Legge 03 luglio 2017 n. 105 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
Semaforo Verde
Normativa nazionale
Legge 03/07/2017, n. 105
(pubblicato in G.U. n. 157 del 07/07/2017)

Legge
03 luglio 2017, numero 105
(pubblicato in G.U. n. 157 del 07 luglio 2017)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
           Modifiche all'articolo 338 del codice penale

1. All'articolo 338 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
   a)  al  primo   comma,   dopo   le   parole:   «Corpo   politico, amministrativo o  giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai singoli componenti» e dopo la parola:  «collegio»  sono  inserite  le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;
   b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
     «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per  ottenere, ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;
   c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico,  amministrativo o  giudiziario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  ai  suoi  singoli componenti».

Art. 2
     Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
   «a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo  politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi  singoli  componenti  previsto dall'articolo 338 del codice penale».

Art. 3
       Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente:
   «Art.  339-bis  (Circostanza  aggravante.  Atti  intimidatori  di natura ritorsiva ai danni di un  componente  di  un  Corpo  politico, amministrativo o giudiziario).  - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli  articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  se  la condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente di un Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario  a  causa  del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni  o del servizio».

Art. 4
          Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo  le  parole:  «338, 339,» e' inserita la seguente: «339-bis,».

Art. 5
Modifica all'articolo 90 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la  composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  dopo il primo comma e' inserito il seguente:
   «Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  alla  stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali  previste dal presente testo unico».

Art. 6
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Al fine di favorire  la  migliore  attuazione  delle  misure  di prevenzione e di contrasto sono definite con  decreto  del  Ministero dell'interno  la  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei  confronti degli amministratori  locali,  istituito  con  decreto  del  Ministro dell'interno 2 luglio 2015,  al  quale  sono  attribuiti  i  seguenti compiti:
   a) effettuare il  monitoraggio  del  fenomeno  intimidatorio  nei confronti degli amministratori  locali  anche  mediante  utilizzo  di apposita banca dati;
   b) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;
   c)   promuovere   iniziative   di   formazione    rivolte    agli amministratori  locali  e  di   promozione   della   legalita',   con particolare riferimento verso le giovani generazioni.
 2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante  utilizzo  delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando



Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
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