Gestione rifiuti - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Semaforoverde

 
 
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E
LA TUTELA DEL DECORO E DELL’IGIENE
AMBIENTALE  


del Comune di Milano

Approvato con deliberazione C.C. n.118 del 6/11/2000
e modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 26/3/2002
 
 
 
 
Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

 
 
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell’igiene ambientale,  promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle  associazioni di volontariato.

 
 
Articolo 2: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

 
 
1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi.
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e  quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello  smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all’all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.lgs. n. 22/97 e dall’art. 5 della legge regionale n. 21/93; i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell’all. 2) del presente regolamento.

 
 
Articolo 3: ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL’ENTE GESTORE.

 
 
1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di autostrade e tangenziali, sulle scale di  accesso ai trasporti sotterranei, fino ai cancelli d'ingresso e sottopassi pubblici, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
3. L’Ente Gestore (di seguito AMSA), nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dal contratto di servizio, provvede a:
effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 
§  effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 
§  attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento;
 
§  realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
 
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell’ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune.
5. Il Comune e l’AMSA nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore.
7. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.
8. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

 
 
Articolo 4: MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.

 
 
1.  Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune e l’AMSA.  
L’ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:  
 
§  modalità e orari di conferimento;
 
§  frequenze minime garantite per la raccolta;
 
§  caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.
 
 
Sanzione
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento rifiuti in sacchi con  caratteristiche diverse da quelle stabilite
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
P.M.R. Euro 50,00 per Sacchi conferiti in modo disordinato e/o non separati per tipologia di rifiuto.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento di materiali di imballaggio in cartone non opportunamente piegati e legati in pacchi di piccole dimensioni  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari di conferimento rifiuti  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari di conferimento della raccolta differenziata del vetro  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza all'ordinanza sindacale in ordine a modalità ed orari della raccolta  differenziata della plastica   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza dell'ordinanza sindacale in ordine  alla raccolta differenziata dei rifiuti  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento nei contenitori di  rifiuti urbani di rifiuti ingombranti, pericolosi speciali non assimilati, allo stato liquido   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
 
Articolo 5: CONFERIMENTO  E  RACCOLTA  DEI  RIFIUTI  URBANI  NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

 
 
1.  Il  produttore  deve  conferire  i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati  di  cui  all’all.  1)  mediante  appositi  involucri  protettivi  in  modo  da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.  
2  Il  conferimento  di  tali  rifiuti  deve  avvenire  esclusivamente  nei  contenitori  che possono essere sacchi a perdere o cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica.   
3.  Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 
§  i rifiuti urbani ingombranti;
 
§  i rifiuti pericolosi;
 
§  i rifiuti speciali non assimilati;
 
§  i rifiuti allo stato liquido;
 
§  i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metallidi grosse dimensioni e/o legname ).
 
4.  I sacchi a perdere devono:  
 
§  possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;
 
§  essere  conferiti  ben  chiusi,  in maniera  ordinata,  sul marciapiede  o  all’interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta o, in  caso  contrario,  ad  una distanza  non  superiore  a  m.5  dall’ingresso  dello stabile,  comunque  a  piano  strada  ed  in modo  da  non  costituire  pericolo  o intralcio per la circolazione;
 
§  essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.  
 
5.  I contenitori rigidi posti in area privata devono:  
 
§  essere forniti dall’AMSA in comodato d'uso o in locazione;
 
§  essere  esposti  per  il  servizio  e  ritirati  negli  orari  previsti  dalla  ordinanza sindacale;
 
§  essere puliti a cura dell’utente.  
 
6.  I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:  
 
§  essere posizionati a cura dell’AMSA  in aree  idonee  in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 
§  essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.  
 
7.  Nel  conferimento  particolare  cura  deve  essere  rivolta  in  modo  da  evitare  che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi  o  lesioni  agli  addetti  alla  raccolta:  tali  oggetti,  quindi,  devono  essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.  
8.  I  rifiuti  per  i  quali  sono  previste  forme  di  raccolta  separata  devono  essere  conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.  
9.  E’ vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.  
10. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Mancato conferimento  rifiuti urbani non ingombranti e  rifiuti speciali assimilati in appositi involucri protettivi in modo da evitare.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento nei contenitori per i rifiuti urbani e speciali assimilati dei rifiuti: ingombranti, pericolosi speciali  non assimilati, allo stato liquido o di materiali che possano arrecare danno alle persone o ai  mezzi di raccolta e trasporto. .  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conferimento dei rifiuti ad una  distanza superiore a 5 metri dall’ingresso dello stabile non a piano strada o in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Incenerimento di rifiuti all’aperto
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
 
Articolo 6: NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA  

 
 
1.  L’AMSA  provvede,  per  la  raccolta  dei  rifiuti  di  cui  all’articolo  5  del  presente Regolamento,  da  effettuarsi  mediante  contenitori  posti  su  aree  pubbliche,  ai seguenti adempimenti:  a)  L’area  interessata  dal  contenitore  deve  essere  delimitata  con  la  prescritta segnaletica e devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.  
b)  I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.   
c)  I  contenitori  e  le  relative  piazzole,  devono  essere  sottoposti  a  periodici  e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l’insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.  
d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di  almeno  5 metri  in  orizzontale  rispetto  a  finestre  ubicate  a  piano  terra  o  in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.  
e)  La collocazione dei contenitori deve consentire  le operazioni di  svuotamento, movimentazione  e  lavaggio  degli  stessi,  e  non  deve  creare  intralci  alla circolazione veicolare e pedonale.  
2.  Al  fine  di  consentire  tali  operazioni  da  parte  dei  mezzi  dell’AMSA  gli  spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.  
3.  E’ vietato l’uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.  
4.  E’ inoltre vietato l’abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.   
5.  In  caso  di  interventi  di  risistemazione  viaria,  di  progetti  di  nuove  strutture urbanistiche  o  di  sostanziali  ristrutturazioni,  di  iniziativa  pubblica  o  privata, nell’ambito  delle  opere di urbanizzazione, devono  essere previsti  adeguati  spazi per  i  contenitori  dei  rifiuti  solidi  urbani,  sulla  base  di  standards  proposti dall’AMSA  in  funzione dei parametri  relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

 
 
Articolo 7: CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.  

 
1.  I  rifiuti  ingombranti  ed  i  pneumatici  scartati  dai  cittadini  (singoli  e  nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.  
2.  Il conferimento e l’asportazione devono avvenire:  
a)  mediante consegna diretta da parte dell’utente negli appositi centri di  raccolta (riciclerie);  
b) mediante conferimento nel giorno e nell’ora concordata con  l’AMSA, a piano strada,  in  luogo  direttamente  accessibile  al  mezzo  di  raccolta  o,  se  sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Le  specifiche modalità del conferimento e dell’asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall’AMSA.  
3.  Il  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  ingombranti  e  dei  pneumatici  è  gratuito  per  i cittadini; gli  enti  e  le  imprese  dovranno  provvedere  in  proprio  allo  smaltimento dei  rifiuti  ingombranti  e  dei  pneumatici  tramite  la  stessa  AMSA,  anche  previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.  
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Conferimento dei rifiuti ad una  distanza superiore a 5 metri dall’ingresso dello stabile non a piano strada o in modo da costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 8: CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.

 
 
1.  I  seguenti  beni  durevoli  per  uso  domestico  che  hanno  esaurito  la  loro  durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di  un  bene  durevole  di  tipologia  equivalente  oppure  essere  conferiti  all’AMSA, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2:  
a)  frigoriferi, surgelatori, congelatori;  
b)  televisori;  
c)  computers e relativi accessori;
d)  lavatrici e lavastoviglie;  
e)  condizionatori d’aria.  
2.  I  rivenditori, nell’attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma  2  dell’art.  44  del D.Lgs.  n.  22/97,  provvederanno  allo  smaltimento  dei beni durevoli mediante
conferimento ai centri di raccolta tramite l’AMSA, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.  
3.  Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7 del comma 3.  
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei beni durevoli (I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, televisori,  ecc.) devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure conferiti all’AMSA).
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 9: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.

 
 
1  I  rifiuti  urbani  pericolosi  elencati  nell’allegato  2  del  presente  regolamento  e provenienti  da  cittadini  e  famiglie  devono  essere  conferiti  in  apposite  strutture attrezzate dall’AMSA.  
2  I  rifiuti  pericolosi  riportati  negli  elenchi  di  cui  all’all. D)  del D.lgs.  n.  22/97  e all’art. 5 della  legge  regionale n. 21/93 e provenienti da enti o  imprese dovranno essere  smaltiti  dagli  
stessi  produttori  tramite  l’AMSA,  previa  specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti pericolosi. Qualora tali rifiuti provengano da titolari di imprese  o responsabili di enti, si applicano le sanzioni
penali del comma 1 dell’art. 51 D.L.vo 22/1997).

Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 10: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI.

 
 
1.  Devono  essere  raccolte  separatamente  le  frazioni  umide  che  vengono  prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree  in  cui  vengono svolti  mercati  e  presso  gli  esercizi  commerciali  che producono rifiuti organici putrescibili.  
2.  Le  modalità  e  i  tempi  per  l’attuazione  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.  
3.  I materiali organici umidi devono  essere  conferiti  in  appositi  sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse  utenze di cui al precedente punto 1.
4.  Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali  putrescibili.  
5.  I  contenitori  rigidi  devono  essere  lavati  e  disinfettati,  almeno  con  cadenza settimanale, dagli stessi utenti.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi. Omessa separazione dei rifiuti organici umidi presso le mense pubbliche e private, civili, militari, punti di ristorazione, e/o presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti putrescibili e nelle aree dove vengono svolti i mercati.   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Mancato conferimento di rifiuti organici umidi in appositi sacchi a perdere o contenitori atti a impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti (Da parte di esercenti mense, ristoranti, esercizi commerciali) .   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 11: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI.

 
 
1.  I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti  ed  aree  alberate,  costituenti  pertinenza  di  edifici  privati,  nonché  quelli derivanti  da  sostituzioni  di  piante  e  fiori  sulle  sepolture  private  dei  cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:  
 
§  mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 
§  con  le  modalità  da  concordare  con  l’AMSA,  quando  si  tratti  di  grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza  dei  contenitori,  avendo  cura di  avvolgere  tali  residui  in  idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.  
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento  di rifiuti urbani vegetali (es. i residui di potatura e sfalcio  di giardini, orti ed aree alberate) di piccola quantità nei contenitori predisposti dall’AMSA.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 12: CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  PROVENIENTI  DA  ESUMAZIONI  ED ESTUMULAZIONI  

 
 
1.  I  rifiuti  cimiteriali  provenienti dalle  operazioni  di  esumazione  ed  estumulazione costituiti da  resti  lignei,  oggetti  ed  elementi  metallici,  avanzi  di  indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

 
Articolo 13: RACCOLTA DIFFERENZIATA.

 
 
1.  L’Amministrazione Comunale, in accordo con l’AMSA, individua le categorie di prodotti  da sottoporre  a  raccolta  differenziata  per  il  recupero  di  materiali  e  di energia;  le modalità  del  relativo  conferimento  vengono  determinate  da  apposita ordinanza sindacale.  
2  L’AMSA,  in  accordo  con  il  Comune,  definisce  le  modalità  di  esecuzione  del servizio  di raccolta  differenziata,  favorendo  quelle  tecniche  che  permettono  di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.  
3.  Nelle  aree  interessate  dal  servizio  è  obbligatorio  avvalersi  delle  strutture predisposte per la  raccolta differenziata e delle  iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per  i rifiuti per i quali sia stata  istituita  la  raccolta  differenziata,  è  vietato il  conferimento  nei  contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.  
4.  L’AMSA può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie  di produttori  o  di  prodotti  da  definirsi,  anche  forme  di  raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei  rifiuti,  con  riferimento  ad  obiettivi di  razionalizzazione  dei  servizi,  di ottimizzazione  del  recupero,  compreso  quello energetico, di  tutela  igienico sanitaria  nelle  diverse  fasi  dello  smaltimento,  e  di  riduzione  della  quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.  
5.  Nella modulazione  della  tariffa  saranno  previste  agevolazioni  sia  per  i  cittadini (singoli  e nuclei  familiari)  che  effettuano  la  raccolta differenziata della  frazione umida e delle altre frazioni, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

 
 
Articolo 14: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.

 
 
1.  Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:  
a)  in  appositi  contenitori  destinati  ai  rifiuti  urbani  o  nell’area  di  riferimento opportunamente attrezzata dall’AMSA;  
b)  in caso di quantitativi  tali da non poter essere effettuato secondo  le modalità del  punto  a)  il  conferimento  deve  avvenire  in  contenitori  riservati  installati nelle aree interne all’insediamento del produttore stesso; l’AMSA provvederà, in  tal  caso,  alla  fornitura  del  contenitore  in  locazione  previo  accordo  con  il richiedente.   
2  I  rifiuti speciali non assimilati agli urbani e,  in quanto  tali, non compresi nell’all. 1)  del  presente  regolamento,  dovranno  essere  smaltiti  dagli  stessi  produttori tramite  l’AMSA,  anche previa  specifica  convenzione,  o  ricorrendo  ad  altri operatori del settore.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Inosservanza delle modalità di conferimento dei  rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall’AMSA.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 15: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.

 
 
1.  Il  trasporto  dei  rifiuti  deve  essere  effettuato  con  idonei  automezzi  le  cui caratteristiche, stato  di   conservazione  e  manutenzione  devono  essere  tali  da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.  
2.  I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle  norme  sulla   circolazione  vigenti  nel  territorio  comunale,  salvo  particolari deroghe  o  autorizzazioni  concesse  dal  Comando  della  Polizia Municipale,  per agevolare  lo  svolgimento  del  pubblico  servizio  (accesso  a  corsie  preferenziali,  fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d’orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

 
Articolo 16: SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

 
 
1.  La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene  a  cura  dell’AMSA  presso  gli  impianti  debitamente  autorizzati  dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

 
 
Articolo 17: CONTROLLO  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  URBANI  ED ASSIMILATI.

 
 
1.  I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo  quanto  previsto  dall’art.  16  del  presente  regolamento,  devono  essere pesati.  
2.  Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nel contratto di servizio tra il Comune e l’AMSA.

 
Articolo 18: SERVIZI VARI DI PULIZIA A CARICO DELL’AMSA.

 
 
1.  Rientrano fra i compiti affidati all’AMSA i seguenti servizi:  
a)  pulizia della carreggiata, secondo i tempi e le modalità definite nel contratto di servizio,  su chiamata dell’Amministrazione Comunale,  dei  suoi  organi o dei Corpi di Polizia, a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei  veicoli,  fatto  salvo  il  recupero  delle  spese  sostenute  a  carico  dei responsabili dell’incidente;  
b)  altri  servizi  affidati  all’AMSA  con  il  contratto  di  servizio  ovvero  con ordinanza  sindacale per motivi  di  tutela  ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica sicurezza.
 
 
Articolo 19: CESTINI PORTARIFIUTI.

 
 
1.  Al  fine  di  garantire  il mantenimento  della  pulizia  delle  aree  pubbliche  o  di uso pubblico l’AMSA o, per  le aree verdi,  il soggetto eventualmente  individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di  servizio,  ad  installare  appositi  cestini  portarifiuti,  occupandosi  del  loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2.  E’ vietato  introdurre  in  tali cestini  rifiuti che non  siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli stabili.   
3.  E’  vietato  danneggiare,  ribaltare  o  rimuovere  i  cestini  portarifiuti,  nonché eseguirvi  scritte  o  affiggervi  materiale  di  qualsiasi  natura,  fatte  salve comunicazioni di servizi del Comune e dell’AMSA.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Introduzione nei cestini porta rifiuti, prodotti negli stabili (rifiuti urbani especiali assimilati) o di rifiuti di grosse dimensioni.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Danneggiamento, rimozione, imbrattamento su cestini portarifiuti, o affissione di materiale di qualsiasi natura sugli stessi.  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 20: DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO.  

 
1  E’ vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento di suolo pubblico con  rifiuti urbani  e  speciali assimilati.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento di suolo pubblico con rifiuti speciali e/o pericolosi.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 21: PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.  

 
 
1.  I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso  pubblico,  recintate  e non,  devono  tenerle  pulite  e  conservarle  libere  da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.   
In  caso  di  scarico  abusivo  su  aree  private  i  predetti  soggetti  sono  ritenuti responsabili,  in  solido  con  gli  autori,  e  pertanto  obbligati  allo  smaltimento  dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2  Al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini nel miglioramento della qualità della vita, il Comune promuove accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell’igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali  l’adozione  delle  vie,  la  sponsorizzazione,  etc).  Inoltre,  i  residenti  ed  i proprietari  dei fabbricati  prospicienti  sulle  vie  possono  provvedere  allo spazzamento dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata rimozione di  rifiuti urbani e  speciali assimilati,abbandonati su area privata (1) .
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 

(1)  di uso comune ai fabbricati, o di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, da parte dei proprietari o titolari di diritto reale o personale di godimento sulle aree  medesime o da parte degli amministratori delle stesse.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Mancata pulizia o rimozione di  rifiuti speciali e  pericolosi, abbandonati in area privata (1) .
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(1)  di uso comune ai fabbricati, o di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, da parte dei proprietari o titolari di diritto reale o personale di godimento sulle aree  medesime o da parte degli amministratori delle stesse.

 
 
Articolo 22: PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.

 
 
1.  Le  aree  di  vendita,  pubbliche  o  di  uso  pubblico,  nei mercati  all’ingrosso  ed  al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute  pulite  dai  rispettivi  concessionari  ed   occupanti,  i  quali  devono raccogliere  e  differenziare  i  rifiuti  secondo  le  disposizioni  contenute  nella specifica ordinanza sindacale.  
La  raccolta deve  avvenire nell’arco di  tutto  l’orario di apertura dell’esercizio.  Il personale  addetto ll’accertamento  delle  violazioni  previste  dal  presente regolamento può  effettuare  verifiche  in  qualunque  momento.  L’area  di  ogni singolo  posteggio  deve  risultare  libera  e  pulita  entro  un’ora  dall’orario  di chiusura.  
I  commercianti  al  dettaglio  devono  conferire  le  cassette  di  legno  e  plastica  in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro. L’Amministrazione  Comunale  provvede  ad  informare  l’AMSA,  attraverso  la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l’espletamento delle manifestazioni in questione. In  occasione  di  mercati  periodici  e  fiere  autorizzate  in  area  pubblica  l’Ente promotore  o comunque  gli  occupanti  devono  concordare  preventivamente  con l’AMSA le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area di vendita e dei mercati  (compresi i mercati rionali temporanei) da parte del concessionario (2)
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg  
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 

2)  L’inottemperanza deve essere segnalata all’Ufficio Commercio su area pubblica del Settore Autorizzazione Commerciali per la sospensione dell’autorizzazione.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area di vendita e dei mercati  (compresi i mercati rionali temporanei) da parte del concessionario (2)
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg  
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 

2)  L’inottemperanza deve essere segnalata all’Ufficio Commercio su area pubblica del Settore Autorizzazione Commerciali per la sospensione dell’autorizzazione.

 
 
Articolo 23: PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.

 
 
1.  Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi,  chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo  spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.  
2.  I  rifiuti  raccolti dai gestori di cui  sopra, provvisoriamente  stoccati  in contenitori posizionati  in  luogo  idoneo,  devono  essere  conferiti  con  le  stesse  modalità previste per i rifiuti solidi urbani.   
3.  Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata pulizia delle aree occupate da posteggi, o di pertinenza di pubblici esercizi  (bar, ristoranti, chioschi, alberghi, trattorie, ecc.) o delle aree date in concessione ad uso parcheggio.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg  
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso conferimento all'A.M.S.A. di rifiuti provenienti da aree occupate da esercizi pubblici.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 24: PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.

 
 
1.  Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse.  
2.  I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, all’AMSA previa stipula di apposita convenzione.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso conferimento all'A.M.S.A. di rifiuti provenienti da aree occupate da spettacoli viaggianti  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 25: PULIZIA  E  RACCOLTA  RIFIUTI  NELLE  AREE  UTILIZZATE  PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

 
 
1.  Le  associazioni,  i  circoli,  i  partiti  o  qualsiasi  altro  gruppo  di  cittadini,  che intendano organizzare  iniziative  quali  feste,  sagre,  corse, manifestazioni  di  tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti  a  comunicare  all’AMSA,  con  un preavviso  di  otto  giorni,  il  programma delle   iniziative,  specificando  le  aree  che  vengono utilizzate.  Il  rilascio dell’autorizzazione  comunale  è  subordinato  alla  preventiva  stipula  di  apposita convenzione con l’AMSA.  
2.  A manifestazioni  terminate,  la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi.  L’area deve  risultare  libera  e  pulita  entro  un’ora  dal  termine  della manifestazione.  
3  Gli  eventuali  oneri  straordinari  sostenuti  dall’AMSA  in  tali  occasioni  sono  a carico dei promotori delle manifestazioni.

 
Articolo 26: ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.

 
 
1.  Al  fine di mantenere  la pulizia del  suolo pubblico è vietato distribuire volantini per  le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna  diretta  del  volantino nelle mani  del  destinatario  del messaggio,  salva diversa previsione di legge.  
2.  Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa consegna del volantino nelle mani del destinatario del messaggio. (Obbligato in solido è l’intestatario del messaggio previa verifica dell’effettiva responsabilità.)  
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.  
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Distribuzione massiccia di volantini su manufatti, veicoli in sosta, sul suolo pubblico   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 27: ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

 
 
1.  Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica  o  di  uso  pubblico  rifiuti  di  qualsiasi  genere,  deve  provvedere,  ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
 
2  In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.  
3.  In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall’AMSA, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omessa pulizia dell’area dopo le operazioni di carico e scarico merci. In caso di  inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta,  altrimenti la pulizia viene effettuata direttamente dall’AMSA, fatta salva la  rivalsa della spesa  nei confronti del destinatario.
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 28: POZZETTI STRADALI E FONTANE.

 
 
1.  L’AMSA provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.  
2.  E’  vietato  introdurre  rifiuti  di  qualsiasi  genere  nei  pozzetti,  nelle  caditoie,  nelle fontane e simili.  
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie e nelle fontane e simili di rifiuti urbani e speciali assimilati   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
 
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Introduzione nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili di rifiuti speciali e pericolosi   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 29: CAROGNE DI ANIMALI  

 
 
1.  Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le  modalità  stabilite  dalla  A.S.L.  competente  o  prescritte  nel  Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

 
 
Articolo 30: CONDUZIONE DI ANIMALI.

 
 
1.  Coloro  che  conducono  animali  sul  suolo  pubblico  o  di  uso  pubblico  devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.   
2.  Essi  sono  tenuti  a  munirsi  di  apposita  attrezzatura,  sacchetti  o  palette,  per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.  
3.  Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.  
4.  Gli obblighi previsti dal presente  articolo non  si  applicano  ai  conduttori di  cani che  abbiano  palesi  problemi  di  deambulazione  e  autonomia  funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conduttore di animali privo di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione e  asportazione delle deiezioni. La mancanza dell’attrezzatura (o il rifiuto di esibirla) e la contestuale mancata raccolta delle deiezioni comporterà l’applicazione di entrambe le sanzioni (commi 2 e 3). Sono esclusi, da questo obbligo i conduttori di cani con evidenti handicap (es.: non vedenti). L’obbligo dell’attrezzatura permane anche nelle zone riservate ai cani.   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Conduttori di animali che omette di raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e di depositarli nei cestini porta rifiuti. Coloro che conducono animali sono tenuti a raccogliere le deiezioni in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Nelle aree riservate ai cani quest’obbligo non esiste (art. 23 Reg. del verde).   
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 31: CANTIERI EDILI.

 
 
1.  Chiunque  occupa  con  cantieri  di  lavoro  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  è tenuto  a  mantenere  l’area  e  a  restituirla,  al  termine  dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.  
2.  E’  inoltre  tenuto  a  provvedere  alla  pulizia  mediante  spazzamento,  previo innaffiamento,  dei  tratti  stradali  e  delle  aree  pubbliche  o  aperte  al  pubblico, confinanti con  i cantieri, quando  il  transito di veicoli, a qualsiasi  titolo acceduti, provochi  imbrattamento  mediante  materiali  rilasciati  dai  pneumatici  o  da  altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa pulizia delle aree pubbliche o aperte al pubblico, occupate con cantieri edili
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa pulizia delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, imbrattate dai materiali rilasciati dai pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere.
Infrazione non codificata nel programma Pro.Sa da contestare al responsabile del cantiere. Al conducente del mezzo si applica l´art. 15 del C.d.S

Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 32: VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

 
 
1. E’ vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e  l’eventuale recupero di parti.
2. E’ vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura dell’AMSA provvedere alla rimozione dalla pubblica via dei predetti rifiuti.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Abbandono di carcasse o parti di veicoli a motore, rimorchi e simili. Per i veicoli a motore ed i rimorchi si applica il D. L. vo n. 152 del 03/04/2006. (Abbandono e gestione rifiuti) (Circolare n. 11 del 16-05-2006).
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 33: RIFIUTI INERTI.

 
 
1. E’ vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche di seconda categoria – tipo A o presso appositi punti di raccolta predisposti dall’AMSA.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Conferimento di materiali edili nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 34: DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.

 
 
1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E’ altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell’AMSA le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

 
 
Articolo 35: DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

 
 
1. E’ vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare muri, segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non  conforme alla loro destinazione.
2. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell’autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a
carico dell’autore della violazione in solido con l’intestatario del messaggio.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 450,00 per Imbrattamento, deturpamento, uso difforme di muri, segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche o affissioni di manifesti abusivi. Solo qualora non sia
applicabile l’art. 15 del C.d.S. Fatte salve le sanzioni previste dagli artt. 639 e 663 C.P

Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 36: SGOMBERO DELLA NEVE.

 
 
1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d’immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2 antistante l’immobile.
2. E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Omesso sgombero della neve dai marciapiedi (o in assenza di questi per uno spazio di 2 metri antistante l’immobile) da parte dei residenti e/o proprietà
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 50,00 per Ostruzione della carreggiata o degli scarichi dei pozzetti stradali con la neve rimossa
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 37: MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'.

 
 
1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia l’AMSA provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa manutenzione e pulizia dei manufatti ornamentali posti sul suolo pubblico (L’obbligo incombe su colui che pone sul suolo pubblico il manufatto ornamentale o per altre finalità (vasi, fioriere, ecc.). I manufatti posti in coincidenza di attività stagionali dovranno essere rimossi conclusa la stagione a cura di coloro che li hanno posti)
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg
Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.
 
 
Sanzione
 
 
P.M.R. Euro 206,00 per Omessa rimozione dei manufatti rotti o inutilizzabili
Pagamento Sanzione: Ufficio Contravvenzioni del Comune (con c/c postale del V.d.C.) entro 60 gg
Ricorso: Sindaco entro 30 gg Termini per la Notifica: 90 gg
Non è consentito il pagamento nelle mani dell'Agente.

 
 
Articolo 38: SANZIONI.

 
 
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le  violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81.
2. *
3. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell’infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. *
5. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dall’art.34, dagli agenti accertatori individuati dall’AMSA e dal Comune,
nonché dalle guardie ecologiche volontarie – previo corso di aggiornamento – per quelle attualmente in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
6. Le violazioni previste dall’art. 34 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
6 bis Le violazioni previste ai commi 2 e 3 dell’art. 30 (conduzione di animali) del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 154,00 €.
7. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

* commi 2 e 4 annullati dall’O.RE.CO. con ordinanza n. 16 del 20/12/2000.

 
Articolo 39: DISPOSIZIONE FINALE.

 
 
1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Esso entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

 
 
 
 
 
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni.

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