ampliamento dell’attività non autorizzato, da euro 413,00 a euro 619,00 PMR 166,66 - per omessa esposizione dell’autorizzazione, da euro 206,00 a euro 309,00 PMR 103,00 - per omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura, da euro 206,00 a euro 309,00 PMR 103,00 - per omessa esposizione del titolo attestante la qualifica, da euro 206,00 a euro 309,00 PMR 103,00 - per omessa esposizione della tabella relativa alle tariffe da euro 413,00 a euro 619,00 PMR 166,66 - per omessa comunicazione di cessata attività all’autorità comunale competente, da euro 413,00 a euro 619,00 PMR 166,66 per mancata osservanza degli orari e dei turni di chiusura, da euro 206,00 a euro 309,00 PMR 103,00 l’amministrazione comunale può determinare la sospensione dell’attività da i a 15 giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti nell’arco dell’anno. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall’articolo 6 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato li pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco. Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell’agente accertatore. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
Art. 23 Revoca e decadenza dell’autorizzazione, sospensione dell’attività
L’autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l’esercizio entro sei mesi dalla data dì comunicazione del rilascio dell’autorizzazione o sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo in quest’ultimo caso, la possibilità di una proroga non superiore a sei mesi per motivi di comprovata necessità. Il titolare dell’ autorizzazione che intenda sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a 60 giorni deve far pervenire all’ufficio comunale apposita comunicazione almeno 10 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa. L’autorizzazione viene revocata qualora vengano meno i presupposti e i requisiti alla sussistenza dei quali e stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione, nonché in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti o quando venga meno la disponibilità dei locali.
Art. 24- Ordinanza dì cessazione dì attività
L’Amministrazione ordina la cessazione immediata dell’attività di estetista quando questa è svolta senza la prescritta autorizzazione, in carenza dell’autorizzazione sanitaria relativa ai locali dell’esercizio in essere, per la mancanza del titolo professionale.
CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 Abrogazione delle norme precedenti e autorizzazioni già esistenti
Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento. Le imprese già autorizzate all’attività di estetista ai sensi della legge 1142/70 possono continuare l’attività, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art 4 della Legge 1/90. Gli esercizi con autorizzazioni di tipo A,C,D, possono svolgere, tutte le attività previste dalla nuova TIPOLOGIA A, fatto salvo l’adeguamento dell’autorizzazione sanitaria anche in ordine all’impiego di macchinari con certificazione CEI e con l’esclusione degli apparecchi elettromedicali.
Art. 26 Domande precedenti
Per le domande presentate anteriormente alla entrata in vigore del regolamento si applicano le norme precedenti, quando più favorevoli al richiedente.
TABELLA SANZIONI
Art. Descrizione infrazione P.M.R.
22 Svolgeva l'attività di barvbiere o parrucchiere in forma ambulante 166,66
22 Svolgeva l'attività di barbiere o parrucchiere sprovvisto di autorizzazione 166,66
22 Svolgeva l'attività di barbiere o parrucchiere senza che il titolare (o uno dei soci se società sia in possesso della qualifica professionale 166,66
22 Ampliava (o trasferiva) l'attività senza che fosse autorizzato 166,66
22 Omessa esposizione dell'autorizzazione 103,00
22 Omessa esposizione del cartello orari e turni di chiusura 103,00
22 Omessa esposizione del titolo attestante la qualifica 103,00
22 Omessa esposizione della tabella relativa alle tariffe 103,00
22 Omessa richiesta di subentro nell'attività 166,66
22 Omessa comunicazione di cessazione dell'attività all'autorità competente 166,66
22 Inosservanza degli orari o dei turni di chiusura 103,00
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
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