Legge 04 agosto 2017 n. 124 - SemaforoVerde Circolazione Stradale

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Normativa anno 2017
 
Semaforo Verde
Normativa nazionale
 

Legge 04/08/2017, n. 124
(pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2017)
 
 
Legge
04 Agosto 2017, numero 124
(pubblicato in G.U. n. 189 del 14 Agosto 2017)
 
 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
 
(estratto)
 
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
PROMULGA
 
 
la seguente legge:
 
 
Art. 1
 
 
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza.
 
 
… Omissis …
 
 
23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:
 
a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
 
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
 
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura  assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».
 
 
... Omissis …
 
 
57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
 
b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
 
c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
 
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
 
e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.
 
58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalita' l'Autorita'
 
determina i requisiti relativi all'affidabilita', alla professionalita' e all'onorabilita' di coloro che richiedono la
 
licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
 
 
… Omissis …
 
183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo' utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita' mediante contratto di locazione».
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 
Data a Roma, addi' 4 agosto 2017
 
 
MATTARELLA
 
 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
 
 
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
 
 
 
 
 
Sezione curata da: Salvatore Palumbo e Claudio Molteni.
 
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