REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL DECORO E DELL’IGIENE AMBIENTALE del Comune di Milano Approvato con deliberazione C.C. n.118 del 6/11/2000 e modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26/3/2002
Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
Articolo 2: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.
1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi. h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all’all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento. 5. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.lgs. n. 22/97 e dall’art. 5 della legge regionale n. 21/93; i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell’all. 2) del presente regolamento.
Articolo 3: ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL’ENTE GESTORE.
1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. 2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade e tangenziali, sulle scale di accesso ai trasporti sotterranei, fino ai cancelli d'ingresso e sottopassi pubblici, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi. 3. L’Ente Gestore (di seguito AMSA), nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a: effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
§effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
§attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
§realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell’ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune. 5. Il Comune e l’AMSA nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni. 6. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore. 7. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati. 8. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.
Articolo 4: MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.
1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l’AMSA. L’ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
§modalità e orari di conferimento;
§frequenze minime garantite per la raccolta;
§caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento rifiuti in sacchi con caratteristiche diverse da quelle stabilite Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Sacchi conferiti in modo disordinato e/o non separati per tipologia di rifiuto. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento di materiali di imballaggio in cartone non opportunamente piegati e legati in pacchi di piccole dimensioni Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari di conferimento rifiuti Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata del vetro Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari della raccolta differenziata della plastica Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento nei contenitori di rifiuti urbani di rifiuti ingombranti, pericolosi speciali non assimilati, allo stato liquido Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 5: CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI
1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all’all. 1) mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. 2 Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica. 3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
§i rifiuti urbani ingombranti;
§i rifiuti pericolosi;
§i rifiuti speciali non assimilati;
§i rifiuti allo stato liquido;
§i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metallidi grosse dimensioni e/o legname ).
4. I sacchi a perdere devono:
§possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
§essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all’interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, in caso contrario, ad una distanza non superiore a m.5 dall’ingresso dello stabile, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione;
§essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
5. I contenitori rigidi posti in area privata devono:
§essere forniti dall’AMSA in comodato d'uso o in locazione;
§essere esposti per il servizio e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
§essere puliti a cura dell’utente.
6. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
§essere posizionati a cura dell’AMSA in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
§essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. 8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati. 9. E’ vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione. 10. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Mancato conferimento rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati in appositi involucri protettivi in modo da evitare. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento nei contenitori per i rifiuti urbani e speciali assimilati dei rifiuti: ingombranti, pericolosi speciali non assimilati, allo stato liquido o di materiali che possano arrecare danno alle persone o ai mezzi di raccolta e trasporto. . Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento dei rifiuti ad una distanza superiore a 5 metri dall’ingresso dello stabile non a piano strada o in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Incenerimento di rifiuti all’aperto Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 6: NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA
1. L’AMSA provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti: a) L’area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica e devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie. b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria. d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali. e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. 2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi dell’AMSA gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere. 3. E’ vietato l’uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. 4. E’ inoltre vietato l’abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori. 5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dall’AMSA in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.
Articolo 7: CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.
1. I rifiuti ingombranti ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. 2. Il conferimento e l’asportazione devono avvenire: a) mediante consegna diretta da parte dell’utente negli appositi centri di raccolta (riciclerie); b) mediante conferimento nel giorno e nell’ora concordata con l’AMSA, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Le specifiche modalità del conferimento e dell’asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall’AMSA. 3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per i cittadini; gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite la stessa AMSA, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Conferimento dei rifiuti ad una distanza superiore a 5 metri dall’ingresso dello stabile non a piano strada o in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 8: CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.
1. I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all’AMSA, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2: a) frigoriferi, surgelatori, congelatori; b) televisori; c) computers e relativi accessori; d) lavatrici e lavastoviglie; e) condizionatori d’aria. 2. I rivenditori, nell’attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 22/97, provvederanno allo smaltimento dei beni durevoli mediante conferimento ai centri di raccolta tramite l’AMSA, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore. 3. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 del comma 3.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei beni durevoli (I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, televisori, ecc.) devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure conferiti all’AMSA). Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 9: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.
1 I rifiuti urbani pericolosi elencati nell’allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in apposite strutture attrezzate dall’AMSA. 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all’all. D) del D.lgs. n. 22/97 e all’art. 5 della legge regionale n. 21/93 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l’AMSA, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi. Qualora tali rifiuti provengano da titolari di imprese o responsabili di enti, si applicano le sanzioni penali del comma 1 dell’art. 51 D.L.vo 22/1997). Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 10: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI.
1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili. 2. Le modalità e i tempi per l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale. 3. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1. 4. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili. 5. I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi. Omessa separazione dei rifiuti organici umidi presso le mense pubbliche e private, civili, militari, punti di ristorazione, e/o presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti putrescibili e nelle aree dove vengono svolti i mercati. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Mancato conferimento di rifiuti organici umidi in appositi sacchi a perdere o contenitori atti a impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti (Da parte di esercenti mense, ristoranti, esercizi commerciali) . Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 11: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI.
1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:
§mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
§con le modalità da concordare con l’AMSA, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento di rifiuti urbani vegetali (es. i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate) di piccola quantità nei contenitori predisposti dall’AMSA. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 12: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
Articolo 13: RACCOLTA DIFFERENZIATA.
1. L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’AMSA, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale. 2 L’AMSA, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. 3. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 4. L’AMSA può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione. 5. Nella modulazione della tariffa saranno previste agevolazioni sia per i cittadini (singoli e nuclei familiari) che effettuano la raccolta differenziata della frazione umida e delle altre frazioni, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Articolo 14: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.
1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità: a) in appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani o nell’area di riferimento opportunamente attrezzata dall’AMSA; b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all’insediamento del produttore stesso; l’AMSA provvederà, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente. 2 I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e, in quanto tali, non compresi nell’all. 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l’AMSA, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall’AMSA. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 15: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali. 2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
Articolo 16: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell’AMSA presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
Articolo 17: CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.
1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente regolamento, devono essere pesati. 2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nel contratto di servizio tra il Comune e l’AMSA.
Articolo 18: SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELL’AMSA.
1. Rientrano fra i compiti affidati all’AMSA i seguenti servizi: a) pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio, su chiamata dell’Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell’incidente; b) altri servizi affidati all’AMSA con il contratto di servizio ovvero con ordinanza sindacale per motivi di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza.
Articolo 19: CESTINI PORTARIFIUTI.
1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l’AMSA o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna. 2. E’ vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli stabili. 3. E’ vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve comunicazioni di servizi del Comune e dell’AMSA.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Introduzione nei cestini porta rifiuti, prodotti negli stabili (rifiuti urbani especiali assimilati) o di rifiuti di grosse dimensioni. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Danneggiamento, rimozione, imbrattamento su cestini portarifiuti, o affissione di materiale di qualsiasi natura sugli stessi. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 20: DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO.
1 E’ vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.
Sanzione
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento di suolo pubblico con rifiuti urbani e speciali assimilati. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento di suolo pubblico con rifiuti speciali e/o pericolosi. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 21: PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.
1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. 2 Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l’adozione delle vie, la sponsorizzazione, etc). Inoltre, i residenti ed i proprietari dei fabbricati prospicienti sulle vie possono provvedere allo spazzamento dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata rimozione di rifiuti urbani e speciali assimilati,abbandonati su area privata (1) . Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
(1) di uso comune ai fabbricati, o di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, da parte dei proprietari o titolari di diritto reale o personale di godimento sulle aree medesime o da parte degli amministratori delle stesse.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Mancata pulizia o rimozione di rifiuti speciali e pericolosi, abbandonati in area privata (1) . Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente. (1) di uso comune ai fabbricati, o di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, da parte dei proprietari o titolari di diritto reale o personale di godimento sulle aree medesime o da parte degli amministratori delle stesse.
Articolo 22: PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.
1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nella specifica ordinanza sindacale. La raccolta deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. Il personale addetto ll’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un’ora dall’orario di chiusura. I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro. L’Amministrazione Comunale provvede ad informare l’AMSA, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l’espletamento delle manifestazioni in questione. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l’Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con l’AMSA le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area di vendita e dei mercati (compresi i mercati rionali temporanei) da parte del concessionario (2) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
2) L’inottemperanza deve essere segnalata all’Ufficio Commercio su area pubblica del Settore Autorizzazione Commerciali per la sospensione dell’autorizzazione.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area di vendita e dei mercati (compresi i mercati rionali temporanei) da parte del concessionario (2) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
2) L’inottemperanza deve essere segnalata all’Ufficio Commercio su area pubblica del Settore Autorizzazione Commerciali per la sospensione dell’autorizzazione.
Articolo 23: PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.
1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio. 2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani. 3. Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata pulizia delle aree occupate da posteggi, o di pertinenza di pubblici esercizi (bar, ristoranti, chioschi, alberghi, trattorie, ecc.) o delle aree date in concessione ad uso parcheggio. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso conferimento all'A.M.S.A. di rifiuti provenienti da aree occupate da esercizi pubblici. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 24: PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse. 2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, all’AMSA previa stipula di apposita convenzione.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso conferimento all'A.M.S.A. di rifiuti provenienti da aree occupate da spettacoli viaggianti Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 25: PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti a comunicare all’AMSA, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con l’AMSA. 2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi. L’area deve risultare libera e pulita entro un’ora dal termine della manifestazione. 3 Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall’AMSA in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
Articolo 26: ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge. 2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa consegna del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. (Obbligato in solido è l’intestatario del messaggio previa verifica dell’effettiva responsabilità.) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Distribuzione massiccia di volantini su manufatti, veicoli in sosta, sul suolo pubblico Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 27: ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.
1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
2 In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta. 3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall’AMSA, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area dopo le operazioni di carico e scarico merci. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta, altrimenti la pulizia viene effettuata direttamente dall’AMSA, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 28: POZZETTI STRADALI E FONTANE.
1. L’AMSA provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso. 2. E’ vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie e nelle fontane e simili di rifiuti urbani e speciali assimilati Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di rifiuti speciali e pericolosi Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 29: CAROGNE DI ANIMALI
1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
Articolo 30: CONDUZIONE DI ANIMALI.
1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. 2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. 3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conduttore di animali privo di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. La mancanza dell’attrezzatura (o il rifiuto di esibirla) e la contestuale mancata raccolta delle deiezioni comporterà l’applicazione di entrambe le sanzioni (commi 2 e 3). Sono esclusi, da questo obbligo i conduttori di cani con evidenti handicap (es.: non vedenti). L’obbligo dell’attrezzatura permane anche nelle zone riservate ai cani. Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Conduttori di animali che omette di raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e di depositarli nei cestini porta rifiuti. Coloro che conducono animali sono tenuti a raccogliere le deiezioni in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Nelle aree riservate ai cani quest’obbligo non esiste (art. 23 Reg. del verde). Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 31: CANTIERI EDILI.
1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. 2. E’ inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa pulizia delle aree pubbliche o aperte al pubblico, occupate con cantieri edili Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa pulizia delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, imbrattate dai materiali rilasciati dai pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere. Infrazione non codificata nel programma Pro.Sa da contestare al responsabile del cantiere. Al conducente del mezzo si applica l´art. 15 del C.d.S Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 32: VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.
1. E’ vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l’eventuale recupero di parti. 2. E’ vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 3. In caso di abbandono sarà cura dell’AMSA provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti. 4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Abbandono di carcasse o parti di veicoli a motore, rimorchi e simili. Per i veicoli a motore ed i rimorchi si applica il D. L. vo n. 152 del 03/04/2006. (Abbandono e gestione rifiuti) (Circolare n. 11 del 16-05-2006). Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 33: RIFIUTI INERTI.
1. E’ vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. 2. Il conferimento deve avvenire presso discariche di seconda categoria – tipo A o presso appositi punti di raccolta predisposti dall’AMSA.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Conferimento di materiali edili nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 34: DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.
1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. 2. E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia. 3. E’ altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell’AMSA le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
Articolo 35: DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE
1. E’ vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. 2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell’autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
Sanzione
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento, deturpamento, uso difforme di muri, segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche o affissioni di manifesti abusivi. Solo qualora non sia applicabile l’art. 15 del C.d.S. Fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 639 e 663 C.P Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 36: SGOMBERO DELLA NEVE.
1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d’immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2 antistante l’immobile. 2. E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso sgombero della neve dai marciapiedi (o in assenza di questi per uno spazio di 2 metri antistante l’immobile) da parte dei residenti e/o proprietà Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 50,00 per Ostruzione della carreggiata o degli scarichi dei pozzetti stradali con la neve rimossa Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 37: MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'.
1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. 2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. 3. In caso di accertata inerzia l’AMSA provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto. 4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa manutenzione e pulizia dei manufatti ornamentali posti sul suolo pubblico (L’obbligo incombe su colui che pone sul suolo pubblico il manufatto ornamentale o per altre finalità (vasi, fioriere, ecc.). I manufatti posti in coincidenza di attività stagionali dovranno essere rimossi conclusa la stagione a cura di coloro che li hanno posti) Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Sanzione
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa rimozione dei manufatti rotti o inutilizzabili Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
Articolo 38: SANZIONI.
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81. 2. * 3. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell’infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 4. * 5. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dall’art.34, dagli agenti accertatori individuati dall’AMSA e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie – previo corso di aggiornamento – per quelle attualmente in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti. 6. Le violazioni previste dall’art. 34 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada. 6 bis Le violazioni previste ai commi 2 e 3 dell’art. 30 (conduzione di animali) del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 154,00 €. 7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. * commi 2 e 4 annullati dall’O.RE.CO. con ordinanza n. 16 del 20/12/2000.
Articolo 39: DISPOSIZIONE FINALE.
1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento. 2. Esso entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato sull'organo ufficiale dell'Ente emittente che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.
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