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183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo' utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita' mediante contratto di locazione».